Cassazione Penale, Ordinanza n. 19010/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione di stupefacente finalizzata allo spaccio, con aumento per continuazione rispetto a una precedente sentenza. Ha dedotto: 1) violazione di legge in relazione agli artt. 73 e 75 d.P.R. 309/1990, sostenendo che la sostanza fosse destinata al consumo personale e non allo spaccio; 2) violazione dell'art. 62-bis c.p. per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 3) violazione degli artt. 81 e 133 c.p. per la quantificazione dell'aumento di pena per continuazione, ritenuta viziata da errore materiale del primo giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità la valutazione di merito sulla destinazione allo spaccio, fondata su quantità, materiale per taglio e confezionamento e disponibilità di denaro contante in piccolo taglio. Ha considerato manifestamente infondato il motivo sulle attenuanti generiche, poiché il giudice di merito aveva motivato con l'assenza di elementi positivi e con un precedente specifico. Ha infine giudicato inammissibile la censura sulla dosimetria della pena, perché diretta a ottenere una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, riservata al giudice di merito se non manifestamente arbitraria o illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata per la detenzione di stupefacenti finalizzata allo spaccio; la destinazione alla cessione è desunta da elementi fattuali non illogici e non è rivalutabile in cassazione.
Richiamato dalla difesa per sostenere la destinazione della sostanza all'uso personale; la Corte respinge la doglianza perché la valutazione di merito è sorretta da elementi sintomatici di spaccio.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo se motivato dall'assenza di elementi positivi e da elementi negativi quali precedenti specifici; non è sufficiente il solo dato dell'incensuratezza o della giovane età.
Richiamato in tema di continuazione e di aumento di pena; la censura è inammissibile quando mira a contestare la discrezionalità del giudice di merito nella quantificazione dell'aumento.
La graduazione della pena deve avvenire secondo i criteri legali; in cassazione non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena salvo illogicità o arbitrarietà manifesta.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, se non vi è assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
È implicitamente il parametro del controllo di legittimità sui vizi denunciati; la Corte ribadisce che non è consentita la rilettura del compendio probatorio in cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita la rilettura del compendio probatorio quando la sentenza di merito, specie in presenza di doppia conforme, sia sorretta da una motivazione non manifestamente illogica.
- La destinazione di sostanza stupefacente allo spaccio può essere desunta da indici fattuali convergenti, quali quantità posseduta, presenza di materiale per il taglio e confezionamento e disponibilità di denaro in banconote di piccolo taglio.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice espone l'assenza di elementi favorevoli e valorizza elementi negativi specifici; non è necessario il solo stato di incensuratezza.
- La censura sulla dosimetria della pena è inammissibile quando tende a sostituire la valutazione discrezionale del giudice di merito senza evidenziare un vizio di manifesta arbitrarietà o illogicità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella causa dell'inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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