Cassazione Civile, Ordinanza n. 03920/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (utilizzatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing avente a oggetto un complesso alberghiero. Il bene era stato concesso in leasing a una società composta da due soci; il contratto era stato garantito da fideiussione prestata da uno dei soci. La società si era poi trasformata in una snc; successivamente il contratto di leasing era stato risolto per inadempimento per mancato pagamento di alcune rate. Dopo la morte di uno dei soci, il socio superstite aveva dichiarato lo scioglimento della società e aveva proseguito l’attività come impresa individuale, assumendo di subentrare nei rapporti della precedente compagine. La concedente aveva quindi agito per accertare che la nuova impresa individuale occupasse senza titolo l’immobile, sostenendo che non vi fosse stato subentro nel contratto di leasing. In primo grado la domanda era stata respinta; in appello, invece, la Corte territoriale aveva accolto l’impugnazione principale della concedente e rigettato l’incidentale dell’utilizzatore, che aveva anche eccepito la nullità del leasing per usura. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello aveva deciso la lite sulla base di una causa petendi diversa da quella fatta valere dall’attrice: non già l’assenza di subentro nel contratto, ma la risoluzione già intervenuta del leasing; tale mutamento avrebbe inciso sulle difese e avrebbe integrato ultrapetizione. Gli altri motivi restano assorbiti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha osservato che il giudice d’appello, pur partendo dalla domanda di accertamento dell’occupazione senza titolo per mancato subentro nel leasing, ha deciso la causa su una diversa ragione giustificativa, ossia l’intervenuta risoluzione del contratto. Ha quindi affermato che il principio sulla modificabilità della domanda nel corso del giudizio non consente al giudice di porre a fondamento della decisione una causa petendi diversa da quella dedotta dall’attore, senza previo contraddittorio, poiché ciò altera le potenzialità difensive della controparte. Per effetto dell’accoglimento del primo motivo, gli altri sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
Norme richiamate
Il giudice non può decidere la domanda su una causa petendi diversa da quella dedotta dalla parte, se ciò comporta ultrapetizione e lesione del contraddittorio.
La modificazione della domanda è ammessa nei termini processuali previsti, ma il relativo principio non legittima il giudice a introdurre d’ufficio una diversa base causale della domanda.
È richiamato solo per descrivere lo scioglimento della società a seguito della morte del socio e della mancata ricostituzione della compagine sociale.
Il controricorso notificato oltre il termine è tardivo e il suo deposito non consente di superare la decadenza; la tardività rende inammissibili anche le memorie.
Massime di principio
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impedisce al giudice di fondare la decisione su un fatto costitutivo o una causa petendi diversa da quella posta a base della domanda, quando la nuova qualificazione non sia stata introdotta nel contraddittorio tra le parti.
- La modificazione della domanda ammessa dall’art. 183 c.p.c. opera come potere della parte nei limiti processuali previsti; non autorizza il giudice a sostituire d’ufficio il titolo giuridico dedotto dall’attore con un diverso titolo fattuale o causale.
- L’ammissibilità di una modifica della domanda va valutata anche in relazione al diritto di difesa della controparte: è preclusa quando la nuova prospettazione imponga una difesa diversa e non preventivamente contestata.
- La tardività del controricorso comporta le conseguenze decadenziali previste dal codice di rito e non può essere sanata mediante il tentativo di far valere l’atto come memoria.
Come è indicizzato
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