Cassazione Penale, Sentenza n. 18032/2026 del 20/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Perugia per più ragioni: 1) mancata traduzione della sentenza di secondo grado in lingua a lui nota (inglese) e mancata notifica dell'avviso di deposito; 2) omissione di motivazione circa l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche richieste in appello; 3) carenza di motivazione nella determinazione della pena (dosimetria e aumento per continuazione). Inoltre veniva richiamata la normativa e giurisprudenza relativa alla nullità della sentenza-documento non tradotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il primo ricorso (sulla traduzione e notifica) inammissibile perché, dopo il deposito del ricorso, era stata depositata la traduzione in inglese della sentenza e notificato l'avviso di deposito in inglese all'imputato e al difensore, venendo così meno l'interesse all'impugnazione. Quanto al secondo ricorso, la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo all'omessa statuizione sulle circostanze attenuanti generiche: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a quel punto e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio sul riconoscimento delle attenuanti generiche. Il resto dei motivi (compresa la doglianza sulla motivazione dell'aumento per continuazione e sulla dosimetria) è stato respinto o dichiarato inammissibile; la determinazione della pena è stata ritenuta congrua e, risultando la pena inferiore alla media edittale, non richiedeva motivazione dettagliata.
Norme richiamate
d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, art. 1
Tutela del diritto dell'imputato a comprendere gli atti processuali; la Corte ha ritenuto giustificata la verifica diretta degli atti e l'esame della traduzione depositata successivamente
art. 143 c.p.p.
Prevede l'obbligo di traduzione degli atti processuali essenziali nella lingua nota all'imputato; la mancata traduzione può comportare nullità della "sentenza-documento", salvo sopravvenuta regolarizzazione
art. 548 c.p.p.
Regola il deposito e la notificazione della sentenza; la mancata notificazione può sospendere i termini per impugnare, ma se la notifica/ traduzione avviene successivamente l'interesse all'impugnazione può venire meno
art. 606 c.p.p.
Indica i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato la tempestività e la rilevanza formale dei motivi dedotti
art. 62-bis c.p.
Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto necessario che la Corte territoriale si pronunci esplicitamente o offra motivazione anche implicita circa la loro applicabilità, e l'omessa statuizione comporta annullamento limitato
art. 81, comma 2 e art. 133 c.p.
Principi generali per la determinazione della pena: la motivazione sulla dosimetria è richiesta, ma se la pena è significativamente inferiore alla media edittale la motivazione dettagliata può non essere necessaria
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale relativa ai reati in materia di stupefacenti contestati all'imputato; richiede la commisurazione della pena in base alla normativa specifica
Sezioni Unite, sentenza 29 maggio 2025 (giurisprudenza)
Secondo le Sezioni Unite, la mancata traduzione della sentenza in lingua nota all'imputato che non conosca l'italiano può determinare la nullità della "sentenza-documento"; la Corte di cassazione ha richiamato questo principio ma ha constatato la regolarizzazione sopravvenuta
Cass. Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025 (citata nella motivazione)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la motivazione può essere meno stringente quando la pena è determinata in misura assai inferiore alla media edittale
Massime di principio
- La mancata traduzione della sentenza in lingua nota all'imputato configura una criticità formale rilevante e può portare alla nullità della "sentenza-documento", ma se la traduzione e la notifica vengono depositate e comunicate successivamente l'interesse all'impugnazione può venire meno (estinzione dell'utilità del gravame).
- L'avviso di deposito della sentenza e la sua notificazione sono atti che avviano i termini per impugnare: la mancata notifica può sospendere i termini, ma la regolarizzazione successiva può sanare la carenza e invalidare l'impugnazione se non sussiste più l'interesse.
- Le circostanze attenuanti generiche, se invocate in appello, richiedono una pronuncia motivata (esplicita o chiaramente implicita) da parte della Corte territoriale; l'omessa valutazione obbliga la Cassazione ad annullare la decisione limitatamente a quel profilo e a rinviare per nuovo giudizio.
- In tema di determinazione della pena, il giudice deve motivare la scelta della misura e degli aumenti; tuttavia, quando la pena risultante è significativamente inferiore alla media edittale, la giurisprudenza consente una motivazione meno analitica senza che ciò configuri automaticamente un vizio di illegittimità.
- I ricorsi per cassazione sono soggetti a limiti formali: censure non sollevate in sede di gravame o non dedotte specificamente possono essere dichiarate inammissibili; pertanto le doglianze sulla motivazione o sugli aumenti devono essere formulate espressamente in appello per poter essere esaminate in Cassazione.
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