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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18026/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Perugia dell'8/7/2025 che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Perugia del 25/10/2023: la Corte d'appello aveva dichiarato la prescrizione del reato previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 74/2000 limitatamente alla condotta del 2014, rideterminando la pena in un anno e otto mesi, e confermato le restanti condanne (art. 2 e art. 8 d.lgs. n. 74/2000) per gli anni 2015-2017 per fatti commessi quale rappresentante legale della Stardust srl (uso ed emissione di fatture per operazioni inesistenti finalizzate all'evasione tramite la Spritz s.a.s.). Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 603 c.p.p. e vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello (esame dei testi Gilberto Malaisi, Riccardo Biasioli e Antonio Di Gregorio), lamentando in particolare l'omessa e insufficiente motivazione circa la non decisività delle due prime testimonianze; 2) vizio di motivazione sulla mancanza dell'elemento psicologico (dolo specifico) e dell'accertamento della consapevolezza dell'interposizione e del movente/vantaggio economico; 3) violazione dell'art. 1, comma 143, legge n. 244/2007 in relazione all'art. 322-ter c.p. per aver confermato la confisca dell'intera somma senza detrarre il profitto riferibile al capo D), rispetto al quale non vi era stata condanna.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il primo motivo limitatamente alla richiesta di esame dei testi Gilberto Malaisi e Riccardo Biasioli, rilevando che la Corte d'appello non ha fornito una motivazione adeguata e specifica circa la superfluità o la non decisività di tali prove. Ha invece ritenuto corretta la valutazione sulla non ammissibilità dell'esame di Antonio Di Gregorio per le ragioni indicate dal giudice di merito. I restanti motivi (sull'elemento soggettivo e sulla confisca) sono stati assorbiti. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello competente (Firenze) per nuovo giudizio esclusivamente sul profilo relativo alla mancata valutazione delle richieste istruttorie, mentre le altre statuizioni restano al momento non annullate.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2

    Norma richiamata come fattispecie contestata: reati tributari relativi all'uso di fatture per operazioni inesistenti; la Corte conferma la responsabilità per gli anni 2015-2017 in relazione a questa disposizione

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 8

    Norma contestata (uso/emissione di fatture per operazioni inesistenti). La Corte d'appello aveva dichiarato la prescrizione per la condotta del 2014; la Cassazione conferma l'esigenza di corretta motivazione in sede di appello su questioni istruttorie che influiscono sull'accertamento di tali reati

  • cod. proc. pen., art. 603

    Regola sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte di legittimità ricorda che la rinnovazione è straordinaria e sul rifiuto il sindacato di legittimità riguarda la correttezza e completezza della motivazione del giudice d'appello

  • cod. proc. pen., art. 210

    Richiamato in relazione alla possibilità di escussione di persone imputate in procedimenti connessi; la Corte osserva che la qualità di imputato incide sulla valutazione di attendibilità ma non è di per sé motivo per escludere a priori l'assunzione della prova

  • cod. proc. pen., art. 507

    Citato indirettamente: la sentenza d'appello richiamava genericamente richieste riproposte ex art. 507 c.p.p.; la Cassazione richiede motivazione specifica sulla non decisività delle prove richieste

  • legge n. 244 del 2007, art. 1 comma 143

    Norma richiamata in relazione alle regole sulla confisca e, in particolare, alla possibile necessità di detrarre profitti riferibili a fatti non definitivamente accertati; la questione è stata ritenuta assorbita dalla Corte a seguito dell'accoglimento del primo motivo

  • cod. pen., art. 322-ter

    Norma sulla confisca per sproporzione o illecito profitto; la censura circa la mancata detrazione del profitto relativo a capo non definitivamente accertato è stata sollevata ma non esaminata nel merito in quanto assorbita

Massime di principio

  • Il rifiuto di rinnovare l'istruttoria in appello è ammissibile solo in via eccezionale e il giudice d'appello deve motivare specificamente perché la prova richiesta sia superflua o non decisiva; la semplice affermazione generica non è sufficiente.
  • La qualità di imputato o persona coinvolta nella stessa vicenda (reato connesso) può giustificare una valutazione preventiva di inattendibilità, ma non legittima automaticamente l'esclusione a priori dell'assunzione della prova; il giudice deve spiegare la rilevanza e i limiti di tale circostanza.
  • Quando l'appello riguarda questioni istruttorie essenziali per l'accertamento dei fatti, una motivazione carente può portare all'annullamento con rinvio anche se altre parti della decisione restano confermate.
  • Le questioni relative alla confisca e alla detrazione di profitti riferibili a capi non accertati possono essere escluse (assorbite) se la Corte decide per un annullamento per vizi procedurali che richiedono un nuovo esame cautelare degli elementi probatori.
  • In casi di contestazioni fiscali basate su fatture per operazioni inesistenti, il giudice deve indagare e motivare adeguatamente sia l'elemento materiale (esistenza/inesistenza dei rapporti commerciali) sia l'elemento soggettivo (consapevolezza e vantaggio economico) quando rilevanti per la decisione.

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