Cassazione Penale, Sentenza n. 6781/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva l'illogicità della motivazione della Corte d'appello per non aver riconosciuto l'attenuante speciale della collaborazione ex art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990. Torello sosteneva che le sue dichiarazioni e la ricognizione fotografica avevano avuto un ruolo decisivo per l'iscrizione del procedimento a carico di Donatella Pesce e per l'avvio delle indagini, sicché il suo contributo avrebbe dovuto essere ritenuto obiettivamente proficuo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. I giudici hanno ritenuto che la Corte territoriale avesse svolto un'analisi circostanziata: dalle risultanze emergeva che le dichiarazioni del Torello erano generiche e non avevano fornito dati nuovi, utili ed esaustivi tali da consentire sviluppi investigativi che senza quelle dichiarazioni non si sarebbero potuti ottenere. Pertanto non sussisteva l'attenuante per collaborazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 7
art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990
L'attenuante della collaborazione richiede che il contributo dell'imputato sia oggettivamente proficuo: i dati forniti devono essere nuovi, utili ed esaustivi e determinare un concreto beneficio investigativo; la mera offerta di informazioni o dichiarazioni generiche non è sufficiente.
codice di procedura penale, art. 616
In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e può essere condannato al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, come qui disposto.
codice di procedura penale, art. 420‑quater
Dal testo emerge che il procedimento a carico della Pesce si è concluso ai sensi di questa norma; nel contesto della sentenza ciò indica una conclusione del procedimento (quale definizione o estinzione prevista dall'articolo), come risultante dagli atti acquisiti.
Massime di principio
- Per ottenere l'attenuante della collaborazione ex art. 73, comma 7 d.P.R. 309/1990, è necessario che le informazioni rese siano nuove, specifiche, oggettivamente utili ed esauriscano le conoscenze del dichiarante, determinando sviluppi investigativi che altrimenti non si sarebbero realizzati.
- Il giudice deve compiere un'analisi puntuale del contenuto delle dichiarazioni e valutare la loro concreta proficuità; dichiarazioni vaghe o genericamente ammettere fatti senza indicare modalità, complici o dettagli utili non soddisfano il requisito della proficuità.
- La Corte di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione di fatto: la Cassazione interviene solo in presenza di manifesta illogicità, contraddittorietà o violazione di legge nella motivazione.
- Se si intende far valere la collaborazione, è utile produrre o indicare prove documentali che colleghino direttamente le dichiarazioni dell'imputato a sviluppi investigativi (verbali, atti d'indagine, intercettazioni, iscrizioni a ruolo successive), dimostrando che senza tali dichiarazioni non si sarebbe pervenuti a quei risultati.
- La semplice identificazione di un soggetto (es. ricognizione fotografica) può non essere sufficiente se non accompagnata da elementi che dimostrino che tale atto ha prodotto verifiche o prove ulteriori determinanti per l'indagine.
- In presenza di atti processuali di terzi (es. procedimenti a carico di altri soggetti), è utile acquisire e documentare formalmente il nesso causale tra le dichiarazioni rese e le azioni investigative effettivamente svolte dagli organi procedenti.
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