Cassazione Penale, Ordinanza n. 18902/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi non specifici perché meramente reiterativi di quelli già esaminati e disattesi in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione. I primi due motivi deducevano violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ex art. 648 c.p., ma la Corte di cassazione li ha ritenuti non consentiti perché sostanzialmente riproduttivi delle censure già dedotte in appello e già puntualmente respinte. Le doglianze sono state giudicate aspecifiche e solo apparenti, poiché prive di una reale critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata. Quanto all'elemento soggettivo, la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui, ai fini del dolo di ricettazione, è sufficiente la non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta.
Norme richiamate
La ricettazione richiede, quanto al dolo, che la provenienza della cosa ricevuta sia indicata in modo non attendibile; tale dato è sufficiente a integrare l'elemento soggettivo secondo la giurisprudenza richiamata.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre in modo pedissequo motivi già proposti in appello e già disattesi dal giudice di merito, senza una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata.
- Ai fini dell'integrazione del dolo di ricettazione, è sufficiente che la provenienza della cosa ricevuta sia indicata in modo non attendibile; non è necessario che la prova del dolo derivi da elementi ulteriori se il giudice di merito abbia correttamente valorizzato tale dato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per aspecificità dei motivi, restano assorbite le ulteriori doglianze difensive eventualmente dedotte anche con memorie o note scritte.
Come è indicizzato
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