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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40665/2021 del 17/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società aveva convenuto in giudizio una banca chiedendo il risarcimento di Euro 250.000, o della somma ritenuta di giustizia, assumendo che un finanziamento, da garantirsi con ipoteca, era stato negato da altro istituto di credito a causa della trascrizione di un pignoramento eseguita su un immobile di sua proprietà da una banca poi incorporata nella convenuta. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di prova del danno; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo anzitutto maturata la prescrizione quinquennale dell'illecito extracontrattuale e, comunque, non provato il danno patrimoniale. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle norme sul giudicato interno e sull'appello incidentale, sostenendo che la banca, non avendo proposto appello incidentale sul punto, non potesse riproporre l'eccezione di prescrizione; 2) violazione degli artt. 2935 e 2947 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la prescrizione decorresse dal rifiuto del finanziamento e non dalla trascrizione del pignoramento, e che l'illecito si fosse protratto fino alla cancellazione della trascrizione; 3) violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., sostenendo che il mancato accesso al credito integrasse di per sé un danno risarcibile, liquidabile equitativamente anche come lucro cessante o mediante interessi compensativi sulla somma non erogata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il terzo motivo di ricorso, ritenendolo privo di specificità e infondato perché la liquidazione equitativa presuppone un danno certo, già provato nell'an, e non un pregiudizio meramente ipotetico; ha escluso che possa configurarsi un danno in re ipsa dal solo mancato accesso al credito, richiamando il principio per cui rileva il danno-conseguenza e non il danno-evento. Ha quindi dichiarato assorbiti il primo e il secondo motivo, che restavano superati dalla ratio decidendi fondata sulla mancata prova del danno patrimoniale. Il ricorso è stato respinto nei suoi effetti utili, con condanna della ricorrente alle spese e con ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata in tema di decisione e formazione del giudicato interno.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    Invocato nel primo motivo per sostenere l'acquiescenza e quindi l'impossibilità di riesaminare l'eccezione non impugnata.

  • art. 333 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in tema di impugnazione incidentale.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo per sostenere che la banca avrebbe dovuto proporre appello incidentale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata per denunciare la violazione di legge nei primi tre motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Invocato nel secondo motivo per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 2935 c.c.

    Invocato per sostenere che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dalla manifestazione del danno.

  • art. 2947 c.c.

    Richiamato per la prescrizione del fatto illecito extracontrattuale.

  • art. 1226 c.c.

    Invocato per sostenere la liquidazione equitativa del danno.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato quale norma di rinvio ai criteri di liquidazione del danno aquiliano.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in motivazione insieme all'art. 111 Cost. a sostegno del criterio della ragione più liquida.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in motivazione insieme all'art. 24 Cost. a sostegno della celerità e economia processuale.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato per l'introduzione del comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La liquidazione equitativa del danno è ammessa solo se il danno risarcibile è già certo nell'an; non può supplire alla mancanza di prova dell'esistenza stessa del pregiudizio.
  • Non è configurabile, ai fini risarcitori, un danno in re ipsa che identifichi il danno con il mero evento lesivo: occorre sempre allegare e provare il danno-conseguenza.
  • Quando si invoca il ricorso a presunzioni semplici per dimostrare il danno, esse devono poggiare su fatti noti concreti, gravi, precisi e concordanti; non bastano argomentazioni astratte o il solo status della parte lesa.
  • In presenza di una ratio decidendi autonoma fondata sulla mancata prova del danno, le censure sulla prescrizione o su ulteriori profili processuali possono restare assorbite.
  • Il mancato accesso al credito non integra automaticamente un pregiudizio patrimoniale risarcibile: il danneggiato deve dimostrare, anche mediante presunzioni, conseguenze economiche concrete e non meramente ipotetiche.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

Testo integrale

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