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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27175/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da una pretesa di responsabilità professionale nei confronti di un avvocato per la gestione di un precedente giudizio civile relativo a una lite condominiale. Le originarie attrici sostenevano che il difensore, dopo aver dichiarato la rinuncia al mandato, avesse omesso di comunicare la notificazione della sentenza di primo grado, così determinando la proposizione tardiva dell’appello da parte di altro difensore e il conseguente pregiudizio patrimoniale. Il tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria nei limiti delle spese sostenute nei due gradi del giudizio presupposto, aveva rigettato il danno ulteriore per difetto di prova, aveva riconosciuto al professionista il diritto al compenso e aveva respinto la domanda verso il terzo chiamato in causa. In appello le clienti censuravano il rigetto dell’eccezione di prescrizione del credito professionale e il riconoscimento del compenso all’avvocato; il professionista, a sua volta, contestava la propria responsabilità e il quantum del risarcimento, chiedendo anche l’ammissione di prove sul ruolo del terzo chiamato. La corte d’appello ha accolto l’appello incidentale dell’avvocato e quello del terzo chiamato, rigettando la domanda risarcitoria e riformando le statuizioni sulle spese. Nel ricorso per cassazione l’avvocato ha dedotto, da un lato, la violazione delle regole sulle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa, sostenendo che non potessero essergli poste a carico dopo il rigetto della domanda delle attrici; dall’altro, la violazione degli artt. 2222 c.c. e 24 Cost. per avere la sentenza d’appello confuso la sua eventuale responsabilità verso le clienti con il diverso rapporto tra il terzo e le parti, nonché per avere ritenuto inconferenti o inammissibili le prove richieste sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la corte territoriale aveva correttamente applicato il principio di causazione nel riparto delle spese: le spese del terzo chiamato possono essere poste a carico della parte che ha reso necessaria la chiamata, quando l’iniziativa sia giustificata dalle tesi dell’attore poi risultate infondate; restano invece a carico del chiamante solo se la chiamata sia manifestamente infondata o abusiva. Ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile, perché fondato su questioni nuove non trattate nel giudizio di merito e non adeguatamente indicate negli atti precedenti, e in parte infondato, poiché la corte d’appello aveva correttamente reputato inconferenti le istanze istruttorie. Non è stata disposta la condanna alle spese del giudizio di legittimità, poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dell’obbligo, se dovuto, di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    regola il riparto delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza, coordinato con il principio di causazione.

  • art. 360 c.p.c.

    viene evocato dal ricorrente come norma sul ricorso per cassazione, ma il motivo è respinto o dichiarato inammissibile nei limiti indicati dalla Corte.

  • art. 2222 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la censura sul rapporto professionale, ma senza incidere sulla decisione di merito di legittimità.

  • art. 24 Cost.

    invocato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa e alla prova, ma la censura è stata respinta nei limiti sopra detti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    è il parametro di commisurazione dell’ulteriore importo dovuto a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel riparto delle spese processuali relative alla chiamata di un terzo rilevano congiuntamente il principio di soccombenza e quello di causazione: le spese del terzo vanno poste a carico della parte che ha reso necessaria la chiamata se l’iniziativa era giustificata dalle difese poi risultate infondate.
  • La condanna alle spese in favore del terzo chiamato non dipende dalla circostanza che il terzo sia stato o meno convenuto con domanda autonoma, ma dalla ragione della chiamata e dalla sua necessità rispetto al thema decidendum.
  • Le questioni proposte in cassazione devono essere già comprese nel tema del decidere dei giudizi di merito; una censura nuova è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente dove e quando la questione sia stata dedotta nei gradi precedenti.
  • Le istanze istruttorie possono essere legittimamente respinte per inconferenza quando riguardano circostanze non decisive o non pertinenti rispetto alla questione effettivamente devoluta al giudice di merito.
  • In caso di rigetto integrale del ricorso per cassazione, sussistono i presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale, indipendentemente dalla condanna alle spese.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleSpese di liteImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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