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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18897/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo un unico motivo di ricorso, qualificato come violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'applicazione della recidiva. In particolare, contestava che la recidiva fosse stata considerata sia per il reato già coperto da sentenza passata in giudicato sia per il reato oggetto del procedimento in esame, incidendo così sulla determinazione dell'aumento di pena per il reato-satellite nell'ambito del cumulo giuridico/continuazione. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il giudice di appello aveva correttamente valorizzato, nella determinazione dell'aumento, una recidiva che risultava contestata anche nel presente giudizio e nel procedimento relativo al reato unito in continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo dedotto era manifestamente infondato perché la recidiva era stata correttamente considerata dal giudice di merito ai fini della determinazione dell'aumento per il reato-satellite, essendo essa contestata anche nel procedimento in esame e in quello relativo al reato già giudicato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel calcolo dell'aumento di pena per il reato-satellite in ipotesi di continuazione, il giudice può considerare la recidiva quando essa risulti ritualmente contestata nel procedimento in esame, anche se la stessa incide su un reato già coperto da giudicato nell'ambito del medesimo quadro complessivo.
  • Il motivo di ricorso che contesti la valutazione della recidiva senza confrontarsi con la sua effettiva contestazione nel procedimento e con la logica seguita dal giudice di merito può essere dichiarato manifestamente infondato e condurre all'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso per cassazione è inammissibile, la conseguenza ordinaria è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidivaContinuazione

Testo integrale

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