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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21935/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un’esecuzione immobiliare promossa da una società creditrice per il recupero del residuo di un mutuo fondiario accollato in occasione dell’acquisto di un immobile. La debitrice ha opposto l’esecuzione contestando, tra l’altro, l’esistenza e l’entità del credito, la legittimazione attiva della creditrice, il calcolo degli interessi e l’applicabilità dell’usura sopravvenuta. In appello la corte territoriale ha rideterminato il credito azionabile, ritenendo che il primo precetto avesse avuto effetto risolutivo del mutuo e che, quindi, non fossero dovuti gli interessi sulle rate a scadere; ha inoltre condannato la creditrice alla restituzione di somme eccedenti e alle spese. La società creditrice ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi, censurando in particolare: la condanna alla rifusione delle spese esecutive e alla restituzione di quanto percepito in eccesso; la ricostruzione del credito; la pretesa risoluzione del mutuo sin dal precetto del 1989; l’esclusione di ulteriori interessi sul capitale residuo; la regolazione delle spese. La debitrice ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, l’erroneo riconoscimento della domanda sugli interessi convenzionali, l’omessa valutazione di eccezioni, l’inapplicabilità della disciplina antiusura e la nullità della CTU, oltre a reiterare la domanda restitutoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha preliminarmente ritenuto procedibile il ricorso principale, nonostante il deposito di copia della sentenza impugnata priva di attestazione di pubblicazione, perché la resistente aveva prodotto una copia completa degli estremi di pubblicazione. Ha poi rigettato integralmente il ricorso incidentale. Sul ricorso principale ha accolto il primo, il quinto e l’ottavo motivo: ha ritenuto fondata la censura sulle spese della procedura esecutiva, perché l’esecuzione era stata comunque legittimamente instaurata e quindi le spese restavano a carico della parte che aveva subito l’esecuzione; ha ritenuto fondata la censura sul momento di risoluzione del mutuo, osservando che la corte d’appello aveva trascurato un fatto decisivo, cioè la successiva nota di precisazione del credito del 2002, incompatibile con l’idea che il contratto si fosse già risolto per effetto del precetto del 1989; ha accolto anche la censura sugli ulteriori interessi moratori/convenzionali sul capitale residuo, perché tale questione andava riesaminata alla luce della corretta individuazione degli effetti del rapporto. Sono stati dichiarati inammissibili o infondati gli altri motivi; il terzo è stato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito e della CTU, il quarto è stato assorbito, il settimo è stato infondato e il nono, pur infondato, è stato assorbito dall’accoglimento parziale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    La produzione della copia autentica della sentenza impugnata, con gli estremi di pubblicazione, costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione; la mancanza degli estremi può essere superata se il documento completo è comunque disponibile nel fascicolo per effetto del deposito della controparte.

  • art. 342 c.p.c.

    La critica di inammissibilità dell’appello va confrontata con la reale specificità delle censure proposte; una riproposizione apodittica in cassazione, senza misurarsi con la ratio della decisione di merito, è inammissibile.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve contenere censure specifiche contro la ratio decidendi; la mera contrapposizione di una diversa ricostruzione dei fatti o delle tesi difensive integra un "non motivo".

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Quando si richiamano documenti o atti processuali occorre indicarne con precisione la sede di produzione e rintracciabilità nel processo.

  • art. 369 c.p.c.

    Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, il provvedimento impugnato deve risultare nella disponibilità del giudice in forma completa e con attestazione di pubblicazione.

  • art. 615 c.p.c.

    L’opposizione all’esecuzione aveva ad oggetto anche la corretta quantificazione del credito azionato e dei suoi accessori.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza e la parte vittoriosa può ottenere la rifusione delle spese del giudizio e della procedura esecutiva nei limiti in cui l’esecuzione sia legittima.

  • art. 95 c.p.c.

    "le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l’esecuzione"

    La parte che ha subito l’esecuzione deve sopportare le spese sostenute dal creditore procedente se l’esecuzione è stata legittimamente instaurata e utile alla distribuzione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande effettivamente proposte; l’omessa pronuncia su una domanda di restituzione o su una richiesta accessoria può integrare vizio denunciabile.

  • art. 1224 c.c.

    Sul credito determinato in seguito alla risoluzione del mutuo gli interessi moratori vanno calcolati secondo il tasso contrattuale, se superiore al legale.

  • art. 1283 c.c.

