Cassazione Penale, Sentenza n. 18031/2026 del 20/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore d'ufficio ha impugnato la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 4 e 5, DPR 309/1990 deducendo: (i) errata applicazione e manifesta illogicità della Corte territoriale nell'aver dichiarato inammissibile l'appello per mancata produzione del mandato a impugnare rilasciato dopo la sentenza e della dichiarazione o elezione di domicilio, sostenendo che tale onere non si applica quando l'impugnazione contesta l'ordinanza che ha dichiarato l'assenza dell'imputato; (ii) omessa valutazione della mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato, con la conseguente inutilità della notifica di atti investigativi (decreto di convalida, informazione di garanzia, avviso di conclusione indagini) ai fini della conoscenza effettiva necessaria per dichiarare l'assenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto applicabile l'art. 581, comma 1‑quater, c.p.p. (per i processi iniziati prima delle modifiche) che impone, per il difensore d'ufficio dell'imputato giudicato in assenza, il mandato specifico a impugnare rilasciato dopo la sentenza e la dichiarazione o elezione di domicilio; ha confermato che la disposizione non è stata derogata dalle successive modifiche normative richiamate e che il prevalente orientamento di legittimità non fa eccezione quando l'impugnazione contesta la dichiarazione di assenza. La Corte ha inoltre ritenuto che l'omessa allegazione del mandato e della dichiarazione/elezione di domicilio rendesse l'appello inammissibile, assorbendo perciò le doglianze sulla mancata conoscenza del processo. Ha posto a carico del ricorrente le spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione è stata pronunciata il 18/3/2026.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma sostanziale in base alla quale l'imputato è stato condannato; citata per contestualizzare la fattispecie di reato oggetto del processo
art. 581, comma 1‑quater, c.p.p.
La Corte interpreta questa disposizione nel senso che, per il difensore d'ufficio dell'imputato giudicato in assenza, l'appello deve essere corredato da mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e dalla dichiarazione o elezione di domicilio; obbligo applicabile anche quando l'impugnazione contesta la dichiarazione di assenza
art. 586 c.p.p.
Richiamato nel dibattito interpretativo ma la Corte ritiene che non deroghi al requisito formale previsto dall'art. 581, comma 1‑quater
art. 89, comma 3, d.lgs. 150/2022
Stabilisce il regime transitorio applicabile alla sentenza del 29/6/2023 e conferma l'obbligo di cui all'art. 581, comma 1‑quater per l'appello proposto per sentenze pronunciate in quella fase temporale
legge 9/8/2024, n. 114
Richiamata per chiarire che non ha modificato l'onere formale imposto all'epoca dal 581, comma 1‑quater, per il difensore d'ufficio
art. 415‑bis c.p.p.
Citato per indicare atti notificati all'imputato (avviso di conclusione indagini) che la Corte territoriale ritenne dimostrare conoscenza del procedimento
art. 161, comma 4, c.p.p.
Richiamato in relazione alla notifica al difensore d'ufficio; la Corte ha ritenuto che tale notifica non potesse comunque supplire all'onere del mandato a impugnare
art. 175, comma 2.1, c.p.p.
Individuato come rimedio ordinario (restituzione nel termine) per l'imputato che contesti la dichiarazione di assenza quando i termini non sono spirati o, se spirati, come alternativa l'azione di rescissione del giudicato
art. 629‑bis c.p.p.
Richiamato come rimedio (rescissione del giudicato) idoneo a tutelare l'imputato erroneamente dichiarato assente
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese processuali in caso di rigetto
Sez. 1, n. 9426 del 18/01/2024 (Oko)
Giurisprudenza citata dal ricorrente come orientamento favorevole (secondo cui l'onere non si applicherebbe nel caso di impugnazione dell'ordinanza di assenza); la Corte di legittimità ha ritenuto di non seguire tale indirizzo prevalente nel caso concreto
Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023 (Giuliano)
Richiamata per sostenere che l'onere formale mira a garantire che l'imputato conosca e voglia la prosecuzione del processo in grado successivo
Sez. 1, n. 28002 del 15/4/2025 (Zauaoui)
Cita l'orientamento in tema di applicazione dell'onere formale volto a confermare la posizione della Corte sulla necessità del mandato
Sez. 2, n. 34657 del 7/10/2025 (Zouhri)
Riassume l'applicabilità dei rimedi alternativi: restituzione del termine o rescissione del giudicato a seconda che i termini per impugnare siano spirati
Sezioni Unite, n. 28912/2019 (Innaro)
Richiamata dal ricorrente per l'affermazione che la conoscenza effettiva deve riferirsi a un provvedimento formale di vocatio in iudicium; la Corte di Cassazione ha ritenuto però che, nel caso concreto, la valutazione della conoscenza fosse pregiudicata dall'inammissibilità formale dell'appello
Massime di principio
- Per il difensore d'ufficio che impugna in nome di un imputato giudicato in assenza, l'appello deve essere corredato del mandato specifico rilasciato dopo la sentenza e della dichiarazione o elezione di domicilio, salvo che la norma sia espressamente derogata
- L'onere formale dell'art. 581, comma 1‑quater, c.p.p. si applica anche quando l'impugnazione contesta la dichiarazione di assenza; chi non ottempera rischia l'inammissibilità dell'impugnazione
- Se i termini per impugnare sono ancora aperti, l'imputato che contesta la dichiarazione di assenza deve fornire al difensore d'ufficio il mandato a impugnare; se i termini sono spirati può ricorrere alla restituzione del termine o alla rescissione del giudicato
- La mera notifica di atti della fase investigativa non è automaticamente equivalente alla vocatio in iudicium; la valutazione della conoscenza effettiva del processo richiede attenzione alle modalità e alla prova della ricezione dell'atto decisivo
- Per evitare rischi processuali, è consigliabile che il difensore d'ufficio richieda e acquisisca sempre mandato specifico a impugnare e l'indicazione di domicilio dell'imputato dopo la pronuncia della sentenza, o che l'imputato stesso intraprenda tempestivamente i rimedi previsti (restituzione del termine o rescissione)
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