Cassazione Civile, Ordinanza n. 07666/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura del 16 luglio 1990 relativa a un box garage: una parte sosteneva che si trattasse di un contratto definitivo di vendita, già produttivo del trasferimento della proprietà per effetto della consegna dell'immobile e del pagamento integrale del prezzo; l'altra parte, invece, assumeva che si fosse in presenza di un preliminare di vendita, con mera detenzione anticipata del bene da parte del promissario acquirente e obbligo futuro di stipulare il definitivo. In primo grado il Tribunale ha qualificato il rapporto come preliminare, ha dichiarato prescritto il diritto alla stipula del definitivo, ha ordinato il rilascio del bene, ha rigettato la domanda di risarcimento e la domanda riconvenzionale di accertamento dell'effetto traslativo. In appello l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. Il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione dei criteri di interpretazione del contratto, per avere il giudice di merito erroneamente qualificato la scrittura come preliminare e non come vendita definitiva; 2) violazione dell'art. 2033 c.c., per non aver condannato la controparte alla restituzione della somma versata a titolo di saldo del prezzo; 3) violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per la condanna integrale alle spese nonostante la parziale soccombenza reciproca.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla qualificazione del contratto, osservando che il giudice di merito aveva correttamente valorizzato il testo negoziale, le clausole che rinviavano a un successivo atto definitivo e il comportamento complessivo delle parti, senza attribuire valore decisivo al solo nomen iuris. Ha ritenuto infondata anche la censura sulla ripetizione dell'indebito, rilevando che la relativa domanda era stata proposta solo in appello e quindi non poteva essere imputato al primo giudice di non avervi provveduto. Ha infine dichiarato inammissibile la doglianza sulle spese, perché non devoluta in appello ed ormai preclusa, essendosi formato il giudicato interno sulle questioni non impugnate. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L'interpretazione del contratto deve ricostruire la volontà delle parti secondo i criteri legali, valorizzando il testo e il comportamento complessivo dei contraenti.
La qualificazione del negozio non può arrestarsi al nomen iuris, ma richiede l'esame sistematico di clausole, contesto e condotta successiva delle parti.
La ripetizione dell'indebito non può essere riconosciuta se la relativa domanda non è stata tempestivamente proposta nel giudizio di merito.
In appello non sono ammesse domande nuove; la domanda di ripetizione dell'indebito proposta solo in impugnazione è inammissibile.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
La compensazione delle spese presuppone la reciproca soccombenza, ma la relativa questione deve essere devoluta nei gradi di merito, altrimenti resta preclusa.
Le spese seguono la soccombenza della parte che perde la lite.
Le questioni non devolute al giudice d'appello restano precluse e si forma giudicato interno su di esse.
L'appello può essere dichiarato inammissibile quando non abbia ragionevole probabilità di essere accolto.
art. 348-ter, terzo comma, c.p.c.
È ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado quando l'appello sia stato dichiarato inammissibile.
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, dopo l'inammissibilità dell'appello, occorre indicare i motivi di appello e l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio nel procedimento accelerato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La qualificazione di una scrittura come preliminare o come definitivo dipende dalla reale volontà negoziale delle parti e va compiuta attraverso l'interpretazione complessiva del testo, delle clausole e dei comportamenti successivi, senza attribuire valore decisivo al solo titolo dell'atto.
- Un contratto preliminare può essere accompagnato da effetti anticipati, come la consegna del bene e il pagamento integrale del prezzo, senza che ciò implichi automaticamente il trasferimento della proprietà; in tal caso il promissario acquirente può avere soltanto una detenzione qualificata.
- La domanda di ripetizione dell'indebito deve essere proposta tempestivamente nel giudizio di merito; se è formulata solo in appello, è domanda nuova e non può fondare una condanna in primo grado.
- Le questioni relative alle spese di lite e alla compensazione per soccombenza reciproca devono essere devolute al giudice dell'impugnazione; se non vengono introdotte nei motivi di appello, restano coperte da giudicato interno e non possono essere riproposte per la prima volta in cassazione.
- Nel ricorso per cassazione proposto contro la sentenza di primo grado dopo l'inammissibilità dell'appello, occorre indicare in modo sufficiente i motivi già dedotti in appello e la ragione della declaratoria di inammissibilità, per consentire il controllo sulla permanenza delle questioni devolute.
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