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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14393/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (utilizzatore)

La controversia

Una società di leasing aveva concesso in locazione finanziaria un immobile a una società utilizzatrice, con garanzia personale prestata dalla socia accomandataria. A seguito della risoluzione anticipata del contratto, la parte utilizzatrice aveva chiesto di accertare la natura di leasing traslativo del rapporto, di ottenere la restituzione dei canoni già pagati, la riduzione ad equità della penale contrattuale per risoluzione anticipata e la compensazione tra i rispettivi crediti, sostenendo anche di avere diritto a un equo compenso per l'uso del bene da parte della concedente. Il Tribunale aveva qualificato il contratto come leasing traslativo, riconosciuto un credito dell'utilizzatrice per i canoni versati, ridotto la penale ex art. 1384 c.c. e, per compensazione, condannato la parte utilizzatrice e la garante al pagamento di una somma residua. In appello la corte territoriale, richiamando il nuovo criterio dell'art. 1, comma 138, l. n. 124 del 2017 come parametro di calcolo dell'equilibrio economico del rapporto, aveva determinato l'importo dovuto alla concedente sottraendo dal valore dei canoni a scadere il ricavato dalla vendita del bene, i canoni scaduti non pagati e il prezzo dell'opzione finale, e aveva poi detratto i canoni già corrisposti, riconoscendo un credito finale in favore degli appellanti. La concedente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la falsa applicazione della disciplina del leasing e della legge n. 124 del 2017, sostenendo che la corte d'appello aveva confuso l'equo indennizzo previsto dalla legge sopravvenuta con l'equo compenso dell'art. 1526 c.c. e che, applicando la legge del 2017 a un rapporto pregresso, non poteva comunque disporre la restituzione dei canoni all'utilizzatore; con il secondo ha dedotto la falsa applicazione dell'art. 1526 c.c., lamentando ancora la confusione tra i due istituti e contestando altresì che la condanna potesse essere pronunciata anche in favore della persona fisica, poiché essa sarebbe stata soltanto garante della società utilizzatrice. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili per la presenza di giudicato interno: la sentenza non definitiva d'appello aveva già fissato il criterio di liquidazione del credito spettante alla concedente e aveva già riconosciuto la spettanza, in favore dell'utilizzatrice, dei canoni corrisposti; inoltre, non essendo stata proposta impugnazione incidentale su tali capi, era preclusa la censura in cassazione. Era altresì coperto da giudicato interno il riconoscimento del credito anche in capo alla persona fisica, che in primo grado era stata indicata sia in proprio sia quale rappresentante della società.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure miravano a rimettere in discussione capi della decisione coperti da giudicato interno: in particolare, la misura del credito e il diritto dell'utilizzatrice alla restituzione dei canoni erano stati già definiti dalla sentenza non definitiva d'appello, mentre la società concedente non aveva proposto appello incidentale contro il riconoscimento di tale credito. La Cassazione ha inoltre osservato che era ormai intangibile, per mancata impugnazione, anche la statuizione relativa alla spettanza del credito in favore della persona fisica. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 136, 137, 138, l. n. 124 del 2017

    Richiamati come parametro di determinazione dell'importo dovuto nel leasing traslativo, ma la loro applicazione al caso non poteva essere riesaminata in cassazione per effetto del giudicato interno formatosi sulla sentenza non definitiva d'appello.

  • art. 1526 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l'erroneità della liquidazione; la Corte rileva tuttavia che il punto decisivo non è l'esattezza teorica del richiamo, bensì la preclusione derivante dal giudicato interno.

  • art. 1384 c.c.

    Citatо nel riepilogo della vicenda di merito per la riduzione della penale contrattuale ad equità.

  • art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.

    Norme invocate come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Quando una sentenza non definitiva d'appello definisce un capo autonomo della controversia e tale capo non è specificamente impugnato, si forma giudicato interno e ogni censura successiva su quel punto è inammissibile.
  • In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione la qualificazione o la quantificazione di un credito se tali statuizioni sono ormai coperte da giudicato interno, anche se la parte deduce errori nella ricostruzione del regime giuridico applicato.
  • La mancata proposizione di appello incidentale su un capo della decisione di primo grado comporta la stabilizzazione di quel capo e preclude la relativa contestazione nel giudizio di cassazione.
  • La qualifica della posizione processuale di una persona fisica indicata anche in proprio deve essere contestata nei gradi di merito con specifica impugnazione; in difetto, anche tale statuizione diviene intangibile.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioContrattiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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