Cassazione Penale, Sentenza n. 18025/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 74/2000. La ricorrente contestava che la condotta contestata (distruzione/occultamento di documenti contabili) fosse stata provata, sostenendo che si trattava di un mero comportamento omissivo o di una gestione contabile caotica, non di una sottrazione deliberata. Inoltre deduceva che, in mancanza della prova dell'elemento oggettivo commissivo, la fattispecie avrebbe dovuto essere qualificata al più come illecito amministrativo ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 471/1997, e che la motivazione dei giudici di merito fosse illogica e insufficiente a provare il dolo specifico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità estrinseca e perché fuori dai casi consentiti, ritenendo che il motivo non si confrontasse con puntuale riferimento alle decisioni di merito. La Corte ha confermato che la fattispecie di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 comprende anche la sottrazione o distruzione parziale delle scritture contabili quando sorretta dal fine di evasione. Ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato la sussistenza di una sottrazione/distruzione parziale (mancanze ripetute e salto della numerazione nei fogli di chiusura del libro giornale per gli anni 2011, 2012 e 2014), escludendo che si trattasse di mera negligenza e respingendo la qualificazione come illecito amministrativo. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali, oltre al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000,00 determinati equitativamente.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10
La disposizione sanziona sia l'occultamento che la distruzione, anche se parziale, delle scritture contabili obbligatorie quando tali condotte sono finalizzate all'evasione fiscale; la Corte ha ritenuto che la sottrazione parziale di alcune pagine rilevanti (es. fogli di chiusura del libro giornale) integri il reato se provato il fine di evasione.
d.lgs. n. 471 del 1997, art. 9
Norma sull'illecito amministrativo per omessa tenuta della contabilità; la Corte ha escluso che i fatti rilevati potessero essere ricondotti a tale illecito, perché nei giudizi di merito è stata accertata una condotta commissiva deliberata e non una mera omissione.
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Limiti del gravame in Cassazione: la censura deve confrontarsi specificamente con il contenuto della decisione impugnata e non può consistere in una semplice riconsiderazione del merito o in motivazioni generiche; la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico ed eccedente i casi consentiti.
Norma che disciplina l'onere delle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte ha disposto l'addebito delle spese alla ricorrente.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al mancato ravvisarsi di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità, ai fini della liquidazione equitativa in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La fattispecie penale di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000) comprende anche la sottrazione o distruzione parziale di scritture quando sia provato il fine di evasione; non è necessario che tutte le scritture siano eliminate.
- Per qualificare il fatto come reato e non come illecito amministrativo (art. 9 d.lgs. 471/1997) è decisiva la prova di una condotta commissiva e del dolo specifico (finalità evasiva), che può emergere da indici come mancanze ripetute, salti di numerazione e concentrazione delle lacune su parti significative dei libri contabili.
- In Cassazione non è consentito un libero riesame del merito probatorio: i motivi devono confrontarsi puntualmente con la motivazione dei giudici di merito e indicare vizi specifici di legge o di motivazione; argomentazioni generiche o alternative interpretazioni dei fatti sono inammissibili.
- Se si contesta la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, il ricorso deve dimostrare in che modo la motivazione sia illogica o contraddittoria rispetto agli elementi di fatto accertati; limitarsi a proporre una diversa lettura probatoria non è sufficiente.
- Elementi indiziari ripetitivi e sistematici (p.es. salto nella numerazione ricorrente, mancanze concentrate in pagine di chiusura) rafforzano la valutazione di una sottrazione deliberata e possono essere ritenuti idonei a provare il dolo specifico.
- In sede di impugnazione è utile indicare espressamente le parti della sentenza impugnata e del giudice di primo grado che si considerano viziati, con richiami puntuali alle pagine e alle argomentazioni, per evitare il vizio di genericità estrinseca.
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