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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18901/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La decisione riguarda tre imputati che hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Taranto del 18 marzo 2024. Dalla motivazione emerge che uno dei ricorrenti aveva definito il processo di appello mediante pena concordata ex art. 599-bis c.p.p.; per tale ragione il suo primo motivo di ricorso, diretto a censurare l'affermazione di responsabilità, è stato ritenuto non consentito, poiché con il concordato egli aveva rinunciato ai motivi attinenti alla responsabilità e alle eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Gli altri motivi, proposti dagli altri ricorrenti, denunciavano la illogicità della motivazione sia sul giudizio di responsabilità sia sul trattamento sanzionatorio, ma sono stati ritenuti del tutto generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che aveva già esplicitato le ragioni del convincimento senza essere efficacemente scalfita dalle doglianze difensive. La parte civile aveva depositato conclusioni, ma prive di una vera argomentazione contraria alle censure difensive e quindi irrilevanti ai fini della condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre rigettato la richiesta di liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile, osservando che le sue conclusioni non contenevano argomentazioni idonee a confutare le doglianze difensive e non hanno apportato un concreto contributo al giudizio.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La definizione del giudizio di appello con pena concordata comporta rinuncia ai motivi che investono l'affermazione di responsabilità e preclude la deduzione, in sede di ricorso, di censure incompatibili con tale scelta processuale.

  • art. 129 c.p.p.

    La rinuncia conseguente al concordato in appello comporta anche la preclusione a invocare l'applicazione delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. nei limiti incompatibili con la definizione concordata del giudizio.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Chi definisce il giudizio di appello con pena concordata ex art. 599-bis c.p.p. non può successivamente proporre motivi di ricorso volti a contestare l'affermazione di responsabilità o a sollecitare il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., perché tali censure sono incompatibili con la scelta processuale compiuta.
  • Nel ricorso per cassazione, le doglianze sulla illogicità della motivazione devono essere specifiche e misurarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure generiche o meramente assertive sono inammissibili.
  • La parte civile che deposita conclusioni prive di effettiva argomentazione confutativa non ha titolo per ottenere la liquidazione delle spese nel giudizio di legittimità, se il suo apporto non incide concretamente sull'economia del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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