Sentenza del 24/07/2023 n. 4510 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 071XXXXXXX (11.11.2021) per euro 28.033,09, relativa a più pretese tra cui sei cartelle esattoriali e due avvisi di accertamento (TFXXXXX/2015 IRPEF 2010 e TFXXXXX/2015 add. comunale 2011). La ricorrente ha dedotto la nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti prodromici (in particolare degli avvisi di accertamento), eccependo conseguentemente la prescrizione del diritto e la decadenza dal potere impositivo.
La decisione
La CTR ha ritenuto l'appello parzialmente fondato. Ha stabilito che la sentenza di primo grado aveva ecceduto nella decisione rispetto alle eccezioni sollevate dalla contribuente, atteso che la ricorrente aveva impugnato solo i due avvisi di accertamento. Sul merito, ha confermato la decisione di primo grado limitatamente ai due avvisi impugnati: l'Agenzia aveva provato il deposito degli atti presso la casa comunale e la spedizione della raccomandata informativa, ma non la effettiva ricezione da parte della contribuente (mancava l'avviso di ricevimento/C.A.D.), per cui la notifica non si è perfezionata. Di conseguenza la CTR ha dichiarato la nullità dell'intimazione solo in relazione alle pretese derivanti dai due avvisi di accertamento indicati; per il resto dell'intimazione (altre cartelle/pretese) la nullità non era stata allegata e pertanto non è stata dichiarata. Compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
Norme richiamate
art. 143 c.p.c.
Previste specifiche formalità di notifica; il primo giudice aveva ritenuto che dall'allegazione dell'Agenzia non risultasse il rispetto di tali formalità. Tuttavia la giurisprudenza e la normativa speciale rendono necessaria particolare attenzione all'art.140 c.p.c. nelle notifiche per irreperibilità.
art. 140 c.p.c.
Nella cd. irreperibilità relativa richiede l'esecuzione di tutti gli adempimenti prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale: non è sufficiente la sola spedizione, è richiesta la prova della ricezione (avviso di ricevimento/C.A.D.).
art. 60, comma 1, lettera f) DPR 600/1973
La parte resistente aveva richiamato questa norma per sostenere l'inapplicabilità dell'art. 143 c.p.c. alle notificazioni compiute dall'Ufficio; la CTR però ha applicato la giurisprudenza costituzionalmente orientata richiedente prova della effettiva ricezione in caso di deposito presso la casa comunale.
art. 8 l. n. 890/1982
Interpretata dalla giurisprudenza (anche Cass. Sez. U.) quale disposizione che, in combinato con i principi costituzionali (artt. 24 e 111 Cost.), impone la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata attestante il deposito (C.A.D.) per dimostrare il perfezionamento della notifica in caso di irreperibilità relativa.
Sentenza Corte Costituzionale n. 258/2012 e Cass. Sez. U. n.10012/2021
Giurisprudenza che chiarisce che, dopo la pronuncia costituzionale, nei casi di irreperibilità relativa la prova del perfezionamento della notifica richiede l'effettiva ricezione della raccomandata informativa (C.A.D.); la sola spedizione non è sufficiente.
Massime di principio
- Se l'intimazione di pagamento contiene più pretese, il ricorso deve chiarire quali singole pretese si impugnano; una impugnazione limitata può determinare la nullità solo delle pretese specificamente contestate.
- In caso di "irreperibilità relativa" e deposito dell'atto presso la casa comunale, l'amministrazione deve non solo dimostrare il deposito e la spedizione della raccomandata informativa, ma anche la effettiva ricezione della stessa (avviso di ricevimento/C.A.D.); la sola prova della spedizione non è sufficiente a perfezionare la notifica.
- La mancata produzione dell'avviso di ricevimento/C.A.D. espone le notifiche a rischio di nullità per difetto del procedimento di notificazione, con conseguente inefficacia dell'atto impositivo correlato.
- Quando si impugna un'intimazione con plurime voci, è strategico specificare tutte le posizioni contestate: l'omissione di contestazione su alcune pretese può impedire al giudice di dichiararne la nullità anche se sussistono vizi formali.
- Per la difesa del contribuente, chiedere sempre la produzione dell'avviso di ricevimento/C.A.D. e di ogni documentazione che provi l'effettiva consegna della raccomandata informativa; per l'amministrazione è fondamentale conservare e produrre tali prove per evitare l'annullamento parziale o totale dell'intimazione.
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