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Sentenza

Sentenza del 12/01/2026 n. 772 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha proposto un unico motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 3, e 15-bis del D.P.R. 602/1973, dell’art. 68 del D.Lgs. 546/1992 e dell’art. 22 del D.Lgs. 112/1999. La controversia riguardava due cartelle emesse per carichi iscritti a ruolo straordinario, fondati su avvisi di accertamento che la CTR Campania aveva annullato con sentenza non definitiva. La CTR, con sentenza n. 7049/2018, depositata il 23 luglio 2018, aveva confermato l’annullamento delle cartelle ritenendo illegittimi i ruoli straordinari dopo l’annullamento giudiziale degli atti presupposti, anche se non definitivo.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e cassato la sentenza della CTR Campania. Ha ribadito che l’iscrizione a ruolo straordinario dipende dalla validità dell’atto impositivo presupposto e che una sentenza tributaria di annullamento, anche non passata in giudicato, deve essere rispettata finché resta efficace. Nel caso concreto, però, la Cassazione aveva contestualmente cassato con rinvio la sentenza della CTR n. 2612/2015 che aveva annullato gli avvisi: tale cassazione ha caducato anche la pronuncia di primo grado di annullamento, facendo rivivere gli avvisi, che possono quindi continuare a fondare l’iscrizione straordinaria pur non essendo definitivi. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sulla debenza delle somme.

Norme richiamate

  • Artt. 11, comma 3, e 15-bis del D.P.R. 602/1973

    L'iscrizione nei ruoli straordinari dell'intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, risultante dall'avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dagli artt. 11 e 15 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell'atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante, sicché, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l'ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l'obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, sia ove l'iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell'eccedenza versata.

    Il ruolo straordinario è una misura cautelare la cui legittimità è collegata a quella dell’atto impositivo che ne costituisce il fondamento. Un annullamento giudiziale dell’atto presupposto vincola l’Amministrazione e il giudice della cartella anche se la sentenza non è definitiva. Se, tuttavia, la sentenza di annullamento viene cassata, viene meno il presupposto di tale annullamento e l’atto impositivo può tornare a fondare l’iscrizione.

  • Art. 68 del D.Lgs. 546/1992

    È opportuno, inoltre, evidenziare che l'iscrizione nei ruoli straordinari ex 15-bis del D.P.R. n. 602/1973 è uno strumento cautelare che esclude l'applicazione dell'esecuzione frazionata in pendenza di giudizio, prevista dall' art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992.

    Secondo la decisione, l’iscrizione straordinaria prevista dall’art. 15-bis ha natura cautelare e non segue il regime dell’esecuzione frazionata in pendenza del giudizio disciplinato dall’art. 68.

  • Art. 393 c.p.c. e art. 63, comma 2, del D.Lgs. 546/1992

    La cassazione con rinvio ha comportato la caducazione di tutte le sentenze pronunziate nel relativo giudizio, ivi compresa la pronuncia di primo grado di annullamento degli atti impositivi.

    La cassazione con rinvio della sentenza che aveva annullato gli avvisi ha travolto anche la pronuncia di primo grado di annullamento. Nel caso concreto ciò ha determinato la reviviscenza degli avvisi; il richiamo agli artt. 393 c.p.c. e 63, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 è inserito nel ragionamento sugli effetti della caducazione delle pronunce e sulla sorte dell’atto tributario.

Massime di principio

  • La legittimità di una cartella basata su un ruolo straordinario dipende dall’efficacia dell’atto impositivo presupposto: una sentenza tributaria che lo annulla deve essere rispettata anche se non è passata in giudicato, finché resta efficace.
  • Se la sentenza di annullamento dell’atto impositivo viene cassata con rinvio, la caducazione può investire anche le pronunce precedenti dello stesso giudizio. L’atto impositivo può quindi rivivere e tornare a costituire il fondamento del ruolo straordinario.
  • Il contribuente non può fondare l’annullamento della cartella soltanto su una pronuncia di annullamento dell’accertamento che sia stata successivamente cassata: occorre considerare gli effetti processuali della cassazione e lo stato attuale del giudizio sull’atto presupposto.
  • Il ruolo straordinario ex art. 15-bis è qualificato come misura cautelare per la garanzia del credito erariale; secondo la Corte, non si applica a tale iscrizione il regime dell’esecuzione frazionata previsto dall’art. 68 del D.Lgs. 546/1992.

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