Cassazione Penale, Ordinanza n. 18899/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva qualificato il fatto come rapina e aveva determinato il trattamento sanzionatorio con applicazione della continuazione, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
Il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano lamentava, con un primo motivo, la mancata derubricazione del fatto dal delitto di rapina a quello di furto con strappo/appropriazione di cui all'art. 624-bis c.p., deducendo illogicità della motivazione e proponendo una diversa lettura dei dati processuali e una differente ricostruzione storica dei fatti. Con un secondo motivo censurava il trattamento sanzionatorio, in particolare la misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati, sostenendo che l'aumento fosse stato determinato in modo non corretto e non adeguatamente motivato. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito e una diversa ricostruzione fattuale, attività precluse in sede di legittimità; ha inoltre osservato che il giudice di appello aveva motivato in modo logico la qualificazione giuridica del fatto, evidenziando che la minaccia era funzionale alla sottrazione del denaro. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena per continuazione risultava conforme ai criteri elaborati dalle Sezioni Unite: individuazione del reato più grave, pena base e aumento distinto per ciascun reato satellite; nel caso concreto, in sede di continuazione esterna, gli aumenti per i reati già satellite erano rimasti invariati, mentre era stato ridotto l'aumento relativo al reato che nella precedente sentenza costituiva il più grave e che nel presente giudizio era divenuto satellite.
Norme richiamate
è la norma invocata nel ricorso come qualificazione del fatto in termini di rapina, rispetto alla quale si contestava la mancata derubricazione
è la norma indicata dal ricorrente come titolo di reato alternativo, la cui applicabilità è stata esclusa dai giudici di merito e confermata dalla Corte di cassazione
richiamato implicitamente dal riferimento alla continuazione fra reati e alla determinazione dell'aumento di pena per i reati satellite
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito alla Corte di cassazione sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito, né procedere a una diversa ricostruzione storica dei fatti per contestare la qualificazione giuridica data dal giudice di appello.
- La censura di illogicità della motivazione è inammissibile quando mira, in realtà, a proporre un modello argomentativo alternativo fondato su una diversa lettura degli elementi di prova rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
- La rapina può essere correttamente ravvisata quando la minaccia risulti funzionale alla sottrazione del denaro o della cosa mobile altrui, e la diversa qualificazione prospettata dal ricorrente è respinta se smentita dagli accertamenti di merito.
- In tema di reato continuato, la pena complessiva deve essere determinata individuando il reato più grave, fissando la pena base e calcolando un aumento distinto e motivato per ciascun reato satellite.
- Nel giudizio di legittimità, la valutazione discrezionale del giudice di merito sul quantum degli aumenti per continuazione non è sindacabile se sorretta da motivazione non manifestamente illogica e conforme ai criteri di legge.
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