Cassazione Penale, Sentenza n. 27057/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Messina che confermava la condanna per i reati di cui agli artt. 110 e 642 c.p. (frode ai danni dell'assicurazione, in concorso). De Brasi deduce: errata individuazione del dies a quo della consumazione del reato (sostiene che il delitto si sia consumato con l'ottenimento dei certificati medici il 09/12/2014), conseguente prescrizione, carenza di prova sulla falsità del sinistro, esclusione ingiustificata dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) e vizio nella determinazione della pena/art. 133 c.p.. Muni deduce analogamente l'errata esclusione dell'art. 131-bis, sostenendo che la condotta non sia abituale e che mancino elementi per escludere il beneficio.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul punto temporale, ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il delitto di cui all'art. 642 c.p., quando si realizza tramite falsa denuncia o simulazione, si consuma con la ricezione da parte della compagnia assicurativa della richiesta di risarcimento. La censura sulla prescrizione è stata ritenuta infondata: anche assumendo la data indicata dai ricorrenti la prescrizione non era maturata prima della sentenza di appello, tenuto conto della sospensione dei termini per COVID; inoltre l'inammissibilità del ricorso di cassazione impedisce la dichiarazione in sede di legittimità di cause di non punibilità come la prescrizione. Le critiche sulla valutazione della prova e sulla presunta infondatezza del sinistro sono considerate riesame del merito e dunque inammissibili; la motivazione di merito è ritenuta congrua e fondata su plurimi elementi convergenti contrari alla sussistenza del sinistro. L'esclusione dell'art. 131-bis è stata confermata perché la condotta è stata valutata come organizzata, non occasionale, e con elevato grado di colpevolezza. Infine la Corte condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, alla somma di euro tremila a favore della Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato per configurare il concorso di più persone nel reato contestato: i ricorrenti sono imputati 'in concorso' con altri coimputati.
Delitto di frode ai danni dell'assicurazione. La Corte conferma l'interpretazione secondo cui, quando la frode si realizza mediante falsa denuncia o simulazione di sinistro, la consumazione è anticipata e coincide con la ricezione da parte della compagnia assicurativa della richiesta di risarcimento; non è necessario il conseguimento materiale dell'indennizzo.
Norma sulla causa di non punibilità per tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto il beneficio inapplicabile perché la fattispecie presentava modalità organizzate e un elevato grado di colpevolezza, ostative alla qualificazione dell'offesa come particolarmente tenue.
Norma sulla prescrizione. La Corte ha valutato la decorrenza dei termini prendendo conto della sospensione dei termini per il periodo COVID; ne consegue che la prescrizione non era maturata prima della sentenza di appello.
Norma sulla determinazione della pena. La censura relativa all'eccessività della pena e alla mancata motivazione è stata ritenuta generica e inammissibile, non consentendo il sindacato in cassazione.
Norma che consente la condanna per le spese e per la Cassa per le ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha condannato ciascun ricorrente al pagamento di euro 3.000 alla Cassa per le ammende.
Richiamato nel senso che l'inammissibilità del ricorso impedisce di declarare in cassazione cause di non punibilità (es. prescrizione) che attengono allo spessore dell'impugnazione.
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022
Richiamati quale quadro procedurale per il trattamento dei ricorsi con contraddittorio scritto; non incidono sul merito, ma sul procedimento di trattazione.
Massime di principio
- Nel reato di frode assicurativa realizzato mediante falsa denuncia o simulazione, la consumazione si verifica, di norma, con la ricezione da parte della compagnia assicurativa della richiesta di risarcimento: perciò il dies a quo è l'invio/avvenuta ricezione della richiesta, non necessariamente il momento in cui si ottiene il pagamento.
- In Cassazione non è consentito il riesame del merito probatorio: le censure che si risolvono in una diversa valutazione delle prove sono inammissibili se mirano solo a rimettere in discussione le risultanze del fatto.
- Le eccezioni di prescrizione vanno calcolate tenendo conto di eventuali sospensioni dei termini (es. provvedimenti legati all'emergenza COVID); inoltre, se il ricorso di cassazione è inammissibile, la Corte non può pronunciarsi sulle cause di non punibilità che richiedono un valido rapporto di impugnazione.
- L'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) è escluso quando la condotta ha carattere organizzato, mostra predisposizione di mezzi idonei alla frode o un elevato grado di colpevolezza; la mera esiguità del danno o l'assenza di vantaggio patrimoniale non sono automaticamente sufficienti a riconoscere il beneficio.
- Motivi di impugnazione generici, o che non contestano specificamente la valutazione giuridica o fattuale del giudice di merito, sono spesso dichiarati inammissibili: le censure devono essere concrete e confrontarsi con la motivazione resa nel provvedimento impugnato.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di somme alla Cassa per le ammende; dunque valutare attentamente la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso.
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