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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27057/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Messina che confermava la condanna per i reati di cui agli artt. 110 e 642 c.p. (frode ai danni dell'assicurazione, in concorso). De Brasi deduce: errata individuazione del dies a quo della consumazione del reato (sostiene che il delitto si sia consumato con l'ottenimento dei certificati medici il 09/12/2014), conseguente prescrizione, carenza di prova sulla falsità del sinistro, esclusione ingiustificata dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) e vizio nella determinazione della pena/art. 133 c.p.. Muni deduce analogamente l'errata esclusione dell'art. 131-bis, sostenendo che la condotta non sia abituale e che mancino elementi per escludere il beneficio.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul punto temporale, ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il delitto di cui all'art. 642 c.p., quando si realizza tramite falsa denuncia o simulazione, si consuma con la ricezione da parte della compagnia assicurativa della richiesta di risarcimento. La censura sulla prescrizione è stata ritenuta infondata: anche assumendo la data indicata dai ricorrenti la prescrizione non era maturata prima della sentenza di appello, tenuto conto della sospensione dei termini per COVID; inoltre l'inammissibilità del ricorso di cassazione impedisce la dichiarazione in sede di legittimità di cause di non punibilità come la prescrizione. Le critiche sulla valutazione della prova e sulla presunta infondatezza del sinistro sono considerate riesame del merito e dunque inammissibili; la motivazione di merito è ritenuta congrua e fondata su plurimi elementi convergenti contrari alla sussistenza del sinistro. L'esclusione dell'art. 131-bis è stata confermata perché la condotta è stata valutata come organizzata, non occasionale, e con elevato grado di colpevolezza. Infine la Corte condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, alla somma di euro tremila a favore della Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato per configurare il concorso di più persone nel reato contestato: i ricorrenti sono imputati 'in concorso' con altri coimputati.

  • art. 642 cod. pen.

    Delitto di frode ai danni dell'assicurazione. La Corte conferma l'interpretazione secondo cui, quando la frode si realizza mediante falsa denuncia o simulazione di sinistro, la consumazione è anticipata e coincide con la ricezione da parte della compagnia assicurativa della richiesta di risarcimento; non è necessario il conseguimento materiale dell'indennizzo.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla causa di non punibilità per tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto il beneficio inapplicabile perché la fattispecie presentava modalità organizzate e un elevato grado di colpevolezza, ostative alla qualificazione dell'offesa come particolarmente tenue.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sulla prescrizione. La Corte ha valutato la decorrenza dei termini prendendo conto della sospensione dei termini per il periodo COVID; ne consegue che la prescrizione non era maturata prima della sentenza di appello.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena. La censura relativa all'eccessività della pena e alla mancata motivazione è stata ritenuta generica e inammissibile, non consentendo il sindacato in cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna per le spese e per la Cassa per le ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha condannato ciascun ricorrente al pagamento di euro 3.000 alla Cassa per le ammende.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato nel senso che l'inammissibilità del ricorso impedisce di declarare in cassazione cause di non punibilità (es. prescrizione) che attengono allo spessore dell'impugnazione.

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022

    Richiamati quale quadro procedurale per il trattamento dei ricorsi con contraddittorio scritto; non incidono sul merito, ma sul procedimento di trattazione.

Massime di principio

  • Nel reato di frode assicurativa realizzato mediante falsa denuncia o simulazione, la consumazione si verifica, di norma, con la ricezione da parte della compagnia assicurativa della richiesta di risarcimento: perciò il dies a quo è l'invio/avvenuta ricezione della richiesta, non necessariamente il momento in cui si ottiene il pagamento.
  • In Cassazione non è consentito il riesame del merito probatorio: le censure che si risolvono in una diversa valutazione delle prove sono inammissibili se mirano solo a rimettere in discussione le risultanze del fatto.
  • Le eccezioni di prescrizione vanno calcolate tenendo conto di eventuali sospensioni dei termini (es. provvedimenti legati all'emergenza COVID); inoltre, se il ricorso di cassazione è inammissibile, la Corte non può pronunciarsi sulle cause di non punibilità che richiedono un valido rapporto di impugnazione.
  • L'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) è escluso quando la condotta ha carattere organizzato, mostra predisposizione di mezzi idonei alla frode o un elevato grado di colpevolezza; la mera esiguità del danno o l'assenza di vantaggio patrimoniale non sono automaticamente sufficienti a riconoscere il beneficio.
  • Motivi di impugnazione generici, o che non contestano specificamente la valutazione giuridica o fattuale del giudice di merito, sono spesso dichiarati inammissibili: le censure devono essere concrete e confrontarsi con la motivazione resa nel provvedimento impugnato.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di somme alla Cassa per le ammende; dunque valutare attentamente la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso.

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