Cassazione Civile, Ordinanza n. 33515/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello di due contribuenti contro un atto di contestazione per sanzioni IRAP e IVA relative agli anni 2009, 2010 e 2011. L'atto riguardava sanzioni irrogate, in via solidale, a carico di soggetti ritenuti amministratori di fatto e responsabili degli illeciti fiscali accertati in capo a due società operanti negli appalti di servizi. Secondo l'Ufficio, era stato creato e gestito un articolato sistema di società e cooperative fittizie, utilizzato per abbattere costi fiscali e contributivi, subappaltare formalmente i lavori e omettere il versamento di imposte; uno dei contribuenti era l'ideatore e dominus dell'intero sistema, l'altro il suo stretto collaboratore. La CTR aveva invece ritenuto applicabile l'esimente dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, affermando che le società fittizie fossero solo quelle consorziate e che la società capofila fosse reale e beneficiaria delle operazioni. Con il primo motivo l'Agenzia denunciava violazione degli artt. 7 d.l. 269/2003, 2, 9 e 11 d.lgs. 472/1997, sostenendo che l'esimente non opera quando la persona fisica utilizza la società come schermo per interessi propri; con il secondo motivo denunciava omesso esame di un fatto decisivo, ossia l'individuazione dell'autore materiale delle violazioni e del beneficiario effettivo, deducendo che anche la società capofila era parte di una costruzione fittizia finalizzata a intermediazione illecita di manodopera e frode fiscale.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio nei confronti del contribuente che aveva definito agevolmente la controversia e aveva provato il pagamento dovuto in relazione alla cartella collegata all'atto di contestazione. Quanto al restante contribuente, ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondati i motivi sulla non applicabilità dell'esimente di cui all'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 in presenza di un sistema societario artificiosamente costruito e gestito nell'esclusivo interesse della persona fisica. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 7, commi 1 e 3, d.l. n. 269 del 2003
"le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica"
La deroga alla responsabilità personale si applica solo quando la violazione è commessa dalla persona fisica nell'interesse e a vantaggio della persona giuridica effettiva beneficiaria; non opera se la società è usata come schermo per interessi esclusivamente propri della persona fisica o se l'ente è una costruzione fittizia.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997
"la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione"
Viene richiamato come principio generale di responsabilità personale dell'autore dell'illecito tributario, destinato a operare quando non ricorrono le condizioni eccezionali previste dall'art. 7 d.l. 269/2003.
art. 11 d.lgs. n. 472 del 1997
La responsabilità solidale della società senza personalità giuridica presuppone che la violazione sia commessa nell'interesse della società; a contrario, se l'autore agisce nel proprio esclusivo interesse, non opera né la solidarietà né la deroga dell'art. 7 per la persona giuridica.
Non può essere invocato per estendere la responsabilità dell'amministratore di fatto in contrasto con il regime speciale e successivo dell'art. 7 d.l. 269/2003, salvo il limite della compatibilità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge esaminato e accolto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo, ritenuto anch'esso fondato.
Richiamato con riferimento alla domanda di definizione agevolata della lite, quale causa dell'estinzione del giudizio nei confronti di uno dei contribuenti.
Richiamato per l'istanza dell'Agenzia volta a rimettere la causa in ruolo e contestare la declaratoria di estinzione.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla proposta del relatore.
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie, il principio generale è quello della responsabilità personale della persona fisica che ha materialmente commesso la violazione.
- L'esimente che pone le sanzioni esclusivamente a carico della persona giuridica opera solo se la violazione è stata commessa nell'interesse e a vantaggio dell'ente effettivamente beneficiario; non si applica quando la società è un mero schermo creato per il vantaggio personale dell'autore.
- La mera esistenza operativa della società non basta, di per sé, a escludere la responsabilità della persona fisica: occorre verificare se l'ente sia stato realmente il beneficiario delle violazioni oppure una fictio utilizzata per occultare un vantaggio personale.
- Quando il sistema societario è artificialmente costruito per realizzare frodi fiscali e intermediazione illecita, la qualifica formale di amministratore di fatto o di consulente non impedisce la riferibilità personale delle sanzioni all'autore effettivo delle violazioni.
- La definizione agevolata della controversia con pagamento integrale del dovuto determina l'estinzione del giudizio limitatamente alla posizione del contribuente che se ne sia avvalso e lo abbia documentato.
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