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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27801/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato davanti al giudice ordinario la delibera Consob che, all’esito di un procedimento sanzionatorio, aveva irrogato a ciascuno di loro una sanzione pecuniaria per violazione dell’art. 94 TUF, in relazione a omissioni informative nel prospetto di offerta e nella documentazione collegata a operazioni di aumento di capitale e di offerta di strumenti finanziari di una banca. In Cassazione hanno articolato dieci motivi, deducendo: violazione delle garanzie procedimentali di cui all’art. 24 l. n. 262/2005 e del diritto di difesa; illegittimità del termine di 200 giorni per la conclusione del procedimento sanzionatorio; tardività della contestazione e decadenza dalla potestà sanzionatoria; omesso esame e travisamento di documenti asseritamente non conosciuti; omessa pronuncia e motivazione apparente su fatti rilevanti (tra cui la partecipazione o meno ad alcune riunioni del consiglio e l’archiviazione in sede penale di una posizione individuale); violazione del principio del ne bis in idem per la pretesa duplicazione di sanzioni su fatti sovrapponibili; insussistenza della colpa e buona fede dei sindaci; sproporzione della sanzione; inutilità del mancato interrogatorio personale in sede oppositiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi, affermando in sintesi che: il procedimento sanzionatorio Consob, pur soggetto ai principi della l. n. 262/2005, non richiede le medesime garanzie del processo giurisdizionale; il termine regolamentare di 200 giorni ha natura ordinatoria e non perentoria; la decorrenza del termine per la contestazione va individuata nel momento in cui l’autorità abbia completato l’attività di accertamento, secondo una valutazione rimessa al merito; le censure su documenti non conosciuti erano generiche e prive di autosufficienza; non vi era violazione del ne bis in idem, perché i procedimenti riguardavano condotte diverse; la motivazione della sentenza di merito non era apparente; i sindaci non avevano fornito prova sufficiente di aver esercitato in modo diligente e tempestivo i poteri di controllo tali da escludere la loro responsabilità; la rideterminazione della sanzione compiuta in appello era congrua; la mancata audizione personale non aveva comportato un vulnus specificamente dimostrato. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato dovuto.

Norme richiamate

  • art. 94, commi 2 e 7, d.lgs. n. 58/1998 (TUF)

    Norma sostanziale violata secondo la Consob per la mancata indicazione nel prospetto delle informazioni necessarie a consentire agli investitori un giudizio fondato sulla situazione della società emittente e sulle azioni offerte.

  • art. 191, comma 2, d.lgs. n. 58/1998 (TUF)

    Base normativa del procedimento sanzionatorio Consob richiamato nella vicenda.

  • art. 195, comma 2, d.lgs. n. 58/1998 (TUF)

    Norma invocata per contestare il procedimento sanzionatorio; la Corte conferma l’assetto procedimentale applicabile alle sanzioni finanziarie.

  • art. 195, comma 7, d.lgs. n. 58/1998 (TUF)

    Richiamato con riferimento alla richiesta di audizione personale degli opponenti; la Corte ritiene non dimostrato il pregiudizio derivante dal diniego.

  • art. 24, comma 1, l. n. 262/2005

    La Corte afferma che la norma impone i principi di piena conoscenza degli atti, contraddittorio, verbalizzazione e distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie, ma sempre entro il limite della compatibilità con la natura amministrativa del procedimento.

  • art. 24, comma 2, l. n. 262/2005

    La motivazione del provvedimento sanzionatorio deve indicare ragioni giuridiche e presupposti di fatto in relazione alle risultanze istruttorie; nel caso concreto la Corte ritiene la motivazione sufficiente.

  • art. 24, comma 3, l. n. 262/2005

    Le autorità di vigilanza disciplinano con propri regolamenti l’attuazione dei principi di cui all’art. 24; la Corte ne desume che il regolamento interno non può derogare alla disciplina primaria.

  • art. 4, comma 2, regolamento Consob n. 18750/2013

    Il termine di 200 giorni per la conclusione del procedimento è qualificato come ordinatorio/sollecitatorio e non perentorio.

  • art. 14 l. n. 689/1981

    Per la contestazione non immediata, il termine decorre dall’accertamento della violazione, cioè dal completamento dell’attività istruttoria necessaria a verificare gli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito.

