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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18898/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile per i delitti a lui ascritti. Con il primo motivo ha censurato la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, ma la doglianza è stata ritenuta generica perché sostanzialmente riproduttiva di argomenti già esaminati e respinti in appello, senza un effettivo confronto con le ragioni della decisione impugnata. Con il secondo motivo ha dedotto l'eccessività dell'aumento di pena per la continuazione fra reati, contestando la misura della dosimetria sanzionatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, quanto al primo motivo, la mancanza di specificità ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., per difetto di correlazione con la motivazione della sentenza di appello. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto manifestamente infondato, osservando che la determinazione della pena base e degli aumenti per continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione non arbitraria o manifestamente illogica. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    mancanza di specificità del motivo

    Il ricorso è inammissibile quando il motivo non si confronta specificamente con le ragioni della decisione impugnata e si risolve nella riproposizione di censure già esaminate e respinte.

  • art. 81 c.p.

    La continuazione tra reati implica la possibilità di aumenti di pena rimessi alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o arbitrio della motivazione.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di doglianze già disattese in appello integra mancanza di specificità e comporta l'inammissibilità.
  • La deduzione di vizi sulla dosimetria della pena è censurabile in cassazione solo nei limiti del controllo sulla logicità e non arbitrarietà della motivazione, poiché la graduazione della pena base e degli aumenti per continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
  • L'aumento di pena per continuazione fra reati non è sindacabile in sede di legittimità se il giudice di merito ha fornito una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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