Cassazione Penale, Sentenza n. 6771/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che ha confermato le condanne per estorsione (tentata e consumata in concorso), denunciando violazione di legge, vizio della motivazione e travisamento della prova. Contestano in particolare la riqualificazione del fatto come estorsione consumata (sostengono che Duio fosse mero paciere/intermediario), l'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese (Conte e Segir), la mancata riconduzione delle condotte ad ipotesi meno gravi (minaccia o violenza privata, art. 612/610 c.p.) e la generica attribuzione di concorso per Nicolini e Braidich. Per Sciaron si contesta altresì la configurabilità dell'estorsione rispetto all'episodio del 29/09/2020, ritenendo al massimo integrabili minacce o violenza privata.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara i ricorsi inammissibili. Motivi: i ricorsi sono generici e aspecifici (sostanziale reiterazione dei motivi di appello già respinti), non si confrontano criticamente con la motivazione di merito e chiedono una rivalutazione del compendio probatorio riservata al giudice di merito. La Corte riafferma il principio per cui la sottoscrizione sotto minaccia di una scrittura privata che autodetermina un debito integra l'estorsione consumata. La sentenza d'appello è ritenuta logica, completa e conforme alla valutazione probatoria; le doglianze difensive non hanno efficacemente confutato le argomentazioni del giudice di merito.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen. (estorsione)
La Corte ha confermato che la produzione di un atto idoneo a produrre effetti giuridici (es. scrittura privata di riconoscimento debito) resa sotto minaccia integra l'estorsione nella forma consumata, in quanto l'evento (il rilascio dell'atto) è già realizzato
art. 610 cod. pen. (violenza privata)
La difesa aveva chiesto la riqualificazione delle condotte come violenza privata; la Corte ha ritenuto che, alla luce del complesso probatorio e dell'effetto prodotto (rinuncia alla caparra e sottoscrizione), la fattispecie rispondeva invece ai requisiti dell'estorsione
art. 612 cod. pen. (minacce)
Anche l'ipotesi di reato di minacce è stata considerata insufficiente rispetto alla fattispecie; la Corte ha ritenuto prevalente la valutazione del giudice di merito circa la pervicacia e la violenza delle condotte e l'esistenza di un ingiusto profitto
art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
La Corte ha ritenuto provato il concorso tra i vari soggetti nella strategia intimidatoria complessiva, avvalorando la ricostruzione del giudice di merito circa la ripartizione dei ruoli e la coordinazione delle azioni
art. 393 cod. proc. pen. (limiti alla motivazione in cassazione / art.173 disp. att. cod. proc. pen.)
La Corte ha applicato il principio per cui in cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito: i motivi generici o riproposizioni dell'appello sono inammissibili; va dimostrato specificamente il vizio di diritto o la motivazione mancante/contraddittoria
Massime di principio
- La sottoscrizione di una scrittura privata sotto minaccia che produce effetti giuridici concreti può integrare l'estorsione consumata e non solo tentata: l'atto autonomamente produttivo di effetti giuridici è l'evento del reato
- In Cassazione sono inammissibili i ricorsi che si limitano a ripetere i motivi già proposti in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione di secondo grado; è necessario proporre censure specifiche di diritto o mostrare l'autonoma rilevanza di fatti nuovi
- La valutazione dell'attendibilità delle fonti di prova e la scelta tra versioni contrastanti sono appannaggio del giudice di merito; la Suprema Corte non riesamina i fatti se la motivazione del giudice di merito è logica e congrua
- Per ottenere successo in sede di legittimità occorre evidenziare vizi formali o interpretativi precisi (es. mancata motivazione essenziale, aporie logiche manifeste o violazioni di norma), non una semplice diversa lettura del quadro probatorio
- La mera presenza fisica di un soggetto sul luogo o la partecipazione verbale non sono automaticamente sufficienti a escludere la partecipazione o a richiedere riconduzioni a fattispecie meno gravi; occorre una specifica argomentazione probatoria per ciascun imputato
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