  • art. 3 l. n. 689/1981

    Richiamato dai ricorrenti per invocare l’assenza di colpa; la Corte ribadisce che i sindaci devono provare di avere esercitato diligentemente i poteri di controllo per andare esenti da responsabilità.

  • art. 8 l. n. 689/1981

    Richiamato nel motivo sul ne bis in idem, ma ritenuto non decisivo ai fini della questione prospettata.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dai ricorrenti per il diritto di difesa; la Corte osserva che le violazioni costituzionali non possono essere dedotte direttamente come vizio di violazione di legge ordinaria senza specifica questione di legittimità costituzionale.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione a imparzialità e buon andamento; la Corte non ravvisa violazioni direttamente scrutinabili nei termini prospettati.

  • art. 241/1990

    La Corte esclude che la disciplina generale del procedimento amministrativo imponga, nel caso di specie, un contraddittorio equiparabile a quello giurisdizionale o termini perentori diversi da quelli previsti dal sistema speciale.

  • art. 112 c.p.c.

    Le doglianze di omessa pronuncia sono respinte perché la Corte d’appello ha esaminato i profili dedotti, mentre i ricorrenti contestano in realtà il contenuto della decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o disattende prove legali; non per una semplice diversa valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Analogo principio: non è censurabile in cassazione la mera valutazione del prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione non è apparente quando consente di comprendere il ragionamento decisorio e il suo riferimento al caso concreto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Le censure di violazione di legge vengono in larga parte ritenute infondate o inammissibili perché mirano a sollecitare una rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Le doglianze di nullità per omessa pronuncia o motivazione sono escluse perché la sentenza di merito non presenta anomalie rilevanti al minimo costituzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è scrutinabile solo nei limiti del minimo costituzionale e richiede l’indicazione di un fatto decisivo effettivamente discusso e trascurato.

  • art. 2407 c.c.

    Richiamato per la responsabilità dei sindaci; la Corte ribadisce l’elevato grado di diligenza esigibile e l’obbligo di attivazione dei controlli.

Massime di principio

  • Nei procedimenti sanzionatori delle autorità di vigilanza finanziaria, i principi di partecipazione e contraddittorio di cui all’art. 24 l. n. 262/2005 operano in un quadro amministrativo speciale e non impongono necessariamente garanzie identiche a quelle del processo giurisdizionale, purché l’interessato abbia conoscenza degli atti rilevanti e possa difendersi efficacemente anche in sede oppositiva.
  • Il termine previsto da regolamenti interni dell’autorità per la conclusione del procedimento sanzionatorio ha natura ordinatoria, salvo diversa previsione di legge; la sua violazione non comporta automaticamente decadenza del potere sanzionatorio.
  • Ai fini della contestazione non immediata di illeciti amministrativi in materia finanziaria, il dies a quo coincide con il momento in cui l’autorità ha completato l’accertamento sostanziale della violazione, e non con la mera acquisizione dei fatti o con la semplice conclusione materiale dell’ispezione.
  • La valutazione sulla tempestività della contestazione e sulla ragionevolezza dei tempi istruttori è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente e logicamente coerente.
  • Per andare esenti da responsabilità, i sindaci devono provare di avere effettivamente esercitato i poteri di vigilanza e controllo loro attribuiti; non è sufficiente allegare di essere stati tenuti all’oscuro delle condotte illecite degli amministratori.
  • Il principio del ne bis in idem non opera in modo astratto su una medesima vicenda economica complessiva, ma richiede la identità del fatto materiale contestato; più procedimenti sono ammissibili quando riguardano condotte materiali distinte, anche se inserite nella medesima crisi aziendale.
  • In cassazione, le censure di omessa pronuncia, motivazione apparente o omesso esame del fatto decisivo devono confrontarsi con la reale ratio decidendi e indicare in modo specifico il fatto storico decisivo e il suo effettivo dibattito processuale; altrimenti sono inammissibili.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la mera valutazione delle prove svolta dal giudice di merito, ma solo quando si alleghi l’utilizzo di prove non dedotte, la disapplicazione di prove legali o l’attribuzione a elementi valutativi di valore di piena prova.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziariaResponsabilità professionale
RamiProcesso civileBancario e finanziarioResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalitàGiudicato

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