Cassazione Civile, Ordinanza n. 28201/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR Lazio che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e confermato un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2009, emesso con metodo sintetico ex art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973 e fondato su un maggior reddito di euro 82.400,00. Con l'unico motivo denunciava un error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo che la CTR aveva illogicamente ritenuto provate erogazioni per assegni periodici di mantenimento pari a euro 36.500,00, mentre dalla transazione del 2009 non risultavano somme effettivamente percepite o incassate; secondo la ricorrente, l'accordo avrebbe avuto natura diversa, costituendo un meccanismo artificioso dell'ex marito, che si sarebbe accollato un debito bancario in funzione di futura restituzione di un deposito cauzionale infruttifero.
La decisione
La Corte ha dichiarato il processo estinto per intervenuta definizione agevolata della controversia fiscale ex art. 6 d.l. n. 119/2018 conv. in l. n. 136/2018. Ha rilevato che la parte contribuente aveva depositato la domanda di definizione e le quietanze di pagamento di due rate, e che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti aveva chiesto la trattazione della causa né era intervenuto diniego della definizione impugnato. Di conseguenza, non è stato esaminato il motivo di ricorso e le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate.
Norme richiamate
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base del metodo sintetico di accertamento del maggior reddito; non vi è però una valutazione di merito sulla sua applicazione, poiché il giudizio si è estinto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato dalla ricorrente per denunciare un error in procedendo e una motivazione ritenuta illogica e priva di supporto documentale.
commi 2-ter, 8, 9, 10 e 13
la domanda di definizione agevolata e il mancato deposito dell'istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 determinano l'estinzione del processo, salvo richiesta di fissazione udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c.
richiamato come possibilità residua per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza dopo l'estinzione per definizione agevolata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione relativo a una controversia tributaria, la definizione agevolata della lite, quando validamente richiesta e non seguita da istanza di trattazione entro il termine previsto, comporta l'estinzione del processo senza esame dei motivi di ricorso.
- Ai fini dell'estinzione per definizione agevolata è sufficiente che risulti depositata la domanda e la documentazione di versamento prevista, nonché l'assenza di diniego impugnato e di istanza di trattazione entro il termine stabilito dalla legge.
- Quando il processo si estingue per definizione agevolata, le questioni di merito e i vizi denunciati nel ricorso restano assorbiti e non sono scrutinati dalla Corte.
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