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Sentenza

Sentenza del 24/07/2023 n. 668 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche

TARSU - dimostrazione dei requisiti della detassazione a posteriore - non rimborsabile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rimborso della Tassa/Tari per gli anni 2010-2015 e la mancata detassazione per il 2016 e successivi, sostenendo che le aree aziendali (attività di assistenza e riparazione pneumatici) producevano prevalentemente rifiuti speciali (pneumatici fuori uso) il cui smaltimento era effettuato a spese della società tramite consorzi autorizzati, per cui il pagamento della tassa comunale costituiva duplicazione. Il Comune aveva riconosciuto detassazione limitata a mq.113 per l'area di lavorazione e aveva ritenuto tassabili le aree adibite a deposito/stoccaggio. Il nodo della controversia è stato la mancata dimostrazione, da parte del contribuente, della delimitazione delle superfici esenti e della produzione/smaltimento conforme dei rifiuti speciali tramite la documentazione prevista (denuncia/variazione, MUD, formulari, registro carico/scarico, fatture e autorizzazioni degli impianti), nonché l'accertamento, da sopralluogo comunale, della effettiva destinazione d'uso (deposito vs area di lavorazione).

La decisione

Il ricorso di primo grado è stato respinto dalla CTP di Ancona; l'appello è stato respinto dalla Corte di Giustizia Tributaria delle Marche che ha confermato la sentenza di primo grado. Motivazione: il contribuente non ha fornito la documentazione richiesta per delimitare le superfici esentabili e dimostrare lo smaltimento conforme dei rifiuti speciali; la presunzione di imponibilità per locali/aree suscettibili di produrre rifiuti permane e l'esenzione è eccezione subordinata a specifici oneri dichiarativi e probatori. Inoltre la giurisprudenza consolidata esclude in genere l'esenzione per magazzini/depositi, ritenuti produttori di rifiuti urbani. Spese compensate.

Norme richiamate

  • Legge 11 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) - art. 1, comma 641

    Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani...

    Stabilisce il presupposto impositivo basato sulla suscettibilità degli immobili a produrre rifiuti; pone il principio che la mera idoneità alla produzione di rifiuti rende la superficie potenzialmente imponibile.

  • Legge 11 dicembre 2013, n. 147 - art. 1, comma 649

    Nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

    Riconosce l'esenzione parziale solo se il produttore dimostra che in una porzione delimitata si formano prevalentemente rifiuti speciali e che ne ha gestito lo smaltimento conformemente alla legge; impone oneri probatori e dichiarativi al contribuente.

  • Regolamento-tipo / Normativa TARES-TARI (art. 8 comma 5 del regolamento tipo richiamato)

    Per fruire dell'esclusione ... gli interessati devono: a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività ... nonché le superfici di formazione dei rifiuti ... distinti per codice CER; b) comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo i quantitativi di rifiuti prodotti ... allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese abilitate.

    Delinea l'iter obbligatorio (denuncia, indicazione superfici, comunicazione quantitativi, documentazione di smaltimento) necessario per ottenere l'esclusione; non si tratta di oneri facoltativi ma di condizioni di accesso al beneficio.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (norme TARSU) - art. 62 e art. 70 (richiamati)

    Richiama il presupposto della tassa basato su occupazione/detenzione di locali/aree e l'obbligo di denuncia (art.70) del contribuente; i principi sono richiamati per analogia nell'interpretazione della Tari.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario) - art. 1 c.2; artt. 15 e 36

    Norme procedurali richiamate: disciplina il processo tributario e la possibilità di motivazione concisa del giudice (art.15 e 36 sono stati invocati nel dispositivo).

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (orientamento consolidato)

    Cass. civ. n. 26637/2017, Cass. n. 22130/2017, Cass. n. 9214/2018, e altre (richiamate in motivazione)

    La giurisprudenza stabilisce che l'onere della prova della delimitazione delle superfici esenti e dello smaltimento conforme grava sul contribuente; i magazzini/depositi di prodotti sono di norma tassabili perché generano rifiuti urbani e non rientrano nell'esenzione per productione di rifiuti speciali.

Massime di principio

  • L'esenzione o riduzione della Tari per aree produttive di rifiuti speciali è un'eccezione che richiede la preventiva e specifica denuncia delle superfici interessate al comune; senza tale denuncia l'ufficio non può verificare l'idoneità o concedere l'agevolazione.
  • Il contribuente deve documentare puntualmente (MUD, formulari, registro carico/scarico, fatture degli impianti di recupero/smaltimento, autorizzazioni degli impianti) le quantità, le tipologie (codici CER) e la corretta gestione/smaltimento dei rifiuti speciali per ottenere la detassazione; l'onere della prova grava sul contribuente.
  • Le aree adibite a magazzino/deposito sono in genere considerate produttive di rifiuti urbani e quindi soggette a tassazione, salvo prova certa che in quelle porzioni si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali smaltiti a proprie spese secondo normativa.
  • La detassazione può essere concessa a posteriori solo dopo che il contribuente ha presentato tutta la documentazione richiesta e il Comune ha svolto le necessarie verifiche (sopralluogo, controllo documentale); in assenza di ciò non è possibile ottenere rimborsi retroattivi in giudizio senza prova specifica.
  • In contenziosi simili è fondamentale reperire e depositare in giudizio la documentazione completa, richiedere eventuali sopralluoghi e, se utile, una perizia tecnica per confutare il rapporto dei tecnici comunali; l'assenza di tali elementi rende la domanda di rimborso/indennizzo generalmente infondata.
  • Se si ritiene illegittimo un regolamento comunale che disciplina le detassazioni, l'azione corretta è impugnare il regolamento stesso nei termini e modi previsti, oltre a fornire la documentazione probatoria individuale.

Testo integrale

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