Cassazione Penale, Sentenza n. 6383/2024 del 13/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: 1) violazione di norme processuali e nullità per essere stata la sentenza di primo grado fondata su un elemento (l'induzione in errore del Giudice tutelare) che, secondo la difesa, non era mai stato contestato né dibattuto, con conseguente lesione del diritto di difesa e del contraddittorio (richiamando artt. 518 e 521, 187, 190 c.p.p. e art. 111 Cost.); 2) vizio di motivazione per omessa o apparente motivazione, poiché la Corte d'appello non avrebbe dato adeguata risposta sulle deduzioni difensive relative alla indizione in errore; 3) violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione con riferimento all'art. 131‑bis c.p., sostenendo che la Corte d'appello ha errato nel ritenere ostativa la causa di non punibilità per presunta abitualità basandosi su notizie/denunce che non costituiscono atti illeciti e confondendo atti amministrativi con condotte penalmente rilevanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile per aspecificità (primo e secondo motivo) e ha accolto parzialmente il terzo motivo relativo alla causa di non punibilità ex art. 131‑bis c.p. ritenendolo fondato per difetto di motivazione della Corte d'appello sul punto. Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131‑bis c.p. e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello (Corte d'appello di Salerno) per nuovo giudizio su tale questione. Nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile. È stata riservata la decisione sulle spese sostenute nel grado dalla parte civile.
Norme richiamate
Norma riferita al reato per cui l'imputato è stato condannato in primo grado; dalla sentenza di merito emerge che l'induzione in errore era elemento ritenuto nella ricostruzione fattuale
Causa speciale di non punibilità per particolare tenuità o disposizioni correlate: la Cassazione ha ritenuto insufficiente la motivazione della Corte d'appello nel negarne l'applicabilità, dovendosi valutare concretamente le precedenti segnalazioni/condotte per verificare se ostano al riconoscimento della causa
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limiti alla formulazione del ricorso per cassazione: il ricorso deve rispettare i limiti formali e di specificità; la Corte ha dichiarato inammissibili motivi generici o aspecifici
Norme richiamate dalla difesa in relazione a nullità e profili procedurali: la Corte ha valutato che le contestazioni sollevate erano già oggetto di contraddittorio e, quanto a questi articoli, non sussistevano le violazioni invocate
Norma richiamata dalla difesa in tema di istruzione probatoria e onere della prova; la Corte ha ritenuto che l'istruttoria dibattimentale abbia accertato la riconducibilità dell'esposto al ricorrente
Richiamata dalla difesa in relazione a questioni probatorie e contraddittorio; la Cassazione ha ritenuto che gli aspetti contestati fossero invece stati esaminati in dibattimento
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo e del diritto di difesa: la difesa evocava violazione del diritto di difesa per la nuova fattispecie ritenuta in sentenza, ma la Corte ha ritenuto che non vi fosse assenza di contraddittorio sull'elemento contestato
art. 623, comma 1, lett. c, c.p.p.
Norma che disciplina il rinvio per nuovo giudizio: la Cassazione ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per riesaminare la causa di non punibilità
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. legge n.176/2020) e successive modificazioni
Norme procedurali menzionate relative al trattamento del ricorso senza udienza e termini applicabili; richiamate per la trattazione del ricorso
Massime di principio
- In materia di cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione impugnata: censure generiche o aspecifiche rischiano l'inammissibilità per violazione dell'art. 173 disp. att.
- Se la sentenza di merito nega l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131‑bis, la Corte deve motivare adeguatamente e valutare obiettivamente eventuali condotte pregresse: la mera esistenza di denunce o segnalazioni non costituisce automaticamente precedente illecito ostativo all'applicazione della causa
- Quando la condotta attribuita all'imputato consiste nel far apparire un atto come proveniente da altro soggetto (firma apparente, sostituzione di persona), l'induzione in errore può ritenersi in re ipsa se l'atto è stato effettivamente redatto e inoltrato dal ricorrente facendo apparire diversamente l'autore; è fondamentale che tale elemento sia chiaramente oggetto di contestazione e di dibattimento
- Le doglianze procedurali (nullità, violazione del contraddittorio) devono essere comprovate con riferimento al verbale e alle risultanze processuali; se gli elementi furono dibattuti in istruttoria, la censura può risultare infondata
- Se la Cassazione annulla solamente su una questione limitata (es. applicabilità di art. 131‑bis), il giudice di rinvio deve riesaminare tutti gli elementi fattuali e probatori relativi a quel punto, potendo la rinnovata valutazione portare a diversa conclusione senza riaprire integralmente il merito già deciso
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