Cassazione Civile, Ordinanza n. 31874/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un medico che aveva frequentato una scuola di specializzazione in ginecologia negli anni accademici dal 1981/1982 al 1985/1986 aveva chiesto il risarcimento del danno per la mancata attuazione, da parte dello Stato, della disciplina comunitaria sulla adeguata remunerazione dei medici specializzandi. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il diritto, liquidando una somma complessiva ai sensi dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999. In cassazione la Repubblica Italiana e la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno dedotto violazione degli artt. 1173 e 2043 c.c., degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE e degli artt. 14 e 16 della direttiva 82/76/CEE, sostenendo che, poiché il corso era iniziato prima dell'anno accademico 1982/1983, non spettasse alcun diritto risarcitorio o alla remunerazione adeguata.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha precisato che, non essendo stata impugnata l'originaria ricostruzione fattuale del giudice di merito, doveva prendersi come dato l'inizio del corso nell'anno accademico 1981/1982. Ha quindi applicato l'evoluzione della giurisprudenza unionale e di legittimità: il diritto alla remunerazione adeguata spetta anche a chi ha iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982, ma solo per il periodo successivo al 1° gennaio 1983 e fino al termine della formazione, sempre che la specializzazione rientri tra quelle comuni agli Stati membri e contemplate dalle direttive richiamate. Per tale ragione il ricorso è stato rigettato; le spese sono state compensate in considerazione del mutamento giurisprudenziale decisivo intervenuto nel corso del giudizio.
Norme richiamate
richiamato come norma violata dalla ricorrente, ma non decisivo ai fini dell'esito; la Corte ha risolto la controversia sulla base della disciplina unionale sulla remunerazione dei medici specializzandi e del principio di inadempimento dello Stato.
richiamato come norma violata dalla ricorrente; la Corte ha confermato la configurabilità del diritto risarcitorio nei limiti temporali e soggettivi individuati dalla giurisprudenza unionale.
art. 5 Trattato istitutivo della Comunità Europea
richiamato nel motivo di ricorso come parametro della censura; la Corte ha dato prevalenza all'interpretazione della normativa comunitaria offerta dalla Corte di giustizia.
art. 189 Trattato istitutivo della Comunità Europea
richiamato nel motivo di ricorso; non è stato oggetto di autonoma applicazione, essendo la decisione ancorata all'interpretazione della direttiva in tema di formazione medica specialistica.
art. 14 direttiva CEE 82/76
richiamato dalla parte ricorrente; la Corte ha affermato che l'obbligo di remunerazione adeguata opera per i corsi che rientrano nell'ambito applicativo della direttiva secondo i chiarimenti della Corte di giustizia.
art. 16 direttiva CEE 82/76
richiamato dalla parte ricorrente; la Corte lo ha considerato nel quadro della disciplina unionale sull'adeguata remunerazione degli specializzandi.
norma applicata dal giudice d'appello per liquidare l'importo riconosciuto al medico specializzando.
norma processuale che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
la Corte ha escluso la sua applicazione alle amministrazioni dello Stato per quanto riguarda il contributo unificato aggiuntivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato solo per escluderne l'applicazione nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.
direttiva 75/363/CEE
interpretata nel senso che la formazione specialistica rientrante nel suo ambito deve essere remunerata adeguatamente nel periodo successivo al 1° gennaio 1983 secondo le condizioni fissate dalla Corte di giustizia.
direttiva 75/362/CEE
richiamata per individuare le specializzazioni mediche comuni agli Stati membri o a due o più di essi che beneficiano della remunerazione adeguata.
direttiva 82/76/CEE
la Corte ha recepito l'interpretazione della Corte di giustizia secondo cui, per i corsi iniziati prima della sua entrata in vigore e proseguiti oltre il termine di trasposizione, la remunerazione adeguata spetta dal 1° gennaio 1983 fino al termine della formazione.
Massime di principio
- Il diritto alla remunerazione adeguata dei medici specializzandi può essere riconosciuto anche a chi abbia iniziato la scuola di specializzazione prima del 29 gennaio 1982, ma solo per il periodo successivo al 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione.
- Ai fini del riconoscimento del diritto è necessario che la specializzazione sia tra quelle comuni a tutti gli Stati membri, oppure a due o più di essi, e sia compresa tra quelle indicate dalle direttive europee di settore.
- Se il giudice di merito accerta in fatto l'anno di inizio della specializzazione e tale accertamento non viene specificamente impugnato, esso resta fermo in cassazione.
- Quando interviene nel corso del giudizio un mutamento giurisprudenziale decisivo, può disporsi la compensazione delle spese processuali.
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