Cassazione Civile, Ordinanza n. 09548/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di alcuni dipendenti universitari, già riconosciuti in un precedente giudizio come economicamente equiparati al dirigente sanitario di primo livello ex art. 31 d.P.R. n. 761/1979, a conseguire anche le ulteriori differenze retributive collegate a tale equiparazione: in particolare, la voce "retribuzione di posizione minima, parte fissa e variabile" per il periodo 2001-2003 e la successiva "retribuzione di posizione minima unificata" dal 2004 fino al pensionamento. La Corte d'appello aveva riconosciuto solo una parte delle somme dovute per il periodo successivo al novembre 2004 a titolo di equiparazione indennitaria, ma aveva respinto la domanda sulle voci retributive indicate. I ricorrenti hanno proposto nove motivi: nei primi quattro hanno censurato la declaratoria di prescrizione dei crediti anteriori al 9.10.2004, sostenendo che la domanda giudiziale originaria sull'equiparazione economica aveva effetto interruttivo/sospensivo della prescrizione fino al giudicato e che il diritto all'equiparazione costituiva il "diritto stipite" rispetto alle differenze retributive; hanno inoltre denunciato motivazione contraddittoria e omesso esame di un fatto decisivo, valorizzando note amministrative che avrebbero riconosciuto l'equiparazione economica a decorrere dal 1.7.1998. Con i motivi dal quinto all'ottavo hanno contestato il diniego della retribuzione di posizione minima unificata, invocando l'art. 33 CCNL dirigenza area III 2002-2005, la clausola interpretativa ARAN/OO.SS. del 12.1.2021 e la giurisprudenza delle Sezioni Unite, sostenendo che tale voce, in quanto parte del trattamento fondamentale, spettasse anche al dirigente equiparato non titolare di incarico. Con il nono motivo hanno infine censurato la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato tardivo e quindi inammissibile il controricorso dell'Azienda Ospedaliera Universitaria, ma ha accolto i primi quattro motivi del ricorso principale, ritenendo fondati i censure sulla prescrizione e sull'effetto interruttivo della domanda originaria in relazione ai crediti connessi al diritto all'equiparazione economica. Ha invece rigettato i motivi quinto, sesto, settimo e ottavo, aderendo all'orientamento già consolidato secondo cui la retribuzione di posizione dei dirigenti sanitari non va automaticamente inclusa nel computo dell'indennità perequativa ex art. 31 d.P.R. n. 761/1979 e non spetta al dipendente universitario equiparato che non abbia effettivamente svolto un incarico dirigenziale, non essendo dirimente la clausola interpretativa ARAN richiamata. Il nono motivo sulle spese è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È la norma processuale utilizzata per articolare i motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale.
La proposizione della domanda giudiziale produce effetto interruttivo della prescrizione.
L'effetto interruttivo della prescrizione si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, per i diritti in rapporto causale con la domanda proposta.
art. 31 d.P.R. n. 761/1979
L'indennità perequativa ivi prevista va riconosciuta secondo la funzione di equiparazione economica, ma non comporta automaticamente l'inclusione della retribuzione di posizione dei dirigenti sanitari se collegata a incarico effettivo.
art. 33 CCNL dirigenza area III 2002-2005
La clausola contrattuale invocata non è stata ritenuta idonea a sovvertire l'orientamento consolidato sul punto, nel caso del dipendente universitario equiparato.
È richiamato come base della clausola di interpretazione autentica ARAN/OO.SS. del 12.1.2021.
art. 40 CCNL 8 giugno 2000 dirigenza area III
Richiamato insieme ad altre disposizioni contrattuali nel tentativo di fondare il diritto alla voce retributiva rivendicata.
art. 44 CCNL dirigenza area III 2002-2005
Richiamato in combinato con le altre fonti collettive a sostegno della pretesa retributiva.
art. 3 CCNL dirigenza area III 2006
Richiamato quale fonte collettiva successiva nel quadro interpretativo proposto dai ricorrenti.
art. 3 CCNL 6 maggio 2010, dirigenza Area III
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la continuità e natura della voce retributiva.
Il vizio motivazionale è configurabile solo in caso di motivazione mancante, meramente apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
art. 111 Cost.
La sentenza deve rispettare il minimo costituzionale della motivazione.
La disciplina delle spese segue la soccombenza; il motivo è stato assorbito dall'accoglimento parziale del ricorso.
Richiamato per contestare l'interpretazione della clausola contrattuale secondo il criterio dell'intenzione delle parti.
Richiamato per l'interpretazione complessiva e sistematica della clausola collettiva.
Massime di principio
- La domanda giudiziale introduttiva volta al riconoscimento di un diritto presupposto può interrompere la prescrizione anche dei crediti successivi che siano in rapporto causale con quel diritto, con permanenza dell'effetto interruttivo fino al giudicato.
- Quando un credito retributivo deriva da un diritto stipite già azionato e riconosciuto, la prescrizione delle poste economicamente consequenziali non decorre autonomamente se la loro esigibilità dipende dal previo accertamento del diritto presupposto.
- La retribuzione di posizione dei dirigenti sanitari non va automaticamente computata nell'indennità perequativa ex art. 31 d.P.R. n. 761/1979, essendo voce normalmente collegata all'effettivo conferimento dell'incarico dirigenziale.
- La clausola di interpretazione autentica di un CCNL non può essere applicata in modo da alterare la distinzione tra personale effettivamente dirigente del SSN e personale universitario solo equiparato economicamente, soprattutto quando la disciplina delle risorse e dei fondi presenta una specifica destinazione.
- Il vizio di motivazione rilevante in cassazione richiede una carenza radicale del percorso argomentativo o un contrasto realmente irriducibile tra proposizioni decisorie, non essendo sufficiente la semplice non condivisione del ragionamento del giudice di merito.
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