Cassazione Penale, Sentenza n. 841/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento resa dal Tribunale di Salerno (art. 444 c.p.p.), sostenendo la violazione di legge per l'omessa statuizione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo e dell'ordine di rimessione in pristino dei luoghi a spese del condannato, misure che il ricorrente ritiene obbligatorie ex art. 31, comma 9, D.P.R. 380/2001 e art. 181, comma 2, D.lgs. 42/2004 e quindi non derogabili dall'accordo tra le parti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha constatato che il Tribunale di Salerno ha applicato la pena concordata (6 mesi di reclusione e 300 euro di multa) senza però disporre l'obbligatoria demolizione delle opere abusive e la rimessione in pristino dei luoghi. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che considera tali provvedimenti sanzioni amministrative accessorie obbligatorie, estranee alla disponibilità delle parti, e ha rilevato che la loro omissione in sentenza di patteggiamento è illegittima. Trattandosi di statuizioni non discrezionali, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a quella omissione e ha disposto direttamente l'ordine di demolizione e la rimessione in pristino dei luoghi.
Norme richiamate
D.P.R. 380/2001, art. 31, comma 9
il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere, se ancora non sia stata altrimenti eseguita
La norma impone al giudice, anche in caso di patteggiamento, l'obbligo di disporre la demolizione delle opere abusive; si tratta di una misura accessoria obbligatoria, non derogabile per accordo tra le parti
D.lgs. 42/2004, art. 181, comma 2
prevede l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi
La norma impone l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi in caso di interventi illeciti su beni paesaggistici o vincolati; anche tale provvedimento è sanzione amministrativa accessoria obbligatoria
Codice di procedura penale, art. 444
sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (patteggiamento)
La procedura di patteggiamento non esenta il giudice dall'applicare misure inderogabili imposte dalla legge; gli accordi tra parti non possono escludere provvedimenti che la legge impone d'ufficio
D.P.R. 380/2001, art. 44 (richiamato)
riferimento al reato di costruzione abusiva
L'articolo definisce il reato per cui l'art. 31, comma 9, impone la demolizione; la condanna per tali reati comporta l'irrogazione delle misure accessorie previste dalla normativa edilizia
Massime di principio
- Gli ordini di demolizione e di rimessione in pristino previsti dalla normativa edilizia e paesaggistica sono misure accessorie obbligatorie che il giudice deve disporre d'ufficio quando applica una condanna per costruzione abusiva, anche in caso di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.
- La disponibilità delle parti e l'accordo sul quantum della pena non possono escludere o sopprimere misure obbligatorie imposte dalla legge: tali misure non rientrano nella disponibilità negoziale delle parti.
- Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione quando la sentenza di patteggiamento omette misure obbligatorie; la Corte di Cassazione, se la statuizione mancante è di carattere non discrezionale, può emettere direttamente l'ordine mancante senza rinviare il caso al giudice di merito.
- Se le misure (demolizione o ripristino) sono già state eseguite o non sono più realizzabili, occorre accertare lo stato di fatto per modulare l'ordine: l'obbligo sussiste comunque, ma la forma esecutiva può tener conto dell'esecuzione già intervenuta.
- Nei procedimenti di patteggiamento è opportuno che il giudice verifichi espressamente la presenza o l'assenza di provvedimenti o interventi obbligatori previsti dalla legge prima di omettere qualsivoglia misura accessoria
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 752/2025 del 09/01/2025
- Sentenza penale · 9 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 753/2025 del 09/01/2025
- Sentenza penale · 9 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 755/2025 del 09/01/2025
- Sentenza penale · 9 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 756/2025 del 09/01/2025
- Sentenza penale · 9 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 757/2025 del 09/01/2025
- Sentenza penale · 9 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 758/2025 del 09/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →