Cassazione Civile, Ordinanza n. 30534/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal recupero, da parte dell'INPS, di contributi non versati a seguito della fruizione ritenuta indebita degli sgravi contributivi previsti dall'art. 8, comma 4, L. n. 223/1991 per l'assunzione di lavoratori in mobilità. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'opposizione della società contro il decreto ingiuntivo, ritenendo che l'assunzione fosse avvenuta da parte di un'impresa con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che aveva collocato i lavoratori in mobilità, con conseguente esclusione del beneficio ex art. 8, comma 4-bis. La società ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 8, comma 4 e 4-bis L. 223/1991 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato la prova testimoniale, in particolare il capitolo 6, da cui risultava che erano stati i lavoratori a chiedere l'assunzione; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 8, commi 4 e 4-bis, L. 223/1991, contestando che semplici legami personali tra soci delle due società possano integrare la sostanziale coincidenza degli assetti proprietari e lamentando che tale interpretazione sarebbe eccessivamente restrittiva rispetto alla libertà d'impresa e alle esigenze occupazionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché volto, in sostanza, a criticare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito: la deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in un sindacato sull'apprezzamento delle prove. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello non aveva ignorato il capitolo testimoniale invocato, ma lo aveva considerato irrilevante rispetto alla verifica della coincidenza degli assetti proprietari. Ha giudicato infondato il secondo motivo, confermando l'orientamento secondo cui la nozione di "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" è più ampia della semplice identità soggettiva tra soci e ricomprende anche situazioni di collegamento sostanziale idonee a far emergere un comune nucleo proprietario capace di operazioni coordinate di licenziamento e riassunzione del medesimo personale. La Corte ha escluso che tale lettura comprima illegittimamente la libertà di iniziativa economica, poiché non vieta l'assunzione in sé, ma impedisce soltanto l'indebito godimento di sgravi contributivi quando non vi sia un effettivo incremento occupazionale. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 8, comma 4, L. n. 223/1991
sgravi contributivi per l'assunzione di lavoratori in mobilità
Il beneficio contributivo spetta per le assunzioni di lavoratori in mobilità, ma va negato se ricorrono le condizioni ostative previste dal comma 4-bis.
art. 8, comma 4-bis, L. n. 223/1991
assunti da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo
L'esclusione opera non solo in caso di identità formale tra le imprese, ma anche quando emergano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o rapporti di collegamento/controllo idonei a configurare un'operazione unitaria e coordinata di licenziamento e riassunzione.
La dedotta violazione non può consistere in una contestazione del modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove.
La dedotta violazione non può consistere in un sindacato sul prudente apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito.
Le spese seguono la soccombenza.
Cass. S.U. 20867/20
Richiamata per affermare che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è configurabile come critica alla valutazione delle prove.
Cass. 6774/22
Richiamata nel medesimo senso sulla non deducibilità, come violazione di legge, della mera contestazione dell'apprezzamento probatorio.
Cass. 9662/19
Richiamata per definire gli assetti proprietari sostanzialmente coincidenti come presenza di un comune nucleo proprietario capace di ideare ed attuare operazioni coordinate di assunzione e licenziamento del medesimo personale.
Cass. 8988/08
Richiamata per affermare che la nozione di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti è più ampia della mera stessa proprietà.
Cass. 20499/08
Richiamata per ribadire che rilevano anche legami personali e familiari tra i soci, ove idonei a integrare collaborazione e comune agire sul mercato.
Massime di principio
- In tema di sgravi contributivi per l'assunzione di lavoratori in mobilità, il beneficio è escluso quando l'assunzione avvenga in un contesto di continuità sostanziale tra l'impresa che licenzia e quella che assume, tale da non realizzare un effettivo incremento occupazionale.
- La nozione di "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" non richiede l'identità formale dei soci o degli assetti societari, ma può risultare da elementi sostanziali, anche indiretti, che evidenzino un comune nucleo proprietario o una regia unitaria dell'operazione.
- Ai fini della verifica della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari, possono rilevare anche legami personali o familiari tra i soggetti coinvolti, se idonei a dimostrare una collaborazione stabile e un comune agire economico.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è inammissibile quando si traduca in una mera critica all'apprezzamento delle prove svolto dal giudice di merito, poiché il controllo di legittimità non può sostituirsi alla valutazione del materiale istruttorio.
- La tutela della libertà di iniziativa economica non impedisce il controllo sull'indebito utilizzo di benefici contributivi: ciò che è precluso è il vantaggio fiscale/previdenziale ottenuto in assenza del presupposto sostanziale richiesto dalla legge.
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