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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18033/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano del 10/09/2025. L'imputato deduce: vizio di motivazione sulla mancata prova dell'inesistenza delle prestazioni fatturate; inutilizzabilità e violazione delle norme sul reperimento di deposizioni acquisite da altro procedimento (teste LGT D'ADDIO) e violazione del diritto di difesa; errata valutazione delle risultanze istruttorie (pagamenti, verbali di constatazione, assenza di retrocessioni e rilievi a carico della società emittente); carenza di motivazione circa l'elemento psicologico (dolo); errata valutazione circa il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e art.13 comma 3-ter e 13-bis d.lgs. n.74/00 nonostante l'integrale pagamento delle imposte con sanzioni e interessi; e infine errore nella rideterminazione della pena dopo la declaratoria di prescrizione parziale operata dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato il quinto motivo (riguardante l'integrale pagamento delle imposte e la nuova disciplina dell'art.13 comma 3-ter d.lgs. n.74/00) e, per effetto della valida instaurazione del rapporto processuale, ha dichiarato l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione relativamente al capo contestato, atteso il decorso del termine massimo di dieci anni decorrente dal 28/09/2015 e l'assenza di sospensioni del dibattimento. La declaratoria di estinzione per prescrizione è stata ritenuta risultato più favorevole rispetto all'esclusione della punibilità ex art.131-bis c.p.; conseguentemente sono stati assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 2

    Individuazione della fattispecie di reato tributario oggetto del capo di imputazione (contestazione di operazioni inesistenti).

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 17, comma 1-bis

    Disciplina speciale sulla prescrizione per i reati tributari: la Corte ha computato il termine massimo di 10 anni ai fini della declaratoria di estinzione del reato.

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 13, comma 3-ter (introdotto dal d.lgs. 14/06/2024, n. 87)

    Norma favorevole al reo che impone al giudice di valutare 'in modo prevalente' l'integrale pagamento delle imposte (comprese sanzioni e interessi) ai fini della non punibilità; la Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondata la rilevanza di tale comportamento.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha osservato che l'estinzione del reato per prescrizione rappresenta un esito ancora più favorevole per l'imputato e quindi prevale.

  • art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente come vizio processuale (nullità), in relazione all'utilizzabilità di prove provenienti da altro procedimento; la questione è stata valutata nel contesto dei motivi ritenuti assorbiti.

  • art. 238 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'acquisizione di atti e deposizioni da altri procedimenti: il ricorrente lamentava violazione delle formalità previste e lesione del diritto di difesa connessa all'utilizzo della deposizione del teste D'ADDIO.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Tutela del diritto di controesame: richiamata nella censura sull'impossibilità per la difesa di esercitare pienamente i poteri di controesame su dichiarazioni acquisite in altro processo.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Riferimento all'acquisizione e utilizzabilità di dichiarazioni rese in altro processo e acquisite nel giudizio di primo grado, oggetto di contestazione in sede d'appello.

  • Cass. Sez. 5, n. 16526 del 04/04/2025 (Ferrante)

    Giurisprudenza richiamata per l'applicabilità temporale della nuova disposizione favorevole (d.lgs. n.87/2024) anche ai fatti per cui si procede.

  • Cass. Sez. U, n. 1 del 19/01/2000 (Tuzzolino)

    Principio secondo cui la valida costituzione del rapporto processuale può derivare dalla non manifesta infondatezza di un motivo, con effetti processuali conseguenti (richiamato in tema di obbligo di dichiarare estinzione per prescrizione).

  • Cass. Sez. 6, n. 3927 del 19/01/2026 (Rizzo)

    Principio che la declaratoria di estinzione per prescrizione prevale sull'esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p., poiché rappresenta un esito più favorevole per l'imputato.

Massime di principio

  • Il pagamento integrale delle imposte dovute, comprensive di sanzioni e interessi, introdotto come elemento rilevante dal d.lgs. n.87/2024 (art.13 comma 3-ter), deve essere valutato in modo prevalente dal giudice ai fini della non punibilità per i reati tributari; tale circostanza può rendere non manifestamente infondati i relativi motivi di ricorso.
  • Quando, per effetto della disciplina speciale sui termini di prescrizione (es. art.17, comma 1-bis d.lgs. n.74/00), risulta decorso il termine massimo prescrizionale senza sospensioni, il giudice è tenuto a dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione; tale declaratoria prevale sull'eventuale esclusione della punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.).
  • Le eccezioni relative all'utilizzabilità di deposizioni o atti provenienti da altri procedimenti devono essere valutate alla luce delle formalità previste (art.238 c.p.p.) e del diritto di contraddittorio; però, se la questione processuale non è ritenuta manifestamente infondata, può non impedire esiti favorevoli per l'imputato in via prescrizionale.
  • In sede di cassazione, qualora emerga una ragione non manifestamente infondata che comporti un risultato processuale più favorevole (p.es. prescrizione), gli altri motivi di impugnazione vengono assorbiti e non necessitano di ulteriore approfondimento.
  • La valutazione della natura dolosa e della reiterazione della condotta deve essere bilanciata con gli atti successivi del reo (es. pagamento, definizione tributaria); modifiche legislative che favoriscono il reo impongono una valutazione aggiornata da parte del giudice.

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