Cassazione Civile, Ordinanza n. 17007/2026 del 30/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (sanzionato)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'Amministrazione ha applicato a un avvocato la sanzione prevista dall'art. 49, comma 5, del d.lgs. n. 231/2007 per avere trasferito al figlio la somma di euro 35.000 mediante assegno postale privo della clausola di non trasferibilità, emesso nel 2018 ma tratto da un vecchio carnet antecedente all'entrata in vigore della disciplina antiriciclaggio. L'opponente ha sostenuto di essere incorso in errore di fatto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, l. n. 689/1981, perché aveva ritenuto che il modulo recasse la clausola prestampata; ha inoltre dedotto che la condotta era meramente formale, priva di offensività concreta, essendo l'assegno emesso a favore del figlio e portato direttamente all'incasso senza girata. La Corte d'appello ha respinto il merito dell'impugnazione, ma ha accolto l'appello sulle spese di primo grado e ha compensato le spese del grado di appello. In Cassazione il sanzionato ha denunciato: (1) violazione dell'art. 3 l. n. 689/1981 e dell'art. 49, comma 5, d.lgs. n. 231/2007, per mancato riconoscimento della buona fede/errore di fatto; (2) violazione dell'art. 111 Cost. per asserita motivazione illogica o contraddittoria. Il Ministero ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo: (1) nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione sulla riforma delle spese di primo grado; (2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte d'appello compensato le spese del grado di appello senza gravi ed eccezionali ragioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'errore di fatto scusabile ex art. 3, comma 2, l. n. 689/1981 richiede un elemento esterno e oggettivo, proveniente dall'esterno della sfera di controllo dell'agente e idoneo a ingenerare la falsa convinzione della liceità; il possesso e l'utilizzo di un vecchio carnet, non verificato nella sua conformità, è invece circostanza interna alla sfera dell'agente e sintomo di trascuratezza, mentre l'assenza della clausola era percepibile ictu oculi. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la motivazione della Corte territoriale superava il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost. Sul ricorso incidentale ha rigettato il primo motivo, giudicando sufficiente la motivazione, seppur sintetica, con cui la Corte d'appello aveva escluso la debenza delle spese di primo grado in favore dell'amministrazione rimasta contumace. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che né l'ordinaria attività difensiva svolta in appello né l'erronea statuizione sulle spese di primo grado integrano le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione delle spese. La sentenza è stata cassata limitatamente al capo sulle spese del giudizio di appello, con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione per nuova regolazione delle spese di quel grado e del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 49, comma 5, d.lgs. n. 231/2007
Norma sanzionatoria per il trasferimento di somme mediante assegni privi della clausola di non trasferibilità; la violazione è valutata con riferimento al momento dell'emissione del titolo.
art. 49, commi 4 e 10, d.lgs. n. 231/2007
Per ottenere assegni in forma libera è necessaria una richiesta scritta del correntista e il pagamento dell'imposta di bollo; la Corte richiama tali regole per escludere la scusabilità dell'errore invocato.
art. 3, comma 2, l. n. 689/1981
L'errore sul fatto può escludere la responsabilità amministrativa solo se è scusabile e determinato da un elemento esterno, oggettivo, idoneo a indurre in errore l'agente; non basta una mera disattenzione o trascuratezza.
art. 3, comma 4, d.lgs. n. 231/2007
Il destinatario della disciplina antiriciclaggio è tenuto a un elevato grado di diligenza.
art. 111 Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale; è censurabile solo la motivazione mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile.
La regola della soccombenza impone il rimborso delle spese alla parte soccombente salvo specifiche deroghe.
La compensazione delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni, che non coincidono con la normale attività difensiva della parte vittoriosa né con il mero travolgimento della statuizione sulle spese di primo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto a carico del ricorrente principale.
Massime di principio
- L'esimente dell'errore di fatto nella responsabilità amministrativa presuppone un fattore esterno, oggettivo e autonomamente idoneo a determinare la falsa rappresentazione della realtà; non è sufficiente una svista derivante da disattenzione, omessa verifica o trascuratezza dell'agente.
- Quando la violazione consiste nell'emissione di un assegno privo della clausola di non trasferibilità, la rilevanza dell'illecito va apprezzata al momento dell'emissione del titolo; circostanze successive, come l'incasso diretto da parte del beneficiario, non elidono la sussistenza della violazione.
- Nel sindacato di legittimità, la motivazione della sentenza è censurabile solo se manca del tutto o è solo apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile; non è sufficiente la mera sinteticità della motivazione.
- La compensazione delle spese processuali richiede gravi ed eccezionali ragioni effettive e non può essere fondata su attività difensive ordinarie della parte vittoriosa o su ragioni meramente conseguenziali all'esito delle impugnazioni.
- La parte vittoriosa che sia rimasta contumace nel primo grado può non avere diritto alla rifusione delle spese di quel giudizio se non ha effettivamente sostenuto costi difensivi, ma ciò non giustifica automaticamente la compensazione delle spese del grado successivo in cui si sia costituita.
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