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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07780/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica a una contribuente di un pignoramento presso terzi fondato su una pluralità di intimazioni e cartelle di pagamento relative a tributi erariali e altri importi. La contribuente aveva impugnato l'atto dinanzi al giudice tributario sostenendo, tra l'altro, l'inesistenza o invalidità delle notifiche degli atti presupposti. In primo grado il ricorso era stato accolto per difetto di prova della notificazione degli atti prodromici. In appello la società della riscossione aveva prodotto la documentazione attestante le notifiche, ma la CTR l'aveva ritenuta tardiva e, comunque, aveva considerato invalide le notifiche perché eseguite tramite operatore postale privato privo di licenza individuale. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti in appello; 2) violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999, per avere la CTR ritenuto inesistente la notificazione delle cartelle effettuata da operatore postale privato non munito di licenza individuale.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che nel processo tributario la produzione documentale in appello è consentita anche se i documenti erano preesistenti e anche se nel primo grado la parte era rimasta contumace. Ha ritenuto fondato anche il secondo motivo, osservando che la notificazione eseguita in violazione dei requisiti di legge, ma pur sempre riconoscibile come attività notificatoria, non è inesistente bensì nulla e quindi sanabile; inoltre ha richiamato il principio secondo cui, nel processo tributario, il contribuente che contesti la notifica della cartella può impugnare l'atto di pignoramento presso terzi, che ha valore equipollente a una notifica valida della cartella. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    motivo di ricorso per nullità della decisione impugnata

    Viene utilizzato come parametro del motivo con cui si denuncia la nullità della sentenza per violazione di norme processuali.

  • art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti in grado di appello

    La Corte ribadisce che nel processo tributario la produzione documentale in appello è ammessa anche per documenti preesistenti al primo grado e anche se la parte era rimasta contumace in quella fase.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    motivo di ricorso per violazione di legge

    È il parametro del motivo con cui si denuncia l'erronea qualificazione giuridica della notificazione delle cartelle.

  • art. 4 del D.Lgs. n. 261 del 1999

    notificazione delle cartelle di pagamento effettuata a mezzo di operatore postale privato

    La Corte considera che la notificazione eseguita senza i requisiti di legge non è inesistente se comunque riconoscibile come attività notificatoria.

  • art. 19, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 546 del 1992

    impugnazione ex art. 19, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 546 del 1992

    Il contribuente che contesti la notifica della cartella deve impugnare l'atto di pignoramento presso terzi ricevuto, che vale come atto equipollente idoneo a portarlo a conoscenza della cartella.

  • L. n. 197 del 2022

    definizione agevolata delle controversie

    La richiesta di sospensione legata alla definizione agevolata non viene esaminata nel merito perché il diniego dell'istanza non è stato impugnato; non ne deriva una pronuncia sulla spettanza del beneficio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 consente la produzione di nuovi documenti in appello anche se esistenti già al momento del giudizio di primo grado e anche se la parte che li produce era rimasta contumace in primo grado.
  • Una notificazione eseguita in difetto dei requisiti legali, ma pur sempre riconoscibile come attività notificatoria, è nulla e non inesistente; di conseguenza è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo.
  • Nel contenzioso tributario, quando si contesta la notificazione della cartella di pagamento, l'impugnazione del pignoramento presso terzi ricevuto dal contribuente può assolvere alla funzione di far valere tali vizi, avendo l'atto valore equipollente alla notifica della cartella ai fini della conoscenza dell'atto presupposto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioEspropriazione presso terzi
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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