Cassazione Penale, Sentenza n. 6784/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con quattro censure principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione circa l'elemento psicologico del reato: Doria deduceva di essere un "prestanome" del padre, ignaro degli obblighi connessi alla carica, sicché mancava il dolo specifico; (2) vizio di motivazione sul calcolo operato dall'Agenzia delle Entrate, ritenuto dalla difesa "tautologico" e non idoneo a dimostrare la soglia di punibilità; (3) violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità), deducendo l'irrilevanza dell'abitualità della condotta; (4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, alla mancata sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità e alla negata sospensione condizionale della pena nonostante elementi favorevoli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure reiterative o generiche e prive di confronto con la motivazione della Corte d'Appello. In particolare: il primo motivo è stato respinto perché la tesi del "prestanome" era stata formulata tardivamente e senza riscontri processuali, era stata definita irrealistica dal primo giudice e contraddetta da precedenti condanne e dal fatto che il ricorrente era componente del comitato direttivo; il secondo motivo è generico e non confuta il calcolo dell'Agenzia delle Entrate basato sullo spesometro; il terzo è manifestamente infondato perché la Corte territoriale ha correttamente valutato l'abitualità avendo riguardo a precedenti condanne e all'ampiezza del periodo di omissione, conformandosi alla giurisprudenza di legittimità; il quarto motivo sul trattamento sanzionatorio è infondato: la pena è stata fissata al minimo edittale con lieve aumento per continuazione, la revoca delle sospensioni condizionali era giustificata dai precedenti e la mancata concessione di benefici alternativa è motivata dalla pronostica sfavorevole e dall'assenza di allegazioni sulle condizioni attuali dell'imputato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5
Riferimento al delitto continuato contestato (omessa dichiarazione ai fini delle imposte dirette e dell'IVA); la Corte ha confermato la sussistenza del reato per gli anni residui non prescritti.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10‑quater
Citato quale titolo di una precedente condanna del ricorrente ritenuta rilevante ai fini della valutazione dell'abitualità della condotta.
codice penale, art. 131‑bis
La Corte ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità, ritenendo sussistente l'abitualità della condotta alla luce di precedenti per fatti della stessa natura e della durata delle omissioni; è richiamato il principio che l'abitualità esiste quando sono stati commessi almeno due illeciti, oltre quello in esame.
Massime di principio
- La tardiva e non documentata allegazione di essere un "prestanome" (senza evidenze processuali o riscontri nella fase ispettiva) difficilmente scalfisce una valutazione motivata di dolo da parte dei giudici: le contestazioni sulla mens rea devono essere sollevate tempestivamente e supportate da elementi concreti.
- Le censure generiche sul calcolo dei tributi o sulla quantificazione dell'evaso sono generalmente inammissibili in Cassazione se non contengono una specifica e motivata confutazione delle risultanze tecniche (ad es. dei criteri usati dall'Agenzia delle Entrate).
- Per l'esclusione dell'applicazione dell'art. 131‑bis occorre valutare l'abitualità: precedenti condanne per reati della stessa indole e la durata/ampiezza del comportamento omissivo sono elementi decisivi che possono escludere la tenuità.
- La revoca o la mancata concessione di benefici come la sospensione condizionale o la sostituzione della pena può essere giustificata da precedenti specifici e da una prognosi criminogenetica sfavorevole; la difesa deve fornire elementi concreti sulle condizioni personali attuali per ottenere tali misure.
- In presenza di decisioni conformi di primo e secondo grado ("doppia conforme") la Corte di Cassazione tende a dichiarare inammissibili i ricorsi reiterativi o puramente ricostruttivi che non evidenziano errori di diritto chiari o travisamenti dei fatti.
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