Cassazione Civile, Ordinanza n. 19349/2021 del 07/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione alla stima delle indennità provvisorie di espropriazione e di occupazione relativa a terreni situati nel territorio del Comune di Noci, occupati d’urgenza nel 2007 per la realizzazione di un impianto depurativo ed espropriati nell’agosto 2008. La Corte d’appello ha accolto la domanda della società proprietaria, determinando le indennità dovute e ritenendo i suoli non edificabili, con conseguente valorizzazione secondo un criterio comparativo. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della decisione, violazione di norme processuali e sostanziali in tema di consulenza tecnica e determinazione dell’indennità, per mancata acquisizione di ulteriori elementi di valutazione e per l’uso di atti di compravendita relativi a terreni agricoli privi di vincoli; (2) violazione degli artt. 32, 40 e 50 del d.P.R. 327/2001 e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che i terreni espropriati avevano una particolare condizione di aree agricole ma anche vincolate, inserite in area annessa a bosco e in dolina, che avrebbe inciso sul valore; (3) violazione delle norme sulle spese, perché il valore della controversia era stato determinato sulla base delle indennità liquidate in modo errato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non sussisteva omessa pronuncia: il giudice di merito non ha l’obbligo di motivare espressamente il diniego di rinnovo della consulenza tecnica, e la doglianza si risolveva in una contestazione di sufficienza motivazionale; inoltre la Corte d’appello aveva motivato sulle osservazioni tecniche e sulla selezione dei comparabili. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur essendo in astratto corretto il principio secondo cui il vincolo incide sulla stima se apposto in modo generale e preventivo, nel caso concreto i suoli erano stati qualificati come agricoli e non edificabili; il ricorso non spiegava, con adeguata autosufficienza, perché il dedotto vincolo boschivo avrebbe dovuto condurre a un valore inferiore rispetto a quello già riferito a terreni agricoli analoghi. Il terzo motivo è stato assorbito. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La decisione impugnata era stata resa con ordinanza nel procedimento sommario; la Cassazione richiama il rito ma non ne trae questioni specifiche di diritto sostanziale.
I motivi sono stati inquadrati come violazioni di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha però rilevato che le censure tendevano in realtà a contestare la motivazione e la valutazione di merito.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice non rinnova la consulenza tecnica, potendo il diniego essere implicito; la doglianza sulla mancata risposta alle censure tecniche attiene semmai alla motivazione.
artt. 18, 191, 193, 196 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente in tema di consulenza tecnica; la Corte non ravvisa una loro violazione decisiva.
Richiamato come norma sulla determinazione dell’indennità espropriativa; la Corte non entra nel merito del criterio applicato perché il motivo è inammissibile.
Richiamato in tema di criterio di stima dei suoli non edificabili; la censura è respinta per difetto di autosufficienza e perché la Corte territoriale aveva già qualificato i beni come agricoli/non edificabili.
Richiamato dal ricorrente con riferimento anche all’indennità di occupazione; non viene ravvisata violazione idonea a fondare l’accoglimento.
Richiamato nel motivo sulle spese; la relativa censura è stata dichiarata assorbita.
Richiamato nel motivo sulle spese; la relativa censura è stata dichiarata assorbita.
Richiamato nel motivo sulle spese; la relativa censura è stata dichiarata assorbita.
Richiamato nel motivo sulle spese; la relativa censura è stata dichiarata assorbita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la doglianza di omessa pronuncia non può essere utilizzata per censurare il mancato rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio, poiché il diniego può essere anche implicito; la relativa critica attiene, semmai, alla motivazione della sentenza di merito.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può risolversi in una mera contestazione dell’apprezzamento delle risultanze tecniche o della selezione dei comparabili compiuta dal giudice di merito, quando la motivazione dia conto delle ragioni della scelta.
- In materia di indennità di espropriazione, il ricorrente che invochi la maggiore incidenza di un vincolo deve allegare in modo specifico e autosufficiente in che modo quel vincolo avrebbe inciso sul valore di mercato del bene, non essendo sufficiente un richiamo generico alla presenza del vincolo.
- Quando il giudice di merito abbia qualificato il suolo come agricolo e non edificabile, la censura in cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura dei fatti o una diversa valutazione di mercato, senza incidere sulla ratio della qualificazione data in sentenza.
- Le censure sulle spese di lite restano assorbite se il ricorso è dichiarato inammissibile o se dipendono dall’accoglimento dei motivi principali.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è dovuto, se ricorrono i presupposti, l’ulteriore contributo unificato.
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