Cassazione Penale, Sentenza n. 50851/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché, successivamente alla proposizione del ricorso, era stato concesso al ricorrente l'affidamento in prova richiesto. La Corte ha inoltre precisato che la sopravvenuta inammissibilità non comporta l'applicazione di provvedimenti accessori di condanna quali il pagamento delle spese o sanzioni pecuniarie, in linea con la giurisprudenza costante.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Genova aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova e aveva dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare per inapplicabilità dell'art. 4-bis Ord. pen. (reato relativo a stupefacenti, ai sensi degli artt. 73 e 80 DPR 309/1990). In cassazione sono stati dedotti due motivi: (1) vizio di motivazione e errata applicazione degli artt. 47 e 4-bis Ord. pen., con la censura che il reato era di "seconda fascia" e che quindi sarebbe stato sufficiente accertare l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata; critica al richiamo al quantitativo di sostanza, alla presunta pericolosità sociale e all'accusa di latitanza; (2) vizio per errata applicazione degli artt. 47-ter e 4-bis Ord. pen. e, in via subordinata, questionamento di legittimità costituzionale dell'art. 47-bis Ord. pen. per presunto contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.
Norme richiamate
art. 4-bis Ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
La norma è stata invocata dal Tribunale per escludere la detenzione domiciliare per reati connessi a stupefacenti in presenza delle condizioni ostative previste; nel caso si rilevava inapplicabilità della misura domiciliare per i motivi indicati nell'ordinanza impugnata.
Richiamato dalla difesa e dalla decisione di merito in relazione ai criteri per l'accesso alle misure alternative; il ricorrente contestava la corretta applicazione dei criteri e la valutazione della pericolosità.
Impugnato nella parte in cui disciplina gli effetti ostativi per talune categorie di reato; il motivo lamentava errata applicazione di tale disposizione.
Soggetto a questione di legittimità costituzionale invocata dal ricorrente per presunto contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.; la Corte non ha affrontato la questione per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 73 e art. 80 comma 2 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Norme sostanziali relative al reato di traffico di stupefacenti, che costituiscono il titolo detentivo; la gravità del reato è stata richiamata nel provvedimento di merito.
Norma invocata dal ricorrente per censurare vizi di motivazione e applicazione di legge in sede di cassazione; la Corte ha comunque deciso l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di sintesi per la motivazione del ricorso in cassazione; il ricorso è stato riassunto nei limiti strettamente necessari.
art. 591 e giurisprudenza della Cassazione
La Corte ha richiamato la prassi che, in caso di sopravvenuta carenza d'interesse sopraggiunta dopo la proposizione del ricorso, non si applicano sanzioni accessorie né condanne alle spese al ricorrente.
art. 3 e art. 27 Cost.
Norme costituzionali invocate nella censura di illegittimità dell'art. 47-bis Ord. pen.; la Corte non si è pronunciata sul merito della questione costituzionale per sopravvenuta mancanza di interesse.
Massime di principio
- Se, dopo la proposizione di un ricorso, viene concesso al ricorrente il beneficio oggetto della impugnazione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta, di regola, l'imposizione di sanzioni accessorie né la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.
- Nei procedimenti relativi all'accesso a misure alternative (affidamento in prova, detenzione domiciliare) le norme ostative (artt. 47, 47-ter, 47-bis, 4-bis Ord. pen.) vengono valutate in base alla presenza o assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e alla pericolosità sociale; la sola quantità di sostanza non esclude automaticamente la possibilità di misure alternative se non collegata ad altri elementi ostativi.
- Le questioni di legittimità costituzionale sollevate in cassazione possono rimanere incise se il giudizio principale diventa privo di interesse; in tal caso la Corte di cassazione può non affrontare il quesito costituzionale.
- Nelle impugnazioni per vizio di motivazione è necessario formulare censure concrete e pertinenti; tuttavia, la sopravvenuta concessione della misura richiesta rende ininfluenti eventuali errori di motivazione già denunciati.
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