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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6772/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: Di Mineo contestava la sua responsabilità per il reato previsto dagli artt. 110 e 640-bis c.p. (truffa in danno dell'AGEA) nella sua qualità di responsabile pro tempore del CAA, sostenendo di avere svolto solo attività amministrativa e formale, di non poter verificare i requisiti per i contributi comunitari, di essere privo di dolo, di violazioni nella prova (omessa assunzione di prove decisive), di errata determinazione del momento di consumazione ai fini della prescrizione, e chiedeva riduzione della pena, applicazione delle circostanze attenuanti, beneficio della non menzione e annullamento della confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché formulato con motivi generici e reiterativi, confermando la ricostruzione della Corte d'Appello. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato compiutamente la responsabilità di Di Mineo: egli avrebbe inviato una domanda richiamando un atto notorio inesistente (nel fascicolo cartaceo era presente un falso contratto di comodato), avrebbe utilizzato le credenziali di un terzo estraneo (Pietro Tinnirillo) e la somma richiesta sarebbe stata effettivamente entrata nella disponibilità della richiedente tramite compensazione con debiti pregressi, integrando così l'ingiusto profitto e il danno. La Corte ha confermato che i Centri di Assistenza Agricola (CAA) hanno specifici oneri di identificazione e verifica e che la condotta del ricorrente non si limitava al mero inserimento formale della domanda. Sono state rigettate le censure su mancata acquisizione di prove essenziali, sulla prescrizione (la data di consumazione individuata è il 13/10/2016) e sulla confisca, anche alla luce del principio di confisca solidaristica quando non è possibile determinare la misura della partecipazione al profitto illecito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il provvedimento di appello è rimasto sostanzialmente confermato (confermata la condanna per il capo principale e la disciplina relativa alla confisca e alla prescrizione così come decisa in appello).

Norme richiamate

  • art. 3-bis d.lgs. n. 165 (norme sui Centri di Assistenza Agricola - CAA)

    “per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati”

    Il giudice interpreta la norma come imponente ai CAA obblighi attivi di identificazione e verifica dei titoli aziendali e della correttezza dei dati; tali doveri possono far sorgere responsabilità penale dell'operatore che, contestualmente, compia atti fraudolenti.

  • artt. 110 e 640-bis c.p.

    Gli artt. 110 (concorso di persone nel reato) e 640-bis (truffa ai danni di fondi UE / indebita percezione di finanziamenti pubblici) sono stati applicati ritenendo integrati sia l'elemento oggettivo (false dichiarazioni, uso di documenti falsi e credenziali altrui, determinazione dell'erogazione) sia l'elemento soggettivo (consapevolezza e finalità fraudolenta) nella condotta del ricorrente.

  • art. 2, comma 2, D.M. 27 marzo 2008 (Mipaaf)

    Richiamato come fonte regolamentare che attribuisce ai CAA compiti di identificazione del produttore e accertamento del titolo di conduzione, a supporto dell'interpretazione dei doveri di controllo dell'operatore.

  • D.M. n. 6513 del 2014

    Richiamato per indicare i requisiti formali e sostanziali che definiscono un'azienda agricola 'in attività' (piano colturale, percentuali di produzione, iscrizione INPS), cui deve riferirsi la verifica dei CAA.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. n. 188/2000

    Attribuisce all'ente pagatore (funzionario pubblico) l'obbligo di accertare l'esistenza effettiva dei titoli; la Corte osserva tuttavia che la responsabilità penale dell'agente che induce in errore l'ente pagatore non viene meno per l'esistenza di fasi successive di controllo.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sulla pronuncia di non luogo a procedere per insufficienza di prove; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato l'insussistenza della prova e che la motivazione di merito non fosse viziata.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato nella doglianza del ricorrente (lieve entità del danno); la Corte ha ritenuto infondata la richiesta perché la gravita' e l'entità del danno erano adeguatamente motivate in appello.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato dal ricorrente in tema di concessione delle attenuanti generiche; la Corte d'Appello aveva valutato le circostanze attenuanti in termini di equivalenza e motivato la misura della pena vicino al minimo edittale.

  • art. 175 c.p.

    Richiamato in relazione al beneficio della non menzione: la Corte d'Appello lo aveva escluso per la gravità della condotta e la sua incidenza, valutazione non censurata dalla Cassazione.

  • art. 133 c.p.

    Norma sulla determinazione della pena; la Corte territoriale ha motivato la dosimetria della pena e l'eventuale applicazione delle attenuanti, decisione ritenuta congrua.

  • art. 69 c.p.

    Norma sulla comparazione delle circostanze attenuanti e aggravanti; la censura del ricorrente su questo punto era generica e non devoluta in appello, quindi inammissibile.

  • Principio di confisca solidaristica (giurisprudenza)

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza che ammette la confisca anche in via solidaristica nei confronti dei concorrenti nel reato quando sia impossibile determinare la misura della concreta partecipazione di ciascuno al profitto illecito.

Massime di principio

  • I responsabili dei CAA hanno obblighi attivi di identificazione e verifica della titolarità aziendale: non si tratta di mero esercizio formale, e l'invio di domande con false attestazioni può integrare reato se c'è consapevolezza della falsità.
  • La responsabilità penale per truffa ai danni di erogazioni comunitarie si fonda sia sull'elemento oggettivo (falsità, uso di credenziali, conseguente erogazione) sia su quello soggettivo (dolo); il ruolo burocratico non esclude la responsabilità se il comportamento ha natura ingannatoria e causale rispetto al profitto illecito.
  • La presenza di più fasi amministrative o di un successivo controllo da parte dell'ente pagatore non interrompe automaticamente il nesso di causalità tra la condotta fraudolenta dell'operatore e l'ingiusto profitto ottenuto.
  • In cassazione sono inammissibili i motivi generici, reiterativi o che non si confrontano puntualmente con la motivazione della corte d'appello; chi impugna deve articolare censure specifiche e confrontarsi con le argomentazioni di merito.
  • La prescrizione va calcolata con riferimento al momento consumativo effettivo (es. percezione/compensazione dell'aiuto) e non semplicemente alla data di inserimento della domanda, quando il fatto consumativo si perfeziona successivamente.
  • La confisca del profitto illecito può essere disposta anche nei confronti dei concorrenti quando non sia possibile quantificare la partecipazione individuale, secondo la giurisprudenza sulla confisca solidaristica.
  • Per difendersi efficacemente in casi analoghi è importante documentare concretamente l'assenza di dolo, la correttezza dell'attività di verifica svolta e chiedere specifiche acquisizioni probatorie in appello in modo dettagliato e non generico.

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