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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18178/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma, in appello, delle condanne per omicidio volontario e premeditato della vittima Francesco Rosso (14/04/2015). Le censure principali erano: nullità del decreto di giudizio immediato e violazione del diritto di difesa per mancata ostensione tempestiva delle intercettazioni; contestazione dell'attendibilità e della spontanea chiamata in correità del collaboratore/autore materiale Danilo Monti; insufficienza e travisamento dei riscontri esterni (videoriprese, tabulati telefonici, tabulati e altri elementi); censura della sussistenza e dell'applicabilità dell'aggravante della premeditazione; diniego ingiustificato delle circostanze attenuanti generiche e richiesta di riconoscimento della partecipazione di minima importanza (soprattutto per Sculco).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Vincenzo Sculco e ha rigettato i ricorsi di Francesco Mauro e Gregorio Procopio. Sono state confermate le conclusioni di fatto delle corti di merito: attendibilità della chiamata in correità di Danilo Monti valutata con riscontri esterni (videoriprese, tabulati, esiti delle indagini tecniche), sussistenza dell'aggravante della premeditazione e rigetto delle richieste di attenuanti generiche o di partecipazione di minima importanza. Conseguentemente sono stati confermati gli effetti sanzionatori e disposte condanne al pagamento delle spese processuali; per Sculco è stata prevista anche la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sono altresì confermate le rifusioni delle spese di parte civile nelle misure indicate nella sentenza.

Norme richiamate

  • art. 575 cod. pen.

    Norma che definisce il reato di omicidio: la Corte ha ritenuto che i fatti accertati rientrino nella fattispecie dell'omicidio volontario.

  • art. 577 cod. pen.

    Riferita ai profili di aggravante per la premeditazione: la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi cronologici e ideologici che giustificano il riconoscimento della premeditazione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: i giudici di merito hanno negato il riconoscimento, motivando in base ai parametri dell'art. 133 cod. pen.; la Corte di Cassazione ha ritenuto le censure insufficienti.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per il bilanciamento delle circostanze: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano applicato correttamente i parametri (gravità del fatto, personalità dell'imputato, ecc.) nel negare le attenuanti.

  • art. 114 cod. pen.

    Istituto della partecipazione di minima importanza: la Corte ha richiamato l'orientamento che esclude l'applicabilità dell'attenuante nei casi previsti dall'art. 112 cod. pen. e ha ritenuto infondata la qualificazione della partecipazione come minima.

  • art. 112 cod. pen.

    Richiamato in relazione all'impossibilità di applicare l'attenuante di minima importanza nei 'casi' indicati dalla norma, ivi compreso il riferimento al numero dei concorrenti; la Corte sottolinea che la norma ostacola l'uso dell'attenuante nelle ipotesi testualmente previste.

  • art. 268, comma 6 cod. proc. pen.

    Riferimento normativo sulla gestione delle intercettazioni: la Corte ha esaminato le doglianze circa la mancata ostensione e ha ritenuto che non sia dimostrato un pregiudizio insuperabile del diritto di difesa, anche alla luce dell'acquisizione posteriore e della possibilità di contraddittorio.

  • art. 416 cod. proc. pen.

    Richiamato congiuntamente all'art. 268 in relazione agli obblighi del pubblico ministero: la Corte ha ritenuto non sussistente un vizio che abbia inciso decisivamente sul diritto di difesa.

  • art. 268-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la disciplina dell'esame e della trascrizione delle captazioni: la Corte ha ritenuto compatibile il comportamento della P.G. e della pubblica accusa con la disciplina vigente e non decisivo il mancato deposito immediato per dichiarare la nullità.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata nella prospettazione della nullità del decreto di giudizio immediato: la Corte ha valutato la questione e ritenuto che non sussista interesse o pregiudizio idoneo a far dichiarare la nullità per le ragioni esposte.

  • art. 454 cod. proc. pen.

    Citato nel contesto dell'obbligo di deposito degli atti di indagine: la Corte ha richiamato orientamenti sulla utilizzabilità di atti acquisiti prima dell'esercizio dell'azione penale purché sia garantito il contraddittorio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in Cassazione: la Corte ha condannato gli imputati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 541 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla liquidazione delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato: la Corte ha disposto condanna generica in favore dell'Erario, rimettendo la liquidazione al giudice di rinvio o a quello che pronuncerà la sentenza definitiva.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 artt. 82 e 83

    Norme proceduralcivilistiche citate per la modalità di emissione del decreto di pagamento delle spese liquidate a favore dello Stato; la Corte ha disposto che la liquidazione concreta sia effettuata dalla Corte d'appello con separato decreto.

Massime di principio

  • Mancata ostensione immediata di intercettazioni non comporta automaticamente la nullità del processo se, successivamente, è garantito il pieno contraddittorio e non è dimostrato un pregiudizio effettivo al diritto di difesa.
  • La chiamata in correità di un collaboratore richiede valutazione analitica della spontaneità, delle motivazioni e dei riscontri esterni: presenza di riscontri oggettivi (tabulati, video, esiti tecnici) ne rafforza l'attendibilità.
  • Le videoregistrazioni private costituiscono prove documentali acquisibili; la difesa deve chiedere visione o copia tempestivamente se ritiene necessario il controesame dei testi risultanti dalle immagini.
  • L'aggravante della premeditazione si valuta su elementi cronologici e ideologici: sopralluoghi, pianificazione, consegna strumenti e prolungato mantenimento della risoluzione criminosa sono indici significativi di premeditazione (l'agguato è elemento sintomatico).
  • L'attenuante per partecipazione di minima importanza non è applicabile nei 'casi' espressamente esclusi dall'art. 112 cod. pen.; la sua riconoscibilità richiede motivazione individualizzata e non è ammessa se la legge la esclude per la particolare fattispecie concorsuale.
  • La motivazione per relationem è lecita quando il giudice di appello richiama criticamente la motivazione di primo grado e affronta, anche sinteticamente ma in modo congruo, le specifiche censure dell'appello.
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e dimostrare la rilevanza del vizio rispetto all'esito del giudizio: censure generiche o non adeguatamente connesse al decisum sono inammissibili o destinate al rigetto.

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