Cassazione Civile, Ordinanza n. 04107/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità limitata, pronunciata dal Tribunale su ricorso di una ex dipendente titolare di un credito di lavoro già accertato giudizialmente e rimasto insoddisfatto dopo un tentativo di pignoramento presso la sede sociale. La società ha proposto reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento deducendo: la nullità della notifica del ricorso prefallimentare, perché eseguita presso lo studio della commercialista alla persona che si era qualificata come incaricata al ritiro, senza che tale qualità fosse vera; l’intervenuto decorso del termine annuale ex art. 10 l.fall., assumendo che la società avrebbe dovuto considerarsi cancellata d’ufficio dal registro delle imprese già dal 2016 per il mancato deposito dei bilanci; l’assenza dello stato di insolvenza. La corte d’appello ha rigettato il reclamo. Con il ricorso per cassazione la società ha articolato sei motivi: i primi due contro la ritenuta necessità della querela di falso per contestare la qualità di addetta al ritiro dell’atto e contro l’omesso esame di fatti decisivi sulla nullità della notifica; il terzo contro il mancato riconoscimento della cancellazione d’ufficio e quindi della tardività della dichiarazione di fallimento; il quarto e il quinto contro l’accertamento dello stato di insolvenza; il sesto, assorbito, contro il mancato ammesso della prova orale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha però corretto la motivazione della corte d’appello sul punto della notificazione: la relata non fa fede privilegiata quanto alla veridicità intrinseca della dichiarazione resa dal consegnatario circa la propria qualità, che può essere contestata con prova contraria e non necessariamente con querela di falso. Tuttavia, nel caso concreto, la prova articolata dalla società è stata ritenuta troppo generica e comunque inidonea a vincere la presunzione di veridicità dell’attestazione dell’ufficiale giudiziario, anche perché la sede legale risultava ancora ubicata presso lo studio in cui la notifica era stata eseguita e bastava la consegna a persona addetta allo studio. È stato poi confermato che, ai fini del termine annuale per la dichiarazione di fallimento, conta la cancellazione dal registro delle imprese, che nella specie non era mai avvenuta; la cancellazione d’ufficio ex art. 2490 c.c. non rileva se la società non era in liquidazione. Infine, è stata confermata la sussistenza dello stato di insolvenza, inteso come incapacità non transitoria di far fronte regolarmente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, non esclusa dalla mera esistenza di beni patrimoniali risalenti ove manchi la liquidità necessaria per pagare i debiti scaduti. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La fede privilegiata della relata di notificazione riguarda solo ciò che il pubblico ufficiale attesta per diretta percezione o ricezione di dichiarazioni, non la verità intrinseca di informazioni apprese da terzi.
La disciplina della notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento si inserisce nel relativo procedimento prefallimentare, ma la contestazione della qualità del consegnatario non richiede necessariamente querela di falso se attiene a dichiarazioni di terzi.
art. 24 Cost.
Richiamato nel quadro delle doglianze sulla nullità della notificazione e sul diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Richiamato nel quadro delle doglianze sulla nullità della notificazione e sul giusto processo.
Norma richiamata dalla ricorrente in tema di attività dell'ufficiale giudiziario e notificazioni.
Richiamato in tema di notificazione presso il domicilio o la sede.
Richiamato in tema di notificazione alle persone giuridiche.
Richiamato quanto alla valutazione delle prove e alla pretesa omessa considerazione di fatti documentali.
Richiamato per contestare la valutazione probatoria della relata e delle prove offerte.
Richiamato per la ripartizione dell'onere della prova sulla falsità della dichiarazione di ricezione e sulla sussistenza dell'insolvenza.
Richiamati per sostenere la possibilità di prova presuntiva dei fatti contrari a quelli attestati nella relata e dei fatti decisivi sulla notificazione e sull'insolvenza.
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, ma non rilevante nella decisione finale.
La cancellazione d'ufficio opera per la società in liquidazione che ometta il deposito del bilancio finale di liquidazione; non è sufficiente, da sola, il mancato deposito dei bilanci in assenza di liquidazione per far decorrere il termine fallimentare.
Richiamato in relazione agli effetti della iscrizione e della cancellazione dal registro delle imprese.
Il termine annuale per dichiarare il fallimento decorre dalla data di cancellazione della società dal registro delle imprese; se la cancellazione non è intervenuta, il termine non decorre.
L'insolvenza consiste in uno stato di impotenza non transitoria a soddisfare le obbligazioni con mezzi normali, per difetto di liquidità e credito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma richiamata quale fonte della disciplina sul contributo unificato aggiuntivo.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La relata di notificazione fa fede privilegiata solo per le attività direttamente compiute e percepite dall'ufficiale giudiziario e per il contenuto estrinseco delle dichiarazioni ricevute; la verità intrinseca delle informazioni rese da terzi può essere contestata con prova contraria.
- Quando la notifica è eseguita presso una sede che coincide ancora con la sede legale risultante dal registro delle imprese, è sufficiente la consegna a persona addetta allo studio o all'organizzazione presente in quel luogo; per contestarne la ritualità occorre provare che il consegnatario era del tutto estraneo a tale organizzazione e presente solo occasionalmente.
- Il termine annuale per la dichiarazione di fallimento di una società decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese; in assenza di cancellazione, il termine non inizia a decorrere, a nulla rilevando la mera cessazione di fatto dell'attività o la mancata presentazione di bilanci, se non si tratta di società già in liquidazione.
- Lo stato di insolvenza non è escluso dalla semplice esistenza di beni patrimoniali o da bilanci che indichino un attivo storico, quando non risulti la disponibilità della liquidità necessaria per pagare regolarmente e con mezzi normali i debiti scaduti.
- Nel giudizio di cassazione per error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti processuali; tuttavia, la nullità dedotta resta insussistente se la prova contraria allegata è generica o inidonea a superare la presunzione di veridicità dell'atto notificatorio.
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