Cassazione Penale, Sentenza n. 6782/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Scarano impugnava la condanna per il reato previsto dagli artt. 110, 112 c.p. e 260 d.lgs. n.152/2006 contestando: (1) la qualificazione come "rifiuti" degli indumenti raccolti (sostenendo che molte cessioni erano donazioni e non smaltimenti e che la L. 166/2016 esclude la qualifica di rifiuto); (2) l'obbligatorietà dell'igienizzazione e la sua retroattività; (3) la qualificazione della quantità come "ingente"; (4) la determinazione e quantificazione del profitto e la confisca; (5) la carenza dell'elemento soggettivo (dolo) e la mancata prova dell'offensività/nessun concreto danno ambientale; (6) errori nella determinazione della pena e nel diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato o inammissibile. Ha confermato che: (i) la maggior parte degli indumenti era stata acquisita come rifiuto (FIR, CER 200110) e la cessazione della qualifica di rifiuto richiede operazioni di recupero autorizzate (dm 5/2/1998 e art. 184-ter d.lgs. 152/2006); (ii) la N.T.P. ha violato le prescrizioni autorizzative (omessa selezione/igienizzazione) integrando gestione illecita di rifiuti; (iii) la L. 166/2016 trova applicazione solo per cessioni gratuite effettuate direttamente presso sedi operative di enti benefici, condizioni non realizzate nel caso; (iv) la nozione di "ingente" va valutata sulla quantità complessiva trattata nel tempo (3.269 t. nel 2014 e 3.360 t. nel 2015 accertate), non in rapporto ai limiti teorici di autorizzazione; (v) la confisca del profitto disposta dal Tribunale era diretta nei confronti della società, per cui l'imputato non aveva interesse a contestarne la quantificazione; (vi) il reato è di pericolo presunto, non richiede prova di danno ambientale concreto; (vii) il dolo è stato adeguatamente dedotto sulla base degli elementi probatori (registri, fatture, conversazioni intercettate). Conseguentemente la condanna e le statuizioni accessorie sono confermate.
Norme richiamate
art. 260 d.lgs. n. 152/2006
Disciplina la gestione illecita di rifiuti; la violazione delle prescrizioni autorizzative e l'omessa effettuazione delle operazioni prescritte integra il reato; la qualificazione di "ingente" si valuta sulla quantità complessiva trattata nel tempo
art. 183 d.lgs. n. 152/2006
Definizione di "rifiuto": rileva l'azione del detentore che si disfa o ha deciso di disfarsi dell'oggetto; la valutazione non può essere fondata esclusivamente sull'intenzione soggettiva del donatore
d.m. 5 febbraio 1998 (allegato 1, sub allegato 1, n. 8.9 e 8.9.3 lett. a)
le parole: "mediante selezione e igienizzazione per l'ottenimento delle seguenti specifiche" sono sostituite dalle seguenti: "mediante selezione e igienizzazione, ove quest'ultima si renda necessaria per l'ottenimento delle seguenti specifiche"
Stabilisce le operazioni di recupero necessarie per la cessazione della qualifica di rifiuto degli indumenti usati; l'obbligo di selezione e talvolta di igienizzazione può essere previsto dalle prescrizioni autorizzative
Legge 19 agosto 2016, n. 166 (art. 14)
si considerano cessioni a titolo gratuito di articoli e di accessori di abbigliamento usati quelle in cui i medesimi articoli ed accessori siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti donatari
Esclude dalla disciplina dei rifiuti le cessioni gratuite a fini di solidarietà sociale solo se rispettano condizioni precise (soggetti donatari individuati dall'art.1 lett. b) e modalità di consegna diretta); nel caso di raccolta tramite cassonetti o ritiro porta a porta la norma non si applica
art. 184-ter d.lgs. n. 152/2006
Prevede la cessazione della qualifica di rifiuto a seguito di operazioni di recupero conformi; la mera possibilità di riuso non è sufficiente senza operazioni autorizzate
art. 182-bis e artt. 214 e ss. d.lgs. n. 152/2006
Distinguono sottoprodotti da rifiuti e disciplinano procedure semplificate per il recupero; gli indumenti non sono stati ritenuti sottoprodotti e non erano oggetto di procedure che ne determinassero la cessazione della qualifica di rifiuto
art. 606 cod. proc. pen.
Norma procedurale sui motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati alcuni motivi per profili di mera valutazione fattuale o generici
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha confermato il diniego per mancanza di elementi positivi che giustifichino il riconoscimento
art. 452-quaterdecies cod. pen.
Richiamata in motivazione come nuova formulazione dell'illecito di traffico illecito di rifiuti: conferma la natura di reato di pericolo e la rilevanza della gestione illecita in termini quantitativi
Massime di principio
- Indumenti usati raccolti tramite cassonetti o ritiro porta a porta sono presumibilmente "rifiuti" salvo che la cessione rispetti espressamente i requisiti della L.166/2016 (donazione diretta a enti benefici e consegna presso loro sedi operative).
- La cessazione della qualifica di rifiuto richiede operazioni di recupero autorizzate (dm 5/2/1998, art. 184-ter): la semplice riutilizzabilità non è sufficiente.
- L'obbligo o la necessità di igienizzazione dipende dalle prescrizioni normative e autorizzative applicabili al caso concreto; le autorizzazioni possono imporre selezione e igienizzazione come condizione di recupero.
- La nozione di "ingente" quantitativo si valuta sulla quantità complessivamente gestita nel tempo e tramite l'insieme delle operazioni illecite, non in rapporto ai limiti teorici dell'autorizzazione amministrativa.
- Il reato di traffico illecito di rifiuti è di pericolo presunto: non è necessario provare un danno ambientale concreto per la configurazione della fattispecie.
- La prova del dolo può risultare da condotte, documentazione e intercettazioni; la circostanza di sentenze assolutorie successive per fatti simili non impedisce la valutazione dei fatti nel periodo contestato.
- La contestazione della quantificazione del profitto e della confisca può essere priva di interesse se la confisca è diretta nei confronti della persona giuridica e non colpisce beni personali dell'imputato.
- Le doglianze meramente fattuali o generiche in cassazione sono spesso inammissibili: le questioni di valutazione della prova e di fatto vanno dedotte e impugnate nei gradi di merito.
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