Cassazione Penale, Sentenza n. 6808/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su due censure principali: (1) violazione di legge relativa agli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 c.p.p., lamentando che i rilievi sarebbero stati effettuati senza necessario presupposto di pericolo/urgenza e senza la possibilità per il PM e per la difesa di dirigere/sorvegliare l'operazione (sopralluogo coordinato con personale ENEL dopo ripetuti tentativi di accesso alla casa); (2) mancata qualificazione del fatto come tentativo invece che consumato, in quanto il meccanismo fraudolento (bypass/interruttore) poteva non essere attivato e un teste avrebbe dichiarato che, a sua memoria, l'interruttore non era in funzione al momento dell'intervento, deducendo quindi insufficienza della prova dell'impossessamento fraudolento di energia elettrica.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: sul primo ha confermato che l'intervento dei Carabinieri coadiuvati dai tecnici ENEL si è qualificato come "rilievo" (attività di constatazione e raccolta dati) e non come accertamento tecnico irripetibile che importerebbe l'applicazione delle garanzie di cui all'art. 360 c.p.p.; l'attività dei verificatori ENEL è stata considerata di natura ispettiva/ amministrativa utilizzabile come prova e, agendo con i poteri di polizia giudiziaria, non era richiesto alcun obbligo di preventiva notifica al difensore. Sul secondo motivo la Corte ha richiamato il principio per cui il furto di energia elettrica in utenza domestica è un'appropriazione continua: la consumazione si estende per tutto il periodo in cui la casa è abitata; gli accertamenti hanno invece comprovato il prelievo illecito (presa abusiva, misuratore rimosso, elettrodomestici funzionanti). Conseguentemente è stata confermata la condanna per i reati contestati e disposta la condanna alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina il furto; applicata nel senso che lo sproporzionato prelievo di energia costituisce appropriazione illecita.
Aggravanti contestate (violenza sulle cose, manomissione di componenti della rete e su bene destinato a pubblico servizio): la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante per la manomissione e l'abusivo allaccio.
Regola i rilievi della polizia giudiziaria; la Corte ha distinto tra rilievi (attività di constatazione) e accertamenti tecnici, ritenendo legittimo il rilievo senza necessità di applicare le garanzie dell'art. 360 c.p.p.
Norme sulla attività della polizia giudiziaria richiamate nel quadro delle funzioni di raccolta delle fonti di prova.
Norma che disciplina gli accertamenti tecnici irripetibili; la Corte ha escluso la sua applicabilità ai rilievi descritti poiché privi di necessità tecnico-scientifica o di manipolazioni che alterino lo stato dei luoghi.
Rilevata la natura ispettiva/ amministrativa delle verifiche ENEL ai sensi delle disposizioni sulla funzione di verifica degli enti erogatori, utili come prove nei procedimenti penali.
Richiamato in relazione ai poteri della polizia giudiziaria e alla utilizzabilità delle attività di verifica per l'accertamento penale.
Richiama i compiti della polizia giudiziaria, tra cui assicurare le fonti di prova e raccogliere quanto utile per l'applicazione della legge penale; giustifica l'operato dei Carabinieri coadiuvanti i tecnici ENEL.
Norma che regola le spese del procedimento: la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- I sopralluoghi e le constatazioni materiali svolti dalla polizia giudiziaria, anche se documentano situazioni "irripetibili", non sono automaticamente accertamenti tecnici irripetibili ai sensi dell'art. 360 c.p.p.; rilevano la natura tecnico-scientifica dell'operazione e l'eventuale manipolazione dello stato dei luoghi.
- Le verifiche svolte dal personale dell'ente erogatore (es. ENEL) hanno natura ispettiva/amministrativa e sono utilizzabili in giudizio come elementi di prova quando descrivono lo stato dei luoghi e le modalità del prelievo illecito.
- Non è sempre richiesto che il PM diriga o che il difensore sia previamente informato di ogni accesso ai luoghi per i rilievi della polizia giudiziaria: l'obbligo di garanzie difensive dell'art. 360 c.p.p. scatta per accertamenti tecnici irripetibili o per prelievi/manipolazioni che modificano lo stato oggettivo.
- Nel furto di energia elettrica in utenza domestica l'appropriazione si considera continuata fintanto che l'utenza è abitata e il prelievo illecito è effettivo; pertanto la consumazione può coprire un periodo prolungato e non va automaticamente qualificata come tentativo se esistono elementi che dimostrino il prelievo continuativo.
- Per contrastare efficacemente contestazioni su rilievi e sulla continuità del furto, la difesa deve produrre elementi specifici (perizie tecniche, certificazioni, testimonianze contrarie) che documentino l'assenza di prelievo o l'inesistenza di manomissioni, e sollevare tempestivamente le eccezioni proceduralmente rilevanti.
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