    Gli interessi anatocistici richiedono una domanda specifica, autonoma e distinta rispetto alla domanda di interessi principali; non possono essere introdotti per la prima volta in appello.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La motivazione deve essere effettiva e non solo apparente; una decisione che ometta di confrontarsi con un fatto decisivo o si riduca a una petizione di principio è viziata.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non possono essere introdotte domande nuove; la domanda di interessi anatocistici, se non proposta in primo grado, non può essere avanzata per la prima volta in appello.

  • art. 2909 c.c.

    Il precedente progetto di distribuzione non fa stato in modo irretrattabile sull’entità del credito in una successiva vicenda esecutiva, salvo i limiti propri del giudicato.

  • art. 510 c.p.c.

    La distribuzione delle somme nell’esecuzione non impedisce automaticamente una successiva azione esecutiva per il residuo non soddisfatto.

  • art. 512 c.p.c.

    Il riparto esecutivo non vincola oltre misura sulla complessiva entità del credito quando l’esecuzione non si sia integralmente conclusa con l’adempimento sostanziale.

  • art. 14 D.P.R. n. 7/1976

    Richiamato per il regime del mutuo fondiario e del calcolo degli interessi in relazione alla pretesa creditizia dopo l’eventuale risoluzione del rapporto.

  • art. 15 D.P.R. n. 7/1976

    La clausola risolutiva legale del mutuo fondiario, se esercitata, produce la risoluzione del rapporto con effetti sui criteri di calcolo del credito residuo e degli interessi.

  • L. n. 108/1996

    La disciplina antiusura non opera nel senso di travolgere automaticamente clausole di tasso validamente pattuite prima della soglia, per il solo fatto del successivo superamento del tasso soglia nel corso del rapporto.

  • art. 17, comma 1, L. n. 175/1991

    Nel mutuo fondiario l’esercizio della condizione risolutiva in caso di inadempimento determina la risoluzione del rapporto, con applicazione dei principi generali sulla risoluzione del contratto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nei motivi di parte per contestare la ripartizione dell’onere probatorio in relazione al credito, agli interessi e alla CTU.

  • art. 194 c.p.c.

    Invocato in relazione alla consulenza tecnica d’ufficio e alle modalità di svolgimento dell’attività peritale.

  • art. 195 c.p.c.

    Richiamato con riferimento al contraddittorio sulla consulenza tecnica d’ufficio e al deposito della relazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi incidentali in relazione alla valutazione delle prove e delle allegazioni di parte.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nei motivi incidentali in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie e della CTU.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione e alla struttura della decisione giudiziaria.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non basta contrapporre una propria diversa lettura dei fatti o delle prove: il motivo è ammissibile solo se colpisce specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La produzione della sentenza impugnata deve consentire di verificare pubblicazione, data e numero del provvedimento; la mancanza di tali elementi può essere sanata solo se il documento completo è comunque nella disponibilità del giudice per effetto di altri depositi rituali.
  • In tema di mutuo fondiario, l’esercizio della clausola/condizione risolutiva da parte del mutuante determina la risoluzione del rapporto, con conseguente venir meno del meccanismo rateale e diritto del creditore solo all’immediata restituzione del capitale residuo, oltre alle rate già scadute non travolte dalla risoluzione e agli interessi moratori sul credito residuo secondo il tasso contrattuale se superiore al legale.
  • La qualificazione del rapporto come risolto non può fondarsi su un’interpretazione meramente assertiva del precetto o degli atti esecutivi, ma deve confrontarsi con tutti gli elementi oggettivi del comportamento successivo del creditore, inclusi gli atti di precisazione del credito.
  • La domanda di anatocismo richiede un’esplicita e autonoma allegazione e non può essere considerata implicita nella mera domanda di interessi principali o desunta in via generica dall’andamento processuale.
  • Un precedente progetto di distribuzione nell’esecuzione forzata non determina di per sé l’irretrattabilità dell’entità del credito in successive controversie, specialmente quando l’esecuzione non si sia conclusa con integrale soddisfacimento del creditore.
  • Le spese della procedura esecutiva seguono la soccombenza di chi subisce l’esecuzione, purché la procedura sia stata legittimamente instaurata e abbia utilmente condotto alla distribuzione o al recupero del credito.
  • La disciplina antiusura non comporta, per il solo sopravvenuto superamento della soglia nel corso del rapporto, la nullità automatica della clausola di tasso validamente pattuita al momento della stipulazione.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveMutuoUsura bancariaImpugnazioniProveInadempimento
RamiEsecuzioniBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezzaNesso di causalitàGiudicato

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