Cassazione Civile, Ordinanza n. 17940/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un avviso di rettifica IMU per l’anno 2016, con il quale il Comune aveva richiesto l’imposta su due immobili della contribuente: uno adibito a propria abitazione principale e un altro concesso in comodato alla figlia. La contribuente aveva contestato la motivazione dell’atto e la mancata applicazione delle agevolazioni IMU, sostenendo di avere diritto, per l’immobile concesso in comodato, alla riduzione del 50% della base imponibile prevista per gli immobili dati in comodato a parenti in linea retta. Il Comune aveva replicato che l’agevolazione non spettava perché la comodante possedeva altri immobili oltre quelli rilevanti. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, con riconoscimento della debenza della metà dell’imposta; in appello il Comune aveva insistito sulla violazione dell’art. 13, comma 3, lett. 0a), d.l. n. 201/2011, sostenendo che il requisito ostativo del possesso di altri immobili dovesse riferirsi anche ai diritti reali diversi dalla proprietà, e quindi anche all’usufrutto su un diverso immobile. La Corte di giustizia tributaria regionale aveva invece ritenuto che il termine "possesso" nell’agevolazione IMU dovesse intendersi in senso restrittivo come piena proprietà, escludendo il rilievo dell’usufrutto; da qui il ricorso per cassazione del Comune con un unico motivo di violazione di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune. Ha ritenuto fondato il motivo con cui l’ente impositore denunciava l’erronea interpretazione della disciplina agevolativa IMU per il comodato a parenti, osservando che il concetto di possesso rilevante ai fini dell’agevolazione non coincide con la sola piena proprietà, ma comprende anche i diritti reali che costituiscono presupposto dell’IMU, quindi anche l’usufrutto. Pertanto, la sentenza di appello è stata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c., rigettando l’originario ricorso della contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state poste a carico della contribuente.
Norme richiamate
art. 13, comma 3, lett. 0a), d.l. n. 201 del 2011
La riduzione IMU per l’immobile concesso in comodato al figlio o ai parenti in linea retta richiede, tra le altre condizioni, che il comodante possieda un solo immobile in Italia; tale possesso va inteso in senso comprensivo dei diritti reali rilevanti ai fini IMU e non limitato alla sola piena proprietà.
art. 1, comma 10, legge n. 208 del 2015
Ha inserito la disciplina agevolativa IMU per gli immobili concessi in comodato, con condizioni cumulative e restrittive, tutte necessarie per fruire del beneficio.
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2011
Richiamato come norma di disciplina dell’IMU, in relazione alla nozione di possesso rilevante ai fini dell’imposizione e delle agevolazioni.
art. 3, d.lgs. n. 504 del 1992
Richiamato insieme alle altre norme IMU per la definizione del presupposto impositivo e della soggettività passiva.
La Corte, una volta cassata la sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ha deciso la causa nel merito rigettando l’originario ricorso.
Massime di principio
- Nella disciplina dell’agevolazione IMU per l’immobile concesso in comodato a parenti in linea retta, il requisito del "possesso di un solo immobile" non deve essere limitato alla sola proprietà piena, ma va riferito a tutti i diritti reali che integrano il presupposto impositivo dell’IMU.
- Le condizioni previste per la riduzione della base imponibile IMU sono cumulative e di stretta interpretazione: il venir meno di anche una sola condizione comporta la perdita dell’agevolazione.
- L’interpretazione della norma agevolativa deve essere condotta in modo coerente con la ratio legis, ma senza introdurre limitazioni non previste dal dato normativo quando il legislatore utilizza espressioni generali come "possesso".
- Quando la causa è decisa in cassazione nel merito ex art. 384 c.p.c. e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e rigettare direttamente la domanda originaria.
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