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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25027/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice dell'esecuzione aveva respinto l'istanza di applicazione della continuazione tra due procedimenti definiti con sentenze irrevocabili: una sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. relativa a un reato di cui all'art. 7 l. n. 386/1990 e una successiva sentenza di condanna a quattro mesi di reclusione per lo stesso reato. L'istante aveva chiesto anche la sospensione condizionale della pena ex art. 671, comma 3, c.p.p. I motivi di ricorso erano tre: 1) violazione di legge per avere ritenuto ostativa alla continuazione la presenza di una sentenza di proscioglimento, sostenendo che il reato era comunque accertato ma non punibile; 2) violazione di legge per il mancato esame dell'istanza di continuazione, che avrebbe impedito di valutare la sospensione condizionale della pena anche con riferimento al reato oggetto della condanna; 3) questione di legittimità costituzionale dell'art. 671 c.p.p. per asserita violazione degli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non consentirebbe di valorizzare, ai fini della continuazione e della sospensione condizionale in executivis, una sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 671 c.p.p. consenta il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva solo quando vi siano più sentenze o decreti irrevocabili che abbiano inflitto pene, sicché non è possibile unificare una sentenza di condanna con una sentenza di proscioglimento, ancorché per particolare tenuità del fatto. Ha inoltre escluso che il terzo comma dell'art. 671 c.p.p. possa essere applicato analogicamente come strumento autonomo per ottenere la sospensione condizionale della pena, trattandosi di norma di stretta interpretazione. La questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata, perché la disciplina censurata non introduce una irragionevole disparità ma presuppone, per la concessione in executivis della sospensione condizionale, la previa rideterminazione della pena mediante cumulo giuridico, impossibile nel caso in esame in assenza di più condanne. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    primi due commi; terzo comma

    il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva presuppone più sentenze o decreti irrevocabili che abbiano inflitto pene; la sospensione condizionale in executivis è accessoria alla rideterminazione della pena per effetto del cumulo giuridico e non è invocabile autonomamente né per analogia.

  • art. 131-bis c.p.

    la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto non è equiparabile, ai fini dell'art. 671 c.p.p., a una sentenza di condanna idonea a fondare la continuazione in executivis.

  • art. 81 c.p.

    il cumulo giuridico conseguente alla continuazione non può mai superare il cumulo materiale delle pene, a conferma che l'istituto opera tra pene già inflitte.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    vieta l'applicazione analogica delle norme eccezionali o di stretta interpretazione, quale quella che consente la revisione in executivis del giudicato.

  • art. 3 Cost.

    invocato dal ricorrente come parametro di ragionevolezza, ma la Corte esclude la denunciata disparità di trattamento.

  • art. 27 Cost.

    invocato dal ricorrente, ma non ritenuto parametro idoneo a imporre l'ampliamento del potere del giudice dell'esecuzione.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede esecutiva, la continuazione ex art. 671 c.p.p. può essere riconosciuta solo tra reati oggetto di provvedimenti irrevocabili di condanna che abbiano irrogato pene; una sentenza di proscioglimento, anche per particolare tenuità del fatto, non è idonea a fungere da titolo per il cumulo giuridico.
  • La sospensione condizionale della pena richiesta in executivis ai sensi dell'art. 671, comma 3, c.p.p. non costituisce un rimedio autonomo, ma presuppone la previa rideterminazione della pena conseguente al riconoscimento della continuazione o del concorso formale.
  • Le norme che consentono di incidere sul giudicato penale in fase esecutiva hanno natura eccezionale e sono di stretta interpretazione; non è ammessa l'applicazione analogica per estendere il potere del giudice dell'esecuzione a casi non previsti dalla legge.
  • La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando mira, in sostanza, a introdurre un nuovo potere del giudice dell'esecuzione non previsto dall'assetto legislativo, in assenza di un obbligo costituzionale che imponga tale estensione.
  • Ai fini della continuazione, il requisito decisivo in sede esecutiva non è il mero accertamento storico del fatto, ma l'esistenza di una pluralità di condanne suscettibili di cumulo giuridico; se manca tale presupposto, l'istanza è radicalmente inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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