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Sentenza

Sentenza del 24/07/2023 n. 22098 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento per l'imposta regionale sulle concessioni statali (L. 16 maggio 1970, n. 281, art. 2) relativa a una concessione demaniale marittima rilasciata dall'Autorità Portuale di Marina di Carrara; la contribuente contestava l'applicabilità del tributo sostenendo che le concessioni rilasciate dalle Autorità portuali non rientravano nell'ambito di applicazione, anche in virtù della L.R. Toscana 27/12/2012 n.77, art.11 che aveva escluso l'imposta per le concessioni rilasciate dalle Autorità portuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Regione Toscana, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che aveva dato ragione a Scirocco e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente. La Corte ha ritenuto che il presupposto impositivo sia l'occupazione e l'uso di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, indipendentemente dall'Autorità che ha rilasciato la concessione; ha inoltre precisato che la L.R. Toscana 27/12/2012 n.77, art.11 non ha efficacia retroattiva e si è inserita nell'ambito della trasformazione del tributo in tributo proprio regionale (D.Lgs. 6 maggio 2011 n.68) con efficacia dal 1° gennaio 2013. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • L. 16 maggio 1970, n. 281, art. 2

    "L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione... L'imposta è dovuta dal concessionario..."

    Il presupposto impositivo è l'occupazione e l'uso di beni demaniali o del patrimonio indisponibile nello territorio regionale, indipendentemente dall'Autorità che ha rilasciato la concessione; dunque il tributo può colpire concessioni rilasciate da Autorità portuali se sussiste l'occupazione/use dei beni statali.

  • L.R. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, art. 1

    Norma di attuazione regionale che ha recepito l'ambito soggettivo della L. n. 281/1970 e ha individuato misure/aliquote; non autorizza esclusioni in contrasto con il presupposto statale.

  • D.L. n. 400 del 1993, art. 7, conv. in L. n. 494 del 1993

    "Gli enti portuali potranno adottare... criteri diversi... che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso"

    La delega alle Autorità portuali per la determinazione dei canoni è compatibile con la riserva di legge, purché i criteri fissati non conducano a canoni inferiori ai minimi stabiliti dalla normativa nazionale; ciò non modifica il presupposto impositivo stabilito dalla legge statale.

  • L.R. Toscana 27 dicembre 2012, n. 77, art. 11

    Ha escluso l'applicazione del tributo, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni rilasciate dalle Autorità portuali indicate; la Corte ha rilevato che la disposizione non ha efficacia retroattiva né natura di interpretazione autentica della previgente disciplina.

  • D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, art. 8

    Ha trasformato alcuni tributi derivati in tributi propri regionali a decorrere dal 1° gennaio 2013, consentendo alle regioni, nell'ambito di tale trasformazione, di sopprimere o disciplinare diversamente il tributo da quella data in poi; la L.R. Toscana 77/2012 si colloca in tale quadro.

  • Costituzione, art. 23 (riserva di legge)

    La riserva di legge è rispettata quando la legge primaria definisce i criteri direttivi e gli elementi essenziali della fattispecie impositiva; è compatibile un intervento amministrativo integrativo per la quantificazione purché non lasci scelte arbitrarie.

Massime di principio

  • Il presupposto dell'imposta regionale sulle concessioni statali è l'occupazione e l'uso di beni del demanio o del patrimonio indisponibile nello territorio regionale: l'applicabilità non dipende dall'ente che ha rilasciato formalmente la concessione.
  • Le norme regionali che sopprimono o escludono l'imposta dopo la trasformazione del tributo in tributo proprio ai sensi del D.Lgs. n.68/2011 operano, di regola, con efficacia prospettica (da 1° gennaio 2013) e non retroattiva.
  • La delega normativa alle Autorità portuali per la determinazione dei canoni è lecita se la disciplina primaria statale individua adeguati criteri direttivi e impedisce che i canoni amministrativi siano inferiori ai minimi stabiliti.
  • Le circolari ministeriali o interpretazioni amministrative non possono creare o sopprimere l'obbligazione tributaria: l'eventuale conformità del contribuente ad un'interpretazione amministrativa errata può tutelare l'affidamento soltanto quanto alle sanzioni e interessi, non rispetto al tributo dovuto.
  • In controversie su tributi derivati/territoriali è necessario valutare la sostanza (occupazione/use del bene) più che la titolarità formale dell'ente che ha concesso l'autorizzazione.

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