Cassazione Civile, Ordinanza n. 14622/2026 del 17/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
La controversia nasce da una concessione per la progettazione, costruzione e gestione di un impianto di cogenerazione a servizio di un parco produttivo, inserita in un più ampio progetto finanziato anche con contributi regionali. La società concessionaria aveva chiesto, in via principale, il pagamento del corrispettivo contrattuale di euro 980.000,00; in subordine aveva chiesto un indennizzo o risarcimento per promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c.; inoltre aveva chiesto il risarcimento per violazione dei doveri di correttezza e buona fede e per perdita di chance. La società concedente aveva resistito, domandando anche la risoluzione del contratto per grave inadempimento della concessionaria e opponendo eccezione di inadempimento. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda principale di pagamento del prezzo, ma aveva riconosciuto alcuni danni a favore della concessionaria (omessa rendicontazione, affidamento nel contributo e mancata redditività), per complessivi euro 585.000,00, e aveva rigettato la riconvenzionale di risoluzione. In appello, la concedente censurava soprattutto il riconoscimento del danno e sosteneva che la revoca del contributo regionale dipendesse dall'inadempimento della concessionaria e dalla non conformità dell'impianto; la concessionaria proponeva appello incidentale per ottenere un quantum maggiore e per far valere anche la domanda di pagamento del prezzo. La Corte d'appello ha rideterminato il danno in euro 335.000,00, escludendo i costi di progettazione non provati, e ha ritenuto assorbita la domanda condizionata di pagamento del prezzo. In Cassazione, la concessionaria ha dedotto violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., degli artt. 61, 115, 116, 196 c.p.c., dell'art. 1226 c.c., degli artt. 1362 ss. c.c., degli artt. 1175 e 1375 c.c. e degli artt. 1218, 1223, 1225, 1226, 1227, 2043 e 2056 c.c.; la concedente, con ricorso incidentale tardivo, ha dedotto violazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 c.c., 40 e 41 c.p., 1223-1227 c.c. e 1455-1460 c.c. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi sul significato della domanda condizionata, infondato il motivo sui costi di progettazione per mancanza di prova e inammissibili i motivi sulla perdita di chance e sull'obbligo di individuare le utenze, perché volti a una nuova valutazione del merito e comunque carenti di autosufficienza; ha altresì rigettato il motivo sulle spese. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché anch'esso mirava a una rivalutazione del materiale probatorio ed era privo di autosufficienza su domanda riconvenzionale e manleva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della concessionaria e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale tardivo della concedente. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della domanda incidentale condizionata e l'assorbimento della domanda di pagamento del prezzo, ha confermato l'esclusione dei costi di progettazione per difetto di prova e ha escluso che la censura sulla perdita di chance e sull'obbligo di individuare le utenze potesse essere scrutinata in cassazione, trattandosi di richiesta di rivalutazione del merito e di motivi non autosufficienti. Ha inoltre confermato la compensazione integrale delle spese di lite per reciproca soccombenza. Non sono state liquidate spese in favore degli intimati non costituiti; è stato disposto l'ulteriore contributo unificato a carico di ricorrente principale e ricorrente incidentale, se dovuto.
Norme richiamate
La censura per ultrapetizione o omessa pronuncia è scrutinabile in cassazione solo se l'erronea lettura della domanda incide sul petitum e sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; nel caso concreto la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione della domanda condizionata.
La motivazione non è apparente se la Corte di merito spiega in modo comprensibile perché una domanda deve ritenersi assorbita in ragione del contenuto letterale dell'atto e dell'esito delle altre domande.
La consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per supplire alla carenza probatoria della parte.
La valutazione delle prove è riservata al giudice di merito e non può essere sostituita da una diversa lettura in sede di legittimità.
La ricorrente non può usare la censura sulla valutazione delle prove per ottenere una nuova ponderazione del materiale istruttorio.
La liquidazione equitativa presuppone l'accertamento del danno e non può supplire integralmente alla mancata prova del suo ammontare.
L'interpretazione del contratto spetta al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per radicale alterazione del senso letterale o sostanziale dell'atto.
La buona fede oggettiva è stata invocata per sostenere un obbligo della concedente di attivarsi, ma la Corte ha escluso che dal contratto emergesse tale obbligo in assenza della rete di teleriscaldamento.
La correttezza e buona fede non impongono obblighi ulteriori se non risultano dal regolamento contrattuale e dal complessivo assetto degli interessi pattuiti.
Richiamato in tema di responsabilità per inadempimento e risarcimento del danno.
Richiamato quale criterio di risarcibilità del danno conseguenza.
Richiamato in tema di prevedibilità del danno.
Richiamato in tema di concorso del fatto del creditore e limitazione del danno.
Richiamato quale base generale della responsabilità aquiliana nel motivo sulla perdita di chance.
Richiamato per i criteri di liquidazione del danno aquiliano.
Richiamato per la promessa del fatto del terzo e per la domanda subordinata di indennizzo/risarcimento.
Il motivo è inammissibile se non riporta in modo autosufficiente i documenti e gli atti su cui si fonda la censura.
Le spese seguono la soccombenza, ma il giudice può compensarle in presenza di soccombenza reciproca.
La compensazione integrale delle spese è stata ritenuta legittima in presenza di soccombenza reciproca.
L'onere di provare i costi sostenuti e il danno allegato grava sulla parte che ne chiede il risarcimento.
Richiamato nel motivo incidentale sul nesso causale.
Richiamato nel motivo incidentale sul nesso causale e sull'efficienza delle cause concorrenti.
Il grave inadempimento deve essere allegato e specificato nei suoi presupposti per sorreggere la domanda di risoluzione.
Richiamato per l'eccezione di inadempimento sollevata dalla concedente.
Massime di principio
- La domanda formulata in via incidentale e condizionata va interpretata secondo il suo tenore letterale complessivo e in relazione ai capi della sentenza cui si riferisce; se la condizione è collegata all'accoglimento del gravame avversario su un capo specifico, il suo assorbimento è corretto quando tale gravame viene rigettato.
- L'interpretazione della domanda è censurabile in cassazione solo se il giudice di merito altera il senso letterale o sostanziale dell'atto, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo per colmare carenze di allegazione o di prova della parte; non può essere usata in funzione esplorativa o di soccorso probatorio.
- Il danno da progettazione o da costi sostenuti deve essere provato almeno quanto all'an e, per quanto possibile, nel quantum; in difetto, la liquidazione equitativa non può sostituire integralmente la prova mancante.
- Le censure di legittimità che mirano a una nuova valutazione delle risultanze istruttorie sono inammissibili, specie quando il giudice di merito abbia motivato diffusamente sull'apprezzamento delle prove.
- La compensazione integrale delle spese è legittima quando nel processo vi sia soccombenza reciproca, valutata in relazione all'esito complessivo delle domande e delle impugnazioni.
- La buona fede oggettiva e la correttezza non possono essere invocate per introdurre obblighi contrattuali ulteriori se dal contratto e dal complessivo assetto negoziale non emergono in modo chiaro.
- La domanda di risoluzione per grave inadempimento deve indicare con precisione i fatti costitutivi dell'inadempimento e i relativi presupposti; una formulazione generica espone la domanda al rigetto o all'inammissibilità della censura in cassazione per difetto di autosufficienza.
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