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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18900/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La responsabilità per il delitto contestato, già affermata in appello, non è stata quindi riformata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di ricettazione. Ha dedotto, con il primo e il secondo motivo, violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità ex art. 648 c.p., contestando sia la ricostruzione del fatto sia la sussistenza dell'elemento soggettivo. La Corte di cassazione ha rilevato che tali motivi si limitavano a reiterare le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con le ragioni della decisione impugnata, e quindi li ha ritenuti non consentiti perché aspecifici e meramente apparenti. Quanto al dolo, il giudice di merito aveva correttamente applicato il principio secondo cui, ai fini della ricettazione, è sufficiente la non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice della ricettazione; la Corte richiama la sua integrazione anche sotto il profilo soggettivo quando la provenienza della cosa ricevuta è indicata in modo non attendibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, con pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le stesse doglianze già disattese in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • I motivi di ricorso devono assolvere una funzione critica argomentata rispetto alla decisione impugnata; in difetto di specificità essi sono soltanto apparenti e non possono essere esaminati nel merito.
  • Ai fini dell'integrazione del dolo di ricettazione è sufficiente che la provenienza della cosa ricevuta sia indicata in modo non attendibile, potendo da ciò desumersi la consapevolezza dell'origine illecita del bene.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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