Cassazione Civile, Ordinanza n. 30141/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento per violazione del codice della strada, elevato per superamento del limite di velocità rilevato con autovelox su un tratto stradale indicato nel verbale come strada extraurbana secondaria. La società opponente aveva ottenuto l'accoglimento dell'opposizione dinanzi al giudice di pace; il Comune aveva poi proposto appello. Il Tribunale, investito dell'impugnazione, ha rigettato l'appello ritenendo, da un lato, che la mancata contestuale lettura della motivazione nella decisione di primo grado rendesse nulla la sentenza, ma che tale nullità dovesse essere comunque fatta valere nel mezzo di impugnazione e che il giudice d'appello dovesse decidere nel merito; dall'altro lato, ha disapplicato il decreto prefettizio di individuazione del tratto stradale per l'installazione del dispositivo, ritenendo non provata dall'ente la sussistenza dei requisiti legali della strada extraurbana secondaria e quindi l'illegittimità dell'accertamento. Nel ricorso per cassazione il Comune ha dedotto: 1) violazione degli artt. 132, 161, 429, 354 e 355 c.p.c., sostenendo che il Tribunale non avrebbe potuto convalidare la sentenza nulla del primo giudice e avrebbe dovuto limitarsi a dichiararne la nullità o a rimettere la causa al primo giudice; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e della disciplina del d.l. n. 121/2002, sostenendo che il giudice di merito avrebbe pronunciato ultrapetita e che l'onere di provare l'illegittimità del decreto prefettizio e la mancanza dei requisiti della strada gravava sulla controparte ricorrente in opposizione, non sull'amministrazione. La controricorrente è rimasta intimata in cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la decisione del Tribunale sulla nullità della sentenza di primo grado e priva di interesse la censura relativa al mancato formale rilievo di tale nullità, perché il giudice d'appello aveva comunque esaminato le censure e deciso nel merito. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il Tribunale aveva erroneamente posto a carico dell'amministrazione l'onere di provare l'illegittimità del provvedimento prefettizio, mentre incombeva sulla parte opponente dimostrare che la strada non rientrava tra quelle legittimamente individuabili per l'installazione degli apparecchi di rilevamento automatico senza contestazione immediata. Di conseguenza la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Mantova in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per denunciare la nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione contestuale.
principio generale sancito dall’art. 161, comma primo, cod. proc. civ.
La nullità della sentenza va fatta valere con il mezzo di impugnazione esperibile; il giudice d'appello, quando rilevi la nullità dedotta, non può rimettere la causa al primo giudice fuori dai casi tassativi.
Norma evocata dal ricorrente per affermare che il dispositivo era stato letto in udienza e la motivazione depositata successivamente.
Richiamato per sostenere la rimessione al primo giudice, ritenuta però non ricorrente nei casi esaminati dalla Corte.
Richiamato dal ricorrente nel medesimo motivo sulla disciplina della rimessione e del giudizio di appello.
Richiamato per la censura di ultrapetizione, poi respinta in quanto il giudice di merito aveva deciso entro il thema decidendum relativo alla legittimità del verbale e del presupposto prefettizio.
La Corte ribadisce che l'onere di provare l'illegittimità dell'inclusione della strada tra quelle autorizzate grava su chi contesta il provvedimento, non sull'amministrazione che ne ha prodotto il presupposto.
Norma richiamata in relazione ai limiti di velocità e alla disciplina della rilevazione automatica sulle strade individuate dal prefetto.
art. 4 d.l. 20 giugno 2002, n. 121
Consente l'installazione di apparecchi automatici per il rilevamento della velocità sulle strade individuate con provvedimento prefettizio; il provvedimento può essere disapplicato solo se se ne dimostra l'illegittimità.
Legge di conversione del d.l. n. 121/2002, richiamata per la disciplina della rilevazione automatica delle violazioni di velocità.
art. 2, commi 2 e 3, cod. strada
Usato come parametro per verificare se la strada rientri tra quelle classificabili come extraurbane secondarie ai fini dell'individuazione prefettizia.
art. 2, comma 3, lett. c, cod. strada
Richiamato per la definizione delle caratteristiche della strada extraurbana secondaria, la cui mancanza rileva ai fini della legittimità dell'inclusione nel decreto prefettizio.
Massime di principio
- Quando una nullità della sentenza di primo grado è dedotta con l'impugnazione, il giudice d'appello deve decidere il gravame nel merito se non ricorrono le ipotesi tassative di rimessione al primo giudice; la mera declaratoria di nullità non è sufficiente.
- Se il giudice d'appello esamina comunque tutte le censure e decide nel merito, la parte non ha interesse a far valere in cassazione la mancata formale declaratoria di nullità della decisione di primo grado.
- Nel contenzioso sulle sanzioni per eccesso di velocità accertato con dispositivi automatici, il decreto prefettizio di individuazione delle strade è il presupposto legittimante dell'accertamento senza contestazione immediata, ma la sua eventuale illegittimità deve essere specificamente dimostrata da chi lo contesta.
- La prova dell'erronea inclusione di una strada tra quelle autorizzate per il controllo automatico della velocità non grava sull'amministrazione che abbia prodotto il provvedimento presupposto, ma sulla parte che deduce l'illegittimità dell'accertamento.
- La disapplicazione del provvedimento prefettizio è consentita solo in presenza di una dimostrata incompatibilità tra la strada concreta e i requisiti legali della tipologia stradale richiamata dal provvedimento.
- Ai fini della validità del verbale di accertamento, non basta contestare astrattamente la classificazione del tratto stradale: occorre allegare e provare l'assenza dei requisiti richiesti dalla disciplina del codice della strada.
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