Cassazione Penale, Sentenza n. 31918/2025 del 25/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania del 07/05/2025 che aveva applicato la custodia cautelare in carcere a carico del ricorrente per il reato richiamato agli artt. 110 c.p. e 73 d.P.R. n. 309/1990. Il difensore ha censurato: 1) carenza di motivazione sul profilo soggettivo (si sostiene che il ricorrente fosse solo dipendente del proprietario del camion, non proprietario né responsabile della merce, e che la droga fosse occultata tra bancali di frutta/verdura, elemento che deporrebbe per ignoranza dell'esistenza dello stupefacente; si lamenta anche la mancata acquisizione dei filmati di carico); 2) insufficiente motivazione circa le esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere; 3) nei motivi aggiunti, nullità per violazione dell'art. 143 c.p.p. per mancata traduzione in lingua spagnola di atti rilevanti (ricorso del PM, avviso di fissazione camera di consiglio e provvedimento del Tribunale per il riesame), nonostante risultasse che il ricorrente non conosce l'italiano.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha ritenuto applicabile il termine per impugnare le ordinanze del Tribunale per il riesame di dieci giorni "dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento" (art. 311 c.p.p.), termine perentorio in base all'art. 99 disp. att. c.p.p. e all'art. 585, comma 5. Il provvedimento era stato depositato e notificato il 12/05/2025; il ricorso è stato depositato il 25/05/2025, oltre il decorso dei dieci giorni. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sulla concorso di persone nel reato; richiamata per definire la partecipazione contestata, come quadro normativo del reato oggetto della misura cautelare.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma del testo unico sugli stupefacenti che sanziona il reato relativo alle sostanze stupefacenti; indica la fattispecie sostanziale per cui è stata disposta la custodia cautelare.
Prevede la competenza del Tribunale del riesame per l'appello avverso le decisioni del GIP in materia di misure cautelari; qui è il fondamento dell'intervento del Tribunale di Catania.
"dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento"
Stabilisce il termine di dieci giorni per proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze del Tribunale per il riesame; la Corte ha applicato questa disciplina per dichiarare il ricorso tardivo.
art. 99 disp. att. cod. proc. pen.
Chiarisce che le disposizioni sui termini per impugnare (art. 585 comma 5) si applicano anche alle impugnazioni previste nel Libro IV; la Corte lo ha richiamato per sottolineare il carattere perentorio del termine.
art. 585, comma 5 cod. proc. pen.
Stabilisce che i termini per le impugnazioni sono a pena di decadenza; la Corte lo ha usato per motivare la natura perentoria del termine di dieci giorni.
Norma che prevede, in presenza di indagati/imputati che non comprendono la lingua, l'obbligo di traduzione e assistenza linguistica; è stata invocata nei motivi aggiunti per la presunta nullità documentale, ma la Corte non si è pronunciata sul merito per avere dichiarato il ricorso inammissibile per tardività.
Massime di principio
- I termini per impugnare le ordinanze del Tribunale per il riesame sono perentori: il ricorso per cassazione va proposto entro dieci giorni dalla notificazione o dall'avviso di deposito; il mancato rispetto del termine comporta inammissibilità.
- Al difensore conviene verificare con cura la data effettiva di notificazione e depositare l'impugnazione tempestivamente o, se necessario, eccepire tempestivamente eventuali vizi formali che possano sospendere o incidere sui termini.
- Le doglianze sulla motivazione della misura cautelare (elemento soggettivo, acquisizione di filmati, qualificazione giuridica del rapporto di lavoro rispetto alla proprietà del veicolo e della merce, proporzionalità della misura) devono essere formulate e documentate tempestivamente; se l'impugnazione è tardiva il merito non verrà esaminato.
- Se l'imputato non comprende la lingua, le eccezioni relative alla mancata traduzione di atti processuali (art. 143 c.p.p.) vanno sollevate prima possibile e corredate da prova della lingua madre dell'assistito; tale vizio può determinare nullità, ma non sottrae automaticamente all'onere di rispettare i termini procedurali.
- Nel caso di contestazioni basate su elementi di fatto (es. filmati, bolle di carico), è fondamentale richiederne l'acquisizione e conservarne evidenza documentale già nelle fasi antecedenti o immediatamente successive alla decisione cautelare.
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