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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26102/2021 del 27/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente della riscossione)

La controversia

L'ente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Calabria che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la decisione della CTP di Cosenza. In primo grado, la contribuente aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso contro un'intimazione di pagamento relativa a 11 cartelle di pagamento. La CTR aveva ritenuto inammissibile l'appello dell'ente perché la costituzione sarebbe avvenuta illegittimamente tramite un avvocato del libero foro. Con un unico motivo, l'ente ha denunciato violazione degli artt. 11, comma 2, 12, comma 1, e 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016 conv. in l. n. 225/2016 e dell'art. 4-novies d.l. n. 34/2019 conv. in l. n. 58/2019, sostenendo che la normativa, anche per effetto della interpretazione autentica sopravvenuta, consente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di stare in giudizio avvalendosi di avvocati del libero foro, salvo ipotesi riservate all'Avvocatura dello Stato o presenza di specifica convenzione, circostanze non sussistenti nel caso concreto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato, in linea con la giurisprudenza di legittimità richiamata, che il sistema normativo vigente consente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di difendersi anche tramite avvocati del libero foro nei casi non riservati all'Avvocatura dello Stato e in assenza di convenzione che imponga un diverso regime. Ha inoltre valorizzato la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 4-novies d.l. n. 34/2019, che chiarisce come il rapporto con l'Avvocatura assuma rilievo speciale solo se esista una convenzione tra i due enti. Poiché nel caso concreto non risultava alcuna convenzione, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTR Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può costituirsi in giudizio non solo tramite l'Avvocatura dello Stato, ma anche tramite avvocati del libero foro, quando non si tratti di controversie riservate al patrocinio erariale e non esista una convenzione che imponga un diverso regime.
  • La legittimazione processuale dell'ente a mezzo di avvocato del libero foro si presume, ai fini della costituzione in giudizio, in base ai presupposti di legge; non è necessario allegare specifica prova documentale della sussistenza di tali presupposti, neppure in cassazione.
  • La norma di interpretazione autentica successiva chiarisce il significato della disciplina previgente e conferma che il rapporto tra Agenzia delle Entrate-Riscossione e Avvocatura dello Stato assume rilievo speciale soltanto ove esista una convenzione tra i due enti.
  • Una declaratoria di inammissibilità dell'appello fondata unicamente sulla difesa dell'ente tramite avvocato del libero foro è erronea se manca una convenzione che escluda tale modalità di patrocinio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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