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Sentenza

Sentenza del 24/07/2023 n. 22172 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un'intimazione di pagamento relativa a diciotto cartelle esattoriali; dedotta omessa notificazione delle cartelle prodromiche e prescrizione quinquennale dei crediti tributari (sanzioni e interessi inclusi). In appello la CTR aveva ritenuto prescritti 13 dei 18 ruoli e aveva annullato la notifica di sei cartelle per mancato invio della 'seconda raccomandata'. In cassazione l'ente impositore e l'agente della riscossione hanno censurato la decisione relativamente alla validità delle notificazioni e alla qualificazione dei termini prescrizionali per sanzioni e interessi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato estinta la controversia per alcuni debiti annullati in base alla D.L. 23/10/2018 n.119 (soppressione parziale dei debiti fino a €1.000 affidati 2000-2010). Ha rigettato il ricorso principale del contribuente. Ha invece accolto il motivo incidentale degli Uffici relativo alla nullità delle notificazioni: ha cassato il punto della sentenza di merito che annullava le cartelle per mancato invio della 'seconda raccomandata' e ha rinviato alla CTR Lombardia in diversa composizione per nuovo esame sulle notificazioni e sulle questioni assorbite. Ha respinto gli altri motivi degli Uffici. Ha inoltre confermato che le sanzioni (in assenza di notifica di sentenza passata in giudicato) e gli interessi, in relazione al credito tributario, sono soggetti al termine quinquennale di prescrizione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26

    La notificazione delle cartelle mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento è una notificazione di diritto speciale che si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento; per tale forma di notifica si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890/1982 relative alla notificazione a mezzo ufficiale giudiziario.

  • L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 6

    Norma richiamata in appello per la 'seconda raccomandata' ma la Corte ha affermato che le sue prescrizioni non si applicano alle notificazioni eseguite per posta ai sensi del D.P.R. n. 602/1973.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20

    Le sanzioni tributarie, quando manca la notifica di una sentenza passata in giudicato, sono soggette al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 20.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 24

    Richiamato in discussione dalla parte ricorrente per sostenere la coincidenza del termine prescrizionale delle sanzioni con quello del tributo; la Corte tuttavia ha confermato l'applicazione dell'art. 20 alle sanzioni in assenza di sentenza definitiva notificata.

  • Codice Civile, art. 2946

    Principio della prescrizione estintiva; utilizzato dalla Corte nel quadro delle doglianze sulla natura e durata della prescrizione dei crediti tributari.

  • Codice Civile, art. 2948, n. 4

    Il termine quinquennale previsto per alcune obbligazioni (tra cui prestazioni periodiche e altre elencate) è stato ritenuto applicabile agli interessi tributari, che acquisiscono autonomia e si prescrivono in cinque anni.

  • D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 4, comma 1, conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136

    Prevede l'annullamento dei debiti sino a €1.000 affidati all'agente della riscossione nel periodo 2000-2010: la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per i ruoli rientranti in questa previsione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228)

    Norma richiamata con riferimento alla determinazione e all'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale.

Massime di principio

  • La notificazione delle cartelle esattoriali via raccomandata con avviso di ricevimento si conforma alla disciplina speciale del D.P.R. n. 602/1973 art. 26: si applicano le regole del servizio postale ordinario e non le prescrizioni della L. n. 890/1982 per le notifiche dell'ufficiale giudiziario; l'assenza di una 'seconda raccomandata' ai sensi della L. 890 non invalida automaticamente la notifica postale se l'AR attesta la consegna nei termini postali.
  • Per i tributi erariali il termine prescrizionale ordinario (decennale per alcuni crediti dello Stato) resta fermo salvo interruzioni valide; per tributi locali e diritti camerali può trovare applicazione il quinquennio a determinate condizioni: va sempre verificata la natura del credito e l'esistenza di atti interruttivi.
  • Le sanzioni tributarie, quando non derivi da sentenza passata in giudicato, sono soggette al termine quinquennale previsto dal D.Lgs. n. 472/1997, art. 20; non sempre si applica al contrario il termine del tributo a cui sono connesse se l'autonomia della sanzione è configurabile.
  • Gli interessi, pur essendo accessori al credito tributario in origine, possono acquisire autonomia man mano che maturano: una volta costituiti come obbligazione autonoma, la prescrizione si applica a essi secondo i termini quinquennali di cui all'art. 2948 c.c., n. 4.
  • Prima di impugnare per nullità una notificazione di cartella è necessario analizzare la forma concreta dell'invio (posta ordinaria/raccomandata con AR vs. notificazione a mezzo ufficiale giudiziario) perché le regole applicabili e i requisiti probatori sono differenti.
  • Se interventi normativi successivi (es. D.L. n. 119/2018) prevedono annullamenti o estinzioni parziali dei debiti, il giudizio può essere parzialmente estinto per cessazione della materia del contendere; bisogna verificare l'applicabilità soggettiva e temporale della norma ai singoli ruoli.